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Scheda valutativa (precedente trasferimento non previsto)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9153 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

con riguardo al ricorso principale:

della scheda valutativa relativa al periodo 12 febbraio 2007 – 11 febbraio 2008, notificata in data 23 giugno 2008;

con riguardo al ricorso per motivi aggiunti:

della scheda valutativa, relativa al periodo 12 febbraio 2007 – 11 febbraio 2008, redatta in autotutela il 15.7.2010 a seguito della visione dei motivi esposti con il ricorso introduttivo del presente procedimento, notificata in data 27 luglio 2010;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M D GMIL V 16 3 0099854 dell’11 marzo 2010 con cui si è disposto l’annullamento dell’originaria scheda valutativa e la compilazione della nuova, sostitutiva della precedente.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con ricorso notificato il 30 settembre 2008 e depositato il successivo 10 ottobre, OMISSIS ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della scheda valutativa relativa al periodo 12 febbraio 2007 – 11 febbraio 2008, a lui notificata il 23 giugno 2008.

2. Espone in fatto di essere sottufficiale dell’Esercito con oltre quindici anni di servizio, nel corso dei quali ha sempre riportato valutazioni di servizio eccellenti nonché due elogi, il primo datato 3 giugno 2002, il secondo, 30 settembre 2004.

In data 12 febbraio 2007 è stato trasferito d’autorità presso il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), e contestualmente riqualificato nell’incarico principale “assistente di branca”.

Presso tale sede i rapporti con i colleghi non si sono rivelati ottimali.

Chiesta l’autorizzazione a partecipare ad un corso di inglese, è entrato in conflitto con il Capo Divisione che avrebbe voluto il sottufficiale presente nella sede di servizio.

Riuscito ad ottenere l’autorizzazione, ha partecipato comunque al corso, presso la Scuola Lingue Estere dell’A.M. di Loreto, dal 7.1.2008 al 28.3.2008, con esito finale positivo.

In data 10 marzo 2008, del tutto inaspettatamente, il C.O.I. – S.M. -Reparto Operazioni – gli ha comunicato che lo S.M.E. – SUCIV – aveva avviato una procedura prodromica al suo trasferimento presso il Raggruppamento Logistico Centrale di Roma.

Ritenendo che le ragioni sottese al trasferimento non potessero consistere in esigenze di servizio, ha inoltrato istanza di accesso, ottenendo così la documentazione richiesta solo dopo avere notificato il ricorso ex art. 25, l. n. 241/1990 (di cui al n. R.G. 4973/2008).

Dalla documentazione ostesa non è emerso alcun rilevo comportamentale del ricorrente che ne legittimasse il trasferimento, al di fuori di giudizi squisitamente personali tali da sfociare nella gravata scheda valutativa che, per la prima volta, ha riportato un giudizio appena “nella media”.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge per difetto di motivazione, per motivazione carente, illogica, contraddittoria e/o incongruente. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per manifesta abnormità. Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 97 cost.

Violazione degli artt. 1 e 7, d.p.r. 08.08.2000, n. 213, come modificato dal d.p.r. n. 255/2006.

Violazione della circolare di PERSOMIL prot. n. M_D/GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1, del 31 ottobre 2006 – punti 1), 3).

Violazione delle “istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate”, capitolo 1, punto 1, lett. c), punto 5, lettera a).

Difetto di istruttoria. Disparità di trattamento. Sviamento di potere.

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione, depositando la documentazione del relativo procedimento valutativo.

5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22 ottobre 2010, il ricorrente ha, quindi, impugnato:

– la nuova scheda valutativa redatta, per il periodo di cui in causa, in sede di autotutela in data 15 luglio 2010, e notificata all’interessato in data 27 luglio 2010, con la quale è stato confermato il medesimo giudizio “nella media”;

– la determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M D GMIL V 16 3 0099854 dell’11 marzo 2010 con cui è stato disposto l’annullamento dell’originaria scheda valutativa e la compilazione di una nuova.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 21 quinquies e nonies della l. n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione.

II. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge e/o eccesso di potere per difetto di motivazione e/o per motivazione carente, illogica, contraddittoria e/o incongruente. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per manifesta abnormità. Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 97 cost. Violazione degli artt. 1 e 7 del d.p.r. 08.08.2000, n. 213, come modificato dal d.p.r. n. 255/2006. Violazione della circolare di PERSOMIL prot. n. M_D/GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1, del 31 ottobre 2006 – punti 1), 3); violazione delle “istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate”, capitolo 1, punto 1, lett. c), punto 5, lettera a). Difetto di istruttoria. Sviamento di potere.

6. L’amministrazione, con memoria del 7 marzo 2011, ha ribadito la legittimità del proprio operato contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi aggiunti.

7. Alla pubblica udienza del 1° giugno 2018 la causa è stata trattenuta, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Deve, preliminarmente, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza all’annullamento della scheda valutativa impugnata e alla nuova valutazione svolta in sede di autotutela in data 15 luglio 2010 e gravata con successivi motivi aggiunti.

2. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.

Come esposto, a seguito della proposizione del ricorso principale, l’amministrazione, in sede di autotutela, con provvedimento prot. n. M D GMIL V 16 3 0099854 dell’11 marzo 2010, ha ritenuto che la scheda valutativa relativa al periodo 12 febbraio 2007 – 11 febbraio 2008:

è stata erroneamente compilata in quanto non è stato assicurato, da parte delle autorità giudicatrici, il previsto rapporto di armonia e consequenzialità tra le aggettivazioni interne, i giudizi e la qualifica finale attribuita”;

la qualifica attribuita di “nella media” che, per definizione, può essere conferita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso, non si colloca in linea con i giudizi espressi nelle voci analitiche interne e con i giudizi formulati. (…) Pertanto le aggettivazioni adottate ed i giudizi espressi pregiudicano la possibilità di attribuire la suddetta qualifica, potendo al massimo supportare la qualifica di “inferiore alla media””.

Ciò posto, ha disposto l’annullamento della scheda valutativa e la compilazione di una nuova scheda “nel rispetto della normativa vigente precedentemente menzionata poiché la qualifica finale di “nella media” non si colloca in linea con i giudizi espressi nelle voci analitiche interne e con i giudizi relativi alla parte IV, i quali connotano una figura di sottufficiale, in possesso di carenti qualità personali e professionali, dal rendimento inadeguato”.

3. Premesso, come ripetutamente già chiarito da questa Sezione, che il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi del personale militare (al pari di quelli sugli altri dipendenti pubblici) è limitato al mero riscontro di vizi di legittimità, mentre la correttezza sostanziale, la validità e l’attendibilità delle valutazioni espresse dall’Amministrazione non possono essere esaminate in sede giurisdizionale – potendo essere prospettate solo in sede di ricorso gerarchico – in quanto costituiscono una tipica valutazione di “merito” riservata all’Amministrazione anche negli ordinamenti giuridici più avanzati (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 9579/2016; 965/2015; 1166/2014; 7978/2013), questo collegio ravvisa nella nuova scheda valutativa un manifesto vizio di eccesso di potere per sviamento.

Come