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Esclusione concorso VFP4 per difetto requisiti tecnici

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 9092 del 2010, proposto dal signor Alessandro Casu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via Emilia 81;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

del provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto per l’arruolamento, nell’Esercito, di un considerevole numero di volontari in ferma prefissata quadriennale. (G.U., IV s.s., n.81 del 20.10.2009).

 

Visto il ricorso, ed il successivo atto di “motivi aggiunti”, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame (riassunto, dinnanzi a questo Tribunale, dopo esser stato sottoposto all’esame di un giudice territorialmente incompetente), il signor Alessandro Casu ha impugnato il provvedimento – notificatogli il 13.4.2010 (e del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) – con cui i competenti organi del Ministero della Difesa (sul presupposto di una sua presunta inidoneità attitudinale) lo hanno escluso dal concorso indetto per l’arruolamento, nell’Esercito, di un considerevole numero di volontari in ferma prefissata quadriennale. (G.U., IV s.s., n.81 del 20.10.2009).

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 17.12.2010: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato “in prime cure”, le risultanze dei nuovi accertamenti tecnici (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è – in realtà – pienamente idoneo (ovviamente: dall’esclusivo punto di vista di cui è causa) ad accedere al ruolo messo a concorso.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato (ed, in quanto tale, meritevole di accoglimento) il ricorso stesso.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe: e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.