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Esclusione concorso Vigili del Fuoco per patologia

Sentenza

sul ricorso n. 5111 del 2004, proposto da -OMISSIS- , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Angelica Parente, presso il cui studio è per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via Emilia n. 81

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l’esecuzione

della sentenza n. 9391 pronunziata da questa Sezione alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2003.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2004 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Con ricorso n. 2462 del 2003 parte ricorrente ha contestato la legittimità della determinazione di esclusione dal concorso a titoli a 173 posti di vigile del fuoco – riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario – adottata dall’Amministrazione in ragione della rilevata inidoneità dell’interessato per “blocco di branca destra ed emiblocco anteriore sinistro ”.

In ragione delle censure in tale occasione dedotte, disponeva la Sezione, con ordinanza n. 210-C del 24 marzo 2003, una visita di revisione a cura del medesimo organo (quantunque in diversa composizione e con l’assistenza, se richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente) che aveva rassegnato il giudizio di non idoneità avversato.

Quanto sopra rammentato, le risultanze dell’accertamento di revisione come sopra disposto conducevano l’organo di tanto onerato alla formulazione di un giudizio nel quale veniva dato atto che “l’obiettività e gli esami strumentali eseguiti (elettrocardiogramma a riposo ed ecocardiogramma Doppler) non hanno evidenziato patologie strutturali, né alterazioni funzionali cardiovascolari significative, tali da configurare, allo stato attuale, una inidoneità alle mansioni de quo”.

Nel dare atto, alla stregua di quanto precedentemente sottolineato, dell’infondatezza del presupposto di fatto sul quale risulta basato il giudizio di “non idoneità” dall’Amministrazione posto a base dell’avversato provvedimento di esclusione, disponeva conseguentemente la Sezione – con sentenza n. 9391 del 3 novembre 2003 – l’accoglimento del gravame predetto, con accestivo annullamento delle determinazioni con esso impugnate.

Lamenta ora parte ricorrente che – pur a fronte di rituale diffida notificata il 27 febbraio 2004 – il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Amministrazione dell’Interno abbia omesso di dare esecuzione alla sentenza predetta, ex lege dotata di immediata esecutività.

Chiede ora che vengano adottate le opportune statuizioni idonee – anche mediante la nomina di un Commissario ad acta – a portare a piena ed integrale esecuzione le statuizioni della pronunzia precedentemente citata; conclusivamente insistendo per l’accoglimento del presente gravame.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2004 – si dimostra senz’altro suscettibile di accoglimento.

Va preliminarmente rammentato che l’art. 10 della l. 21 luglio 2000 n. 205, nell’introdurre un comma V all’originario dettato dell’art. 33 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 – in base al quale per l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il Tribunale Amministrativo Regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all’art. 27 comma 1 n. 4) del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, e successive modificazioni – ha comportato che l’azione esecutiva può trovare il suo presupposto:

  • in una sentenza irrevocabile, perché non impugnata o non impugnabile,
  • ovvero, in una sentenza di T.A.R., che, pur essendo stata impugnata, non sia stata sospesa dal giudice d’appello, sia perché l’istanza cautelare è stata respinta, sia perché essa non è stata nemmeno presentata (cfr. T.A.R. Piemonte, 20 dicembre 2000 n. 1359).

Il giudice amministrativo esercita, nell’ambito del giudizio de quo, i (medesimi) poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui all’art. 27, I comma, n. 4, del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato (di cui al R.D. 26 giugno 1924 n. 1054), consistenti nell’emanazione dei provvedimenti idonei ad assicurare, sia pure in via provvisoria, l’effettività della situazione giuridica definita nella sentenza di primo grado; e ciò in considerazione del fatto che, pur nella diversità dell’ambito dell’esecutività della decisione rispetto a quello del giudicato, anche la mera esecutività comporta comunque l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di assicurare la detta effettività nelle more del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 21 febbraio 2001 n. 1330).

Ciò posto, rilevata la ritualità del gravame e constatata, sulla base degli atti di causa, la presente e perdurante inottemperanza prestata dall’Amministrazione intimata alle statuizioni promananti dalla citata sentenza n. 9391 del 3 novembre 2003, così dispone il Collegio, in accoglimento della presente impugnativa:

  • dichiara l’obbligo del competente Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Amministrazione dell’Interno, nella persona del responsabile p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, sezione I-bis, n. 9391 del 3 novembre 2003, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione (della quale viene onerata la parte ricorrente) o comunicazione della presente decisione;
  • nomina, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione alla scadenza del termine sopra indicato, un Commissario ad acta – che viene fin da ora designato nella persona del responsabile p.t. della Direzione Generale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Amministrazione dell’Interno – affinché a tanto provveda nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta).

Le spese della presente procedura – liquidate come da dispositivo – vengono poste a carico dell’Amministrazione predetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

  • dichiara l’obbligo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Amministrazione dell’Interno, nella persona del responsabile p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, sezione I-bis, n. 9391 del 3 novembre 2003, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione (della quale viene onerata la parte ricorrente) o comunicazione della presente decisione;
  • nomina, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione alla scadenza del termine sopra indicato, un Commissario ad acta – che viene fin da ora designato nella persona del responsabile p.t. della Direzione Generale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Amministrazione dell’Interno – affinché a tanto provveda nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta).
  • condanna il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Amministrazione dell’Interno, nella persona del responsabile p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente -OMISSIS- per complessivi € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.