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Silenzio-rifiuto accesso atti non idoneità concorso Polizia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4363 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria

del silenzio – rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25 – comma 4 della L. 241/90, con riferimento all’istanza di acceso ex artt. 22 e ss. L. n. 241/90 (come modificata dalla L. n. 15/2005) recapitata all’Amministrazione a mezzo pec in data 14.2.2018 e non riscontrata; per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla cognizione ed estrazione in copia integrale dei documenti richiesti e conseguente emanazione dell’ordine di esibizione, mediante estrazione in copia ex art. 25 della L. 241/90

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è risultato non idoneo al concorso, riservato ai VFP1, per 559 allievi agenti della polizia di Stato (concorso in G.U., 4° s.s., n. 8, del 29.1.2016).

Il negativo giudizio è stato impugnato dall’attuale ricorrente.

Nell’ambito dell’indicato giudizio, il TAR adito, disponeva una verificazione affidata al “Policlinico Militare Celio”.

L’organo della verificazione confermava l’esito negativo dell’accertamento : “si prende visone del referto Test di Rorscharch effettuato in data 29.11.2017. Esame psichico: “il grave evento traumatico che ha contrassegnato la sua esistenza viene descritto con un -OMISSIS-…” Si conclude per “-OMISSIS-”. Pertanto, la Commissione giudica il ricorrente “NON IDONEO alla prosecuzione dell’iter concorsuale”.

Il ricorrente avanzava richiesta all’organo della verificazione per visionare ed acquisire copia : della cartella sanitaria relativa alla visita effettuata presso codesto Spett.le Policlinico, contenente i test (Rorscharch e/o altro), i verbali, gli esami e quant’altro posto alla base del giudizio di inidoneità”.

La p.a. non riscontrava l’istanza, nè i successivi solleciti, per cui il ricorrente reagiva con il presente ricorso giurisdizionale.

In data 25 giugno 2018 la parte resistente produceva i verbali dell’accertamento svolto, ma non il test di Rorscharch somministrato al ricorrente.

Alla udienza del giorno 27 giugno 2018 l’avvocatura erariale ha chiesto un rinvio al fine di acquisire informazioni in merito al mancato riscontro della richiesta.

Alla udienza del giorno 11 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Non consta dagli atti di causa che la p.a. ha adempiuto alla istanza, né l’avvocatura erariale ha fornito i chiarimenti preannunciati.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ insegnamento pacifico, che non richiede particolare approfondimento, che l’interesse della parte ad acquisire la documentazione procedimentale, afferente ad una personale situazione soggettiva, non può essere disatteso dalla p.a..

Il documento richiesto non è tra quelli per cui è sottratto l’accesso, né l’indicato atto coinvolge interessi di terzi.

Pertanto il Collegio ordina alla p.a. di provvedere e consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza, la visione ed al rilascio di copie del test di Rorscharch somministrato al ricorrente ed effettuato in data 29.11.2017.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla amministrazione resistente di consentire la visione ed il rilascio di copie, entro trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza, del test di Rorscharch somministrato al ricorrente ed effettuato in data 29.11.2017.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n.55/2014, complessivamente liquida in euro 1.000 ( mille), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.