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Silenzio-rifiuto ridefinizione profilo sanitario per arruolamento forze armate

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10248/2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Erennio Parente, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sull’atto di diffida volto ad ottenere la ridefinizione del profilo sanitario per l’arruolamento nelle forze armate

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 9 giugno 2000, depositato nei termini, OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento negativo silenzioso conseguente alla mancata risposta all’atto di intimazione ad adempiere e contestuale costituzione in mora, notificato in data 11 febbraio 2000, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere avviato presso l’organo medico-legale dello stabilimento sanitario competente, al fine di pervenire ad una ridefinizione del profilo sanitario.

Il ricorrente fa presente di aver notificato in data 11 febbraio 2000 all’Ispettorato Logistico dell’Esercito – Dipartimento di Sanità e Veterinaria ed al Distretto Militare di Caserta un atto di intimazione ad adempiere al precipuo scopo di pervenire ad una ridefinizione del profilo sanitario, atteso che in sede di rituale visita medica per la chiamata alle armi aveva riportato un profilo sanitario con coefficiente 4 all’apparato uro-genitale.

Stante il comportamento omissivo dell’Amministrazione, ha proposto il presente ricorso affidato alla seguente censura:

Violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione D.M. 26 marzo 1999 e conseguente art. 13, par. B della direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità causa di non idoneità al servizio militare del Ministero della Difesa. Eccesso di potere sotto vari profili.

Il ricorrente, ancorchè portatore di protesi al testicolo nell’emiscroto sinistro, sostiene che tale condizione non determina l’inidoneità, in quanto la mancanza e/o atrofia di un testicolo non incide su alcuna idoneità, mentre il provvedimento con cui l’Amministrazione ha dichiarato l’inidoneità del ricorrente, che comporta l’esclusione dello stesso da qualsiasi arruolamento, appare frutto di un evidente equivoco.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale insiste per il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 10 luglio 2000, l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta ai fini della rideterminazione del profilo sanitario.

Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Va premesso, in punto di fatto, che l’Amministrazione della Difesa, in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 5770 del 10 luglio 2000, provvedeva alla ridefinizione del profilo sanitario del ricorrente attribuendo allo stesso un coefficiente più favorevole, consentendogli di partecipare con successo alle procedure di selezione per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.

Pertanto appare evidente che l’attribuzione del coefficiente “4” all’apparato uro-genitale, di cui il ricorrente chiese a suo tempo la ridefinizione, era il frutto di un errore diagnostico.

Il conseguente giudizio medico-legale che ha comportato l’attribuzione del negativo coefficiente “4” non può sfuggire al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in quanto, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, deve pur sempre essere immune da vizi logici od errori di fatto che possano inficiare la correttezza delle operazioni eseguite in ordine ai criteri tecnici applicati nel caso concreto.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del comportamento omissivo dell’Amministrazione intimata, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.