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Scheda valutativa e risarcimento danni

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8692 del 2011, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della scheda valutativa n. 26/2010 – risarcimento danni

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Il ricorrente ufficiale in s.p.e. della Marina Militare Italiana —Corpo dello Stato Maggiore – premette di aver frequentato l’Accademia Navale di Livorno e di aver successivamente prestato servizio presso il Reggimento “San Marco” (anno 2003); Nave “San Giorgio” (anno 2004); “Nave Urania” (anni 2004/2005); Comando Marittimo Autonomo della Sicilia (anno 2005); pattugliatore “Borsini” (anno 2005); Nave “Driade” (anno 2007) e Nave “Sibilla” (anno 2009).

Con il ricorso in esame impugna la scheda valutativa con cui gli viene attribuita la qualifica finale di “inferiore alla media” – giudizio valutativo a suo avviso “frutto di attriti con i superiori” e non corrispondente alle effettive qualità possedute ed al rendimento fornito in servizio nel periodo considerato – deducendo i seguenti motivi di censura: “Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge e/o eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione carente, illogica, contraddittoria e/o incongruente. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per manifesta abnormità; violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 97 cost. violazione degli artt. l 2, comma 6 e 6 comma 3 del d.p.r. 08.08.2002, n. 213, come modificato dal d.p.r. n. 255/2006 ed oggi sostituiti dagli artt. 688 e 693, comma 3, del d.p.r. n. 90/20 to. violazione della circolare di persom1l prot. n. m_d/gmil._06-v/g.l./28979/d9-1, del 31.10.2006; violazione della circolare m d gmil v ss 0288758, del 10 giugno 2010 della direzione generale del personale militare. violazione della circolare m d gmil v ss 0610740 del 23 dicembre 2008 della direzione generale del personale militare. Difetto di istruttoria. Sviamento di potere”. Chiede, pertanto, l’annullamento del documento valutativo impugnato, nonché il risarcimento dei danni subiti in termini conseguenze sulla progressione di carriera e sull’attribuzione dei futuri incarichi, nonché per danno biologico.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva.

In vista della trattazione del merito il ricorrente ha presentato un’articolata memoria di replica.

Alla pubblica udienza del 7.3.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorrente impugna la scheda valutativa n. 26 relativa al periodo 31.8.2009 -30.8.2010 di imbarco sulla nave Sibilla (incarico principale) – esercitazione AMPHEX 2009 (periodo 19.11.2009-4.12.2009) ed operazione Frontex- Hermes (periodo 1.7.2010-15.7.2010) – per il quale gli è stato attribuito il giudizio finale di “nella media”, ricompilata a seguito di accoglimento parziale del ricorso gerarchico, ritenuto fondato esclusivamente nella parte relativa alla mancata considerazione degli elementi informativi contenuti nel rapportino informativo redatto dai Superiori nei predetti incarichi secondari.

Prima di esaminare la varie doglianze, occorre richiamare l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale in materia.

Come ripetutamente chiarito dalla Sezione il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi del personale militare (al pari di quelli sugli altri dipendenti pubblici) è limitato al mero riscontro di vizi di legittimità, mentre la correttezza sostanziale, la validità e l’attendibilità delle valutazioni espresse dall’Amministrazione non possono essere esaminate in questa sede – potendo essere prospettate solo in sede di ricorso gerarchico – in quanto costituiscono una tipica valutazione di “merito” riservata all’Amministrazione anche negli ordinamenti giuridici più avanzati (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 9579/2016; 965/2015; 1166/2014; 7978/2013) per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, si tratta di un giudizio che presuppone una conoscenza degli specifici contenuti dell’attività lavorativa, delle peculiarità del contesto istituzionale in cui questa si svolge, dei livelli attesi di rendimento delle prestazioni lavorative, che il giudice amministrativo non ha, trattandosi di un settore del tutto particolare e che non ha corrispondenza in altri ambiti lavorativi (per cui non può nemmeno sopperire a tale carenza di strumenti avvalendosi del ricorso ad un consulente tecnico). Pertanto il giudice non dispone degli strumenti conoscitivi che gli consentirebbero di sostituirsi alla autorità competente nello stabilire se un militare possieda o meno, ed in che grado, alcune qualità personali o capacità professionali, e tantomeno per decidere se il rendimento lavorativo e la qualità dei risultati conseguiti siano o meno nella media (oppure inferiori o superiori) rispetto a quelli conseguiti dai pari grado. In tale prospettiva, pertanto, è stato chiarito che tali giudizi sono sindacabili solo “nei limiti della manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto. Non v’è ragione alcuna per sostituire la valutazione del giudice, maturata sulla base di un mera conoscenza cartolare e parentetica della vicenda, con quella dell’ufficiale valutatore che conosce il valutato, l’ambiente in cui esso opera, gli aspetti che meglio testimoniamo e documentano le sue capacità ed attitudini, in assoluto ed in rapporto ai colleghi; doti e qualità che ovviamente non sempre risiedono nell’impegno, ma che spesso discendono dal patrimonio caratteriale, conoscitivo e relazionale proprio della persona” (vedi, tra tante, Cons. St., sez. IV, n. 996/2012).

