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Silenzio-rigetto accesso documentazione e silenzio-rifiuto istanze diffide

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9258 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, intimato e non costituito in giudizio;

nei confronti di

-OMISSIS- e -OMISSIS-, nessuno dei quali costituito in giudizio;

avverso

il silenzio rigetto sulla domanda di accesso ai documenti del 2.8.2010 ed il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze diffide in data 5.7.2010.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico, assente il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

 

Ritenuto:

quanto al silenzio rifiuto, che il ricorso infondato e da rigettare, atteso che nella specie non sussiste, in capo all’Amministrazione, alcun obbligo di provvedere;

che debba, in proposito, rilevarsi che la diffida attiene alla richiesta, avanzata dai ricorrenti, di adottare i provvedimenti di inquadramento/avanzamento di carriera, mentre gli stessi ammettono, pur contestandolo, di non essersi utilmente posizionati in graduatoria nella procedura selettiva;

quanto al silenzio rigetto sull’istanza di accesso agli atti, che esso sia illegittimo, sussistendo, per le ricorrenti, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (nell’ambito rapporto di lavoro in essere con l’Amministrazione), cui si collegano i documenti ivi richiesti;

che l’esigenza di tutela prevalga su quella eventuale di tutela della riservatezza dei controinteressati;

che, pertanto, il ricorso sia fondato e da accogliere, limitatamente a tale domanda, con obbligo, per l’Amministrazione, di consentire la visione e l’estrazione dei documenti richiesti, nel termine indicato in dispositivo;

che, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, ravvisandosi i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, stante l’accoglimento solo parziale, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe, in relazione al silenzio rifiuto sull’atto di diffida, e lo accoglie con riguardo al silenzio rigetto riferito all’istanza di accesso ai documenti amministrativi e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata l’esibizione dei documenti richiesti, mediante visione ed estrazione di copia, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.