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Sono irrilevanti, ai fini del trasferimento per incompaibilità ambientale, le esigenze familiari del dipendente

Consiglio di Stato,Sezione VI, sentenza 19 marzo 2009 n. 1675 Il trasferimento per incompatibilità ambientale, disposto nei confronti di un agente della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 55 comma 4 D.P.R. 24 aprile 1982 n.335,consegue a una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che sconsigliano la permanenza dello stesso in una determinata sede, senza per ciò assumere carattere sanzionatorio; pertanto la sua adozione non presuppone nè una valutazione comparativa delle esigenze organizzative degli uffici nè l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatabilità ai fini dell'individuazione della nuova sede più opportuna, nè può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon andamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione, specie se le dette particolari situazioni siano state ad essa rappresentate dall'interessato solo dopo che il provvedimento di trasferimento era già stato adottato, mediante una istanza di riesame dello stesso