Soprattutto, l’espressione dei giudizi periodici sull’attività lavorativa svolta costituisce una delle fondamentali “leve” di cui dispone il dirigente per svolgere la funzione di gestione del personale, e quindi costituisce uno “strumento” indispensabile per l’esercizio di quella “discrezionalità organizzativa”, e quindi per il raggiungimento dei “risultati” prefissi, in base al quale sarà valutato il suo operato. Il militare soggetto a valutazione periodica è esortato a migliorare costantemente il proprio rendimento, data l’importanza dei documenti valutativi anche ai fini dell’avanzamento in carriera, senza “adagiarsi” sui risultati già acquisiti (lo stesso Superiore che lo valuta è consapevole di essere, a sua volta, soggetto a valutazione anche sotto il profilo della capacità di giudicare i propri sottoposti).

Il carattere di elevata soggettività di tali giudizio, il rischio di errore o di arbitrio da parte del valutatore, non giustificano la possibilità di un sindacato di merito del giudice amministrativo che invada l’ambito di valutazione riservato alla PA, anche per l’ovvia considerazione che “in caso di possibilità di errore, non vi è motivo per dare preferenza all’errore del giudice rispetto all’errore dell’Amministrazione” – come avvertito già in tempi risalenti – tenuto conto, peraltro, della “responsabilità politica” verso la collettività per il proprio operato che grava (solo) su quest’ultima. Il Collegio deve pertanto limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell’eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali, sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità; in particolare nel caso in cui i fatti accertati e posti a fondamento del giudizio valutativo si rivelino insussistenti, oppure, ancorché effettivamente sussistenti, siano stati macroscopicamente travisati nel loro valore tale da indurre alla formulazione di valutazioni del tutto inverosimili, la cui erroneità sia talmente palese da essere percepibile da chiunque. Proprio per tale natura e carattere del giudizio operato in questa sede, che deve essere limitato alla mera verifica della legittimità del documento valutativo, le questioni poste dal ricorrente avrebbero dovuto essere esaminate nella naturale sede del ricorso gerarchico.

Il ricorso risulta perciò fondato nella parte impugnatoria del decreto decisorio del ricorso gerarchico, relativamente alle doglianze – dedotte dal ricorrente a chiusura del gravame – con cui il ricorrente lamenta di aver inutilmente prospettato le censure “di merito” poste a fondamento del ricorso giurisdizionale erano già state dedotte nel ricorso gerarchico presentato alla PA, che però non le avrebbe prese in considerazione, in quanto s’è limitata ad escludere che la scheda valutativa fosse inficiata dai vizi di contraddittorietà evidenziati, evitando di pronunciarsi nel merito delle censure, “trincerandosi dietro la discrezionalità dei giudizi in parola ed i limiti di un sindacato “di legittimità” che, invero, contraddistingue i ricorsi giurisdizionali e non quelli amministrativi”.

È evidente che l’Autorità amministrativa decidente non s’è pronunciata sulle censure relative al “merito” delle valutazioni – soprattutto quelle riguardanti l’effettiva esistenza delle criticità caratteriali e l’incidenza di questa sul risultato dell’attività lavorativa, nonché il “peso” e l’incidenza dei risultati conseguiti negli incarichi secondari nella valutazione complessiva, che era illegittimamente stata espressa tenendo conto solo dell’attività svolta nell’incarico principale – in quanto ha erroneamente ritenuto di non potere affrontare le censure di merito e di doversi limitare ad un esame di mera legittimità, finendo per declinare il compito istituzionale di assicurare la funzione giustiziale ad essa demandato.

