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Sono meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, solo le violazioni gravi di diritti inviolabili della persona

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 23 marzo 2009 n. 1716. Posto che il danno esistenziale non costituisce voce autonoma, non sono meritevoli di tutela risarcitoria a tale titolo i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana, che ciascuno conduce nel contesto sociale, ma solo le violazioni gravi di diritti inviolabili della persona, non altrimenti rimediabili