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Silenzio-rifiuto istanza contro destituzione Polizia di Stato

SENTENZA

sul ricorso n. 12519/04  R.G. proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa da gli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente , presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia 81,

CONTRO

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria,

PER L’ANNULLAMENTO

Del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza proposta dalla ricorrente in data 11 ottobre 2004 e volta alla revoca del provvedimento con cui è stata destituita dal Corpo della Polizia di Stato ed alla conseguente riapertura del procedimento disciplinare a suo carico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2005 , il  magistrato relatore, Cons. Avv. Giampiero Lo Presti;

Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza ;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che l’adozione del provvedimento auspicato dall’istante, di revoca del provvedimento di destituzione adottato a suo carico, appartiene al potere di autotutela dell’Amministrazione intimata e assume, per ciò stesso, natura discrezionale;

Ritenuto che, nonostante la natura discrezionale del provvedimento richiesto, sussiste un obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere espressamente (in senso positivo o anche negativo) sull’istanza motivata presentata dalla ricorrente e sul successivo atto di diffida  e messa in mora notificato in data 11 novembre 2004;

Ritenuto pertanto che, in accoglimento del gravame, all’Amministrazione dell’Interno va ordinato di provvedere in maniera espressa e motivata sull’istanza prodotta dalla ricorrente entro il termine di giorni sessanta a decorrere dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione, con avvertenza che in difetto si procederà in via sostitutiva con la nomina di un Commissario ad acta;

Ritenuto che le spese di causa possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione dell’Interno di provvedere in maniera espressa e motivata sull’istanza prodotta dalla ricorrente entro il termine di giorni sessanta a decorrere dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione, con avvertenza che in difetto si procederà in via sostitutiva con la nomina di un Commissario ad acta.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio  2005.