Ne consegue che il ricorso va accolto, in parte qua, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del decreto decisorio del ricorso gerarchico, con rinvio all’autorità decisoria per l’esame “nel merito” delle censure dedotte dal ricorrente.

Vanno invece respinte le censure con cui si lamenta il “difetto di motivazione” del predetto decreto, relativamente ai vizi di legittimità “formale” della SV sotto il profilo del contrasto dei giudizi sintetici con le valutazioni analitiche delle singole voci interne dei diversi quadri del documento valutativo in contestazione.

Nello specifico si osserva quanto segue.

Innanzitutto il ricorrente lamenta che il poco lusinghiero giudizio espresso dai Superiori mediante l’attribuzione della qualifica finale di tenore intermedio (“nella media”) sia dovuto all’inclinazione del “carattere poco proclive alle ingiustizie e poco incline all’accettazione acritica dell’attrai operato, qualora non sorretto da indefettibili presupposti di legge e conseguenza di opzioni arbitrarie ed ingiuste (…) non essendovi, si ripete, alcun deficit né nelle sue qualità professionali, né nel rendimento mostrato in servizio durante il periodo oggetto di valutazione”.

In effetti, dalla formulazione dei giudizi sintetici si evince che il giudizio non lusinghiero formulato nella Scheda valutativa in contestazione (con cui viene attribuita la qualifica “nella media”) si fonda principalmente su rilievi d’ordine caratteriale. Su ciò concordano sia il Compilatore sia il Primo Revisore sia il Secondo Revisore, che hanno espresso una valutazione complessiva dell’impatto di tali atteggiamenti e comportamenti sull’ambiente lavorativo, creando difficoltà nell’attività di Istituto. I Superiori incaricati di effettuare la valutazione insistono tutti sulle difficoltà organizzative determinate da contrasti con colleghi e superiori nell’interpretazione della normativa (così il Compilatore di riferisce ad “un giustificabile difetto di esperienza operativa, che lo porta a complicare ed appesantire organizzazione e procedure, piuttosto che snellire e semplificare”), nell’impatto sul rendimento dei tratti caratteriali (Primo Revisore), nel carattere socievole, ma talvolta brusco, di un carattere che deve essere smussato (Secondo Revisore).

Il Collegio rileva che tali giudizi sintetici, nella richiamata descrizione dell’impatto dei tratti caratteriali sulla qualità del servizio reso e del livello dei risultati raggiunti, appare corrispondente alle aggettivazioni delle voci interne relative alle qualità professionali, in particolare alla voce n. 16 (capacità di lavorare in gruppo, apprezzata con aggettivazione intermedia) e n. 17 (capacità relazionali, ugualmente apprezzata con aggettivazione intermedia), oltre che con la voce n. 22 (predisposizione al comando, anch’essa apprezzata con aggettivazione intermedia), ma risulta in contrasto con la valutazione semiapicale della voce n. 27 rendimento (“molto buono”), che pare negare l’impatto negativo sull’andamento lavorativo descritto nei giudizi sintetici in particolare con l’apprezzamento del Revisore – allorché afferma che “alcuni tratti comportamentali, uniti ad una mancanza di esperienza, hanno influito sul suo rendimento globale”; come evidenziato dal ricorrente il giudizio conclusivo di “nella media” è riservato a chi invece abbia dimostrato solo normali qualità e rendimento ordinario).

Inoltre, dalla valutazione dei giudizi finali non emerge alcun elemento da cui si possa evince che i Superiori, nel ricompilare la scheda valutativa in esecuzione del decreto decisorio del ricorso gerarchico, abbiano effettivamente preso in seria ed adeguata considerazione il positivo apprezzamento riportato dall’interessato quando era stato impiegato in reali attività operative nell’esercitazione AMPHEX 2009 (periodo 19.11.2009-4.12.2009) e nell’operazione Frontex- Hermes (periodo 1.7.2010-15.7.2010) (giudicato dai responsabili di tale missioni rispettivamente come “ottimo” e “molto buono”). Si deve pertanto ritenere che i predetti abbiano inteso sostanzialmente eludere il compito, limitandosi a riportare alla voce n. 26, di aver tenuto conto dei documenti valutativi relativi a tali incarichi secondari, ma del contenuto di questi – relativamente alle qualità personali ed ai risultati lavorativi conseguiti alle dipendenze di altre Autorità (mod D) – non vi è traccia nella scheda valutativa ricompilata, che risulta riproduttiva di quella precedente.

