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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6302 del 2000, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, 52

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l’annullamento

del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del 31 gennaio 2000 con cui è stata comunicata l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per superato limite d’età;

di tutti gli atti connessi, coordinati e conseguenti e segnatamente del decreto interministeriale del 12.11.1996 regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Visto l’atto del 31 gennaio 2000 con cui il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha comunicato che il -OMISSIS- non è stato inserito in graduatoria dalla Commissione istituita presso il Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 12 novembre 1996 per avere superato i limiti di età;

Rilevato che avverso detto atto l’interessato ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: Violazione della legge 25/1989; Violazione della norma di cui all’art. 2, co. 1, n. 2, lett. d), d.P.R. 487/1994; Violazione degli artt. 3, 51, co. 1, e 97 Cost.; Violazione ed errata applicazione dell’art. 3, co. 6, l. 127/1997;

Ritenuto che sia fondato il motivo di impugnativa con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, co. 1, n. 2, lett. d), d.P.R. 487/1994 che ha previsto l’elevazione del limite di età per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiamando la l. 958/1986;

Rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 77, co. 6, d.P.R. 237/1964 (leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica), sostituito dall’art. 22 l. 958/1986, per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;

Rilevato che, avendo l’interessato prestato il servizio militare di leva dall’11 marzo 1988 (data di incorporazione) al 1° marzo 1989 (data di congedo), il relativo limite di età sarebbe dovuto essere elevato per un corrispondente arco temporale;

Rilevato che il -OMISSIS- è nato il 10 settembre 1968 e che il decreto interministeriale 12 novembre 1996 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1996, per cui, ove fosse stato considerato anche l’arco temporale in discorso, sarebbe rientrato nel limite massimo di età previsto;

Ritenuto, di conseguenza che, assorbiti gli altri motivi, il ricorso deve essere accolto e che, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato provvedimento del 31 gennaio 2000;

Liquidate le spese del giudizio complessivamente in € 1.000 (mille/00) e poste le stesse a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000 (mille/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.