menu

Non idoneità permanenza in servizio Carabinieri per patologia

SENTENZA

sul ricorso n. 147/2005 proposto da -OMISSIS- , rappresentato e difeso, in virtù di delega a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, v. Emilia, n. 81,

contro

il MINISTERO della DIFESA – COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12,

per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento datato e notificato il 10.11.2004, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, ha comunicato la non idoneità alla permanenza in servizio del ricorrente in qualità di carabiniere effettivo, con la seguente  motivazione “psoriasi localizzata gomito destro e sinistro”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente il verbale di visita medica, non cognito, redatto dall’apposito Collegio Medico per l’accertamento dei requisiti di idoneità di cui al D.M. 4 aprile 2000 in combinato disposto con la direttiva tecnica del 19 aprile 2000;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione della Difesa intimata;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 310.c/2005 del 23 febbraio 2005;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 27 aprile 2005 il Consigliere Donatella Scala;

Udito l’avv. Stefano Monti, con delega per il ricorrente e l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per la resistente Amministrazione della Difesa;

Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il giudizio medico legale adottato in data 10 novembre 2004 dalla resistente Amministrazione della Difesa con cui è stato giudicato NON IDONEO alla permanenza in servizio in qualità di Carabiniere effettivo, essendo stato riscontrato affetto da “psoriasi localizzata gomito destro e sinistro”, con attribuzione dl coefficiente 4 all’apparato AVCU;

Considerato che il ricorrente, carabiniere ausiliario, ha dedotto, al riguardo, il vizio di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione del D.M. 4 aprile 2000 e direttiva ministeriale 19 aprile 2000; sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta; vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione,irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta;

Considerato che il ricorrente lamenta l’erroneità dell’impugnato giudizio medico legale, essendosi sottoposto immediatamente ad accertamenti specialistici presso struttura sanitaria pubblica, come da documentazione versata in atti, che hanno evidenziato l’assenza della affezione posta a base dell’impugnata esclusione;

Considerato che, in esecuzione alla sopra richiamata ordinanza collegiale, con cui questo Tribunale ha invitato la resistente Amministrazione a sottoporre il ricorrente ad un rinnovato accertamento sanitario presso il medesimo organo esaminatore ma in composizione diversa, con assistenza di medico di fiducia, entro il termine di trenta giorni, al fine di appurare l’attuale sussistenza e consistenza della causa di idoneità, la resistente Amministrazione ha depositato agli atti del giudizio, in data 25 marzo 2005 le risultanze della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto in data 18 marzo 2005;

Dato atto che, nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, sono sicuramente esperibili le verificazioni preordinate, come nel caso in esame, all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto; (c.fr. Cons di Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III; 1° luglio 1999, n. 2048)

Rilevato che la Commissione Medica all’uopo costituita, con verbale di visita in data 18 marzo 2005, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato, recante la diagnosi “Minime lesioni psoriasiche localizzate ai gomiti, non gravi, per assenza di alterazioni fisiognomiche e funzionali, con coefficiente 2 all’apparato AVCU” ed esprimendo il giudizio medico legale “IDONEO”;

Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome basata su presupposto di fatto risultato contraddetto dalla successiva visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto per le medesime finalità di accertamento del possesso dei requisiti fisici, in esecuzione dell’ordine istruttorio sopra richiamato;

Considerato, altresì, che le parti costituite sono state avvertite circa l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;

Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento del giudizio medico in impugnativa;

Considerato, infine quanto alle spese di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone sufficienti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.