Ne consegue che, anche la scheda valutativa impugnata con il presente ricorso risulta, in parte qua, affetta dalla mancata considerazione degli elementi di informazione forniti nei modelli D, che invece avrebbero dovuto essere attentamente valutati dai Superiori al fine di ripronunciarsi nel senso indicato dal decreto decisorio del ricorso gerarchico. Risulta pertanto fondata la doglianza del ricorrente ove lamenta che – nella scheda valutativa ricompilata a seguito di accoglimento del ricorso gerarchico – non siano stati considerati i risultati ed i giudizi conseguiti nello svolgimento degli incarichi alle dipendenze di altre Autorità, che avevano espresso una valutazione positiva, nell’operazione “AMPHEX 2009” (il Capo Divisione N3 di CINCNAV2 aveva giudicato il suo rendimento “ottimo” e lo aveva ritenuto Ufficiale di “molto buone qualità generali”, che nel ruolo di addetto alla Cellula di risposta HQ Santa Rosa aveva operato “con dedizione e spirito di iniziativa, fornendo un ottimo rendimento e contribuendo apprezzabilmente all’attività dì controllo dell’esercitazione AMPHEX 2009″) ed “Hermes” (il Capo Sezione operazioni Reali/Correnti di CINCNAV aveva giudicato il suo rendimento “molto buono” nell’incarico di National Qfficial presso ‘ICC di Cagliari, assicurato il corretto flusso di informazioni verso l’Unità Navale impegnata nell’Operazione e verso la Centrale Operativa di questo A. C., dimostrando “adeguata conoscenza della specifica documentazione operativa, di compiti e delle responsabilità connesse con il suo ruolo”).

Risulta pertanto violato in tal modo l’art. 6, comma 3 del D.P.R., 8 agosto 2002, n. 213 e successive modificazioni (ora art. 693, comma 3, del D.P.R. n. 90/2010) – che prevede che “nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero agli elementi di informazione acquisiti”- che impone di tener conto degli ulteriori incarichi (obbligo ribadito dalla circolare della Direzione generale del personale militare M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008 para 10, punto b numero 2, para 15 lettera a, c numero 2), dato che il documento ricompilato risulta identico a quello annullato.

Ne consegue che va ribadito l’obbligo dei Superiori da dare piena e corretta esecuzione al decreto di accoglimento del ricorso gerarchico, prendendo in conto gli elementi favorevoli sopraindicati, come prescritto dalla normativa soprarichiamata, pronunciandosi in modo espressamente sull’incidenza di questi nella valutazione complessiva del servizio prestato nel periodo di riferimento.

Ovviamente non si può in questa sede di mero giudizio di legittimità stabilire quanto ed in che modo possano incidere su tale giudizio sintetico finale possano incidere gli apprezzamenti favorevoli espressi nei confronti del ricorrente dai Superiori nelle esercitazioni e nell’operazione in parola – esercitazione AMPHEX 2009 (periodo 19.11.2009-4.12.2009) ed operazione Frontex- Hermes (periodo 1.7.2010-15.7.2010).

È vero che questi hanno avuto una durata breve rispetto a quella dell’incarico principale (annuale) a bordo della nave Sibilla (incarico principale) – avendo impegnato il ricorrente in due settimane nell’inverno 2009 e ed altre due nell’estate 2010 – ma il mero dato temporale non vale ad escludere, di per sé solo, l’incide di sulla significatività degli apprezzamenti ivi riportati, che eventualmente avrebbero potuto indurre a attribuire una qualifica finale di livello meno mortificante (quale “superiore alla media”).

Si tratta, tuttavia, di valutazioni di merito che non possono essere affrontate in questa sede e che, come già detto sopra, devono costituire oggetto di rinnovata considerazione in sede di riesame, in parte qua, del decreto decisorio del ricorso gerarchico, dato che solo in quella sede si può stabilire quanto gli elementi favorevoli sopraindicati possano incidere sul giudizio complessivo.

Come si è ricordato sopra, la valutazione espressa dai Superiori ha natura di giudizio di sintesi, che è espresso in base ad una considerazione globale dell’insieme degli elementi, sicchè, trattandosi di “valutazione d’impatto” non è data dalla mera sommatoria delle singole voci analitiche; sicchè non può essere seguito il ricorrente nell’impostazione “matematica” di percentuali delle aggettivazioni che si dovrebbe riverberare, meccanicamente, sul giudizio finale espresso dai Superiori, come se questo fosse il mero “prodotto” di queste. Proprio per tali motivi non si può in questa sede stabilire se i giudizi analitici di alcune voci interne (corrispondenti a “molto buono”) siano in grado o meno di avere un peso determinante nella valutazione complessiva delle qualità oggetto di valutazione del relativo quadro, prevalendo sulle aggettivazioni mediocri relative ad altri elementi, in quanto tale operazione di bilanciamento spetta unicamente all’Amministrazione valutatrice, in quanto “valutazione di merito”.

Per quanto riguarda gli altri vizi di legittimità formale dedotti in questa sede, relativamente ai rilievi della congruenza dei giudizi analitici, si osserva che il ricorrente non può essere seguito ove si duole della valutazione della preparazione professionale (voce n. 13) giudicata “sufficiente/adeguata”, con aggettivazione di tenore intermedio, che, a suo avviso, non trova corrispondenza nell’attività prestata a bordo della Nave Sibilla – nel periodo oggetto di valutazione – limitata a mera attività addestrativa, che non gli avrebbe consentito di dimostrare ai superiori la sua preparazione professionale e le sue effettive capacità.

La censura va disattesa alla luce dei chiarimenti del Superiore che ha precisato che l’incarico di Capo Reparto TAO non era meramente addestrativo, comportando la responsabilità dell’efficienza del sistema di combattimento, come precisato nelle osservazioni del Compilatore, che chiarisce che si tratta di attività che comportano prevalente impegno a terra; sicchè non si può seguire il ricorrente ove afferma che il periodo di servizio a bordo, in attività non operativa, non sarebbe stato sufficiente per esprimere un apprezzamento delle capacità professionali.

Non può essere nemmeno condiviso il rilievo del ricorrente con cui contesta il giudizio di “buono” relativamente all’impegno ad apprendere ed avvalersi delle lingue straniere” (voce n. 12), che ritiene inappropriato dato che è stato impiegato presso autorità estere ed ha superato i test di lingua presso l’Istituto ORION con risultati “molto buoni”.

Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Sezione, in particolare in materia di avanzamento, le uniche certificazioni rilevanti sono quelle rilasciate dai competenti organi militari, che rispondono a requisiti di standardizzazioni e di estrema selettività. Pertanto, anche ad attribuire rilevanza al titolo che il ricorrente asserisce aver conseguito (ma che non ha prodotto) presso l’istituto di formazione linguistica privato, non vi sono ragioni per ritenere che il livello “molto buono” che dice di aver raggiunto sia equiparabile al livello “buono” NATO.

Ugualmente va disattesa la prospettazione attorea ove lamenta l’intrinseca incoerenza con la diversa elevazione delle aggettivazioni relative alla voce n. 3 (“vigore mentale e capacità dì concentrazione”) – giudicate appena soddisfacenti in condizioni normali – con le voci n. 5 (`forza di carattere e determinazione”) e 6 (“coraggio”), per le quali ha conseguito valutazioni più lusinghiere (deciso e fermo “in ogni situazione”).

Non è ravvisabile il denunciato contrasto, trattandosi di qualità diverse (qualità, intellettuali la prima e morali e del carattere la seconda) e non correlate tra di loro.

Per tali ragioni non può nemmeno ritenersi incongruente il giudizio sulle qualità morali e del carattere, nella parte relativa alla valutazione dell’ascendente (voce n. 8) – apprezzata con aggettivazione sub-intermedia (“accettato solo da chi lo conosce a fondo”, che è appena immediatamente successiva alla negativa “non riesce a riscuotere stima e considerazione”, e ben lontana dall’apicale aggettivazione di chi mostra autorevolezza “in ogni circostanza”) – ed il giudizio riportato nella parte relativa alle qualità professionali, in cui la voce n. 22 “predisposizione al comando” è stata apprezzata con l’aggettivazione intermedia (“capace di coinvolgere il personale ottenendone la convinta partecipazione”, di tenore leggermente superiore, rispetto alle aggettivazioni precedenti “ha difficoltà a farsi seguire dal personale”, e quella successiva, “non sempre ottiene il coinvolgimento”, ma inferiore rispetto a quella corrispondente a “molto buono”. Cioè “riesca a orientale i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti” e dall’apicale “carismatico e autorevole”). In altri termini, non è ravvisabile il contrasto tra la valutazione dell’ascendente personale, in cui i tratti personali rilevati e descritti nella parte sintetica (riconducibili a rigidità, intemperanza etc.), sono considerati come fattori capaci di incidere sui rapporti interpersonali, ma che consentono comunque agli altri di apprezzarlo, una volta riconosciute le altre qualità, atte a compensare tali tratti, e la capacità “media” di coinvolgere il personale dipendente, che, ovviamente, in quanto tale , rientra tra quello che “lo conosce a fondo”, per cui è in grado di apprezzarlo complessivamente per l’intera personalità, globalmente considerata.

Infine, e conclusivamente, va osservato, per quanto riguarda l’impianto complessivo dell’impugnativa, va disattesa l’impostazione difensiva del ricorrente, il quale contesta, in generale, la mancata indicazione di fatti precisi da cui i Superiori avrebbero riscontrato limiti caratteriali, difetti di esperienza, etc, Al riguardo l’interessato lamenta che i Superiori avrebbero espresso le valutazioni di propria competenza in violazione delle prescrizioni impartite dalle direttive e circolari ministeriali (“istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate” ed. 2008, cap. I para 4 lettera b, e della circolare M D GMIL V SS 0610740 del 23 die. 08 della Direzione generale del personale militare, punto 9 para. a, numero 1) e dell’art. 688 del D.P.R. n. 90/2010 che prevede che “i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi pregali e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti”, affidandosi a formulazioni di giudizi generici, disancorati dai fatti (in particolare il ricorrente incentra tale rilievo nella parte in cui la SV ove fa riferimento a “carenze comportamentali” di cui nei documenti “non vi è traccia alcuna”).

La tesi del ricorrente non merita condivisione, data la natura di giudizio di sintesi della valutazione espressa dai Superiori, che comporta un apprezzamento complessivo di un insieme di elementi, per cui non è necessario, né appropriato indicare fatti precisi, indicando in un dettagliando catalogo puntuali avvenimenti e circostanze di fatto – e tantomeno gli elementi negativi di giudizio debbono aver costituito di rilievi disciplinari – come chiarito dall’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale in materia (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis, n. 000/201).

Anche sotto quest’ultimo va ribadito che qualunque considerazione sull’effettiva rispondenza dei giudizi espressi a fatti, comportamenti, qualità, risultati dell’attività lavorativa, etc. costituisce una valutazione di merito, che non può essere riveduta in questa sede, essendo ciò possibile solo nell’appropriata sede della (ri)definizione, in parte qua, del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso risulta parzialmente fondato e va pertanto accolto, per quanto di ragione, con conseguente annullamento del decreto decisorio del ricorso gerarchico, nella parte in cui omette di pronunciarsi sui vizi di merito dedotti dal ricorrente, nonché della scheda valutativa ricompilata, nella parte in cui dà un’esecuzione solo formale ad decisum, limitandosi a dichiarare di aver tenuto conto dei modelli D, senza tuttavia menzionare alcun contenuto degli stessi, al fine di rivalutare i giudizi precedente espressi sulla sola base della valutazione dell’incarico principale. In esecuzione della presente sentenza l’Autorità amministrativa dovrà ripronunciarsi alla luce delle indicazioni sopra fornite. L’istanza risarcitoria risulta, pertanto, allo stato improcedible, dovendosi rinviare l’esame all’esito della riedizione degli atti in contestazione.

Sussistono giusti motivi, visto l’accoglimento solo parziale del gravame, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati; dichiara improcedibile l’istanza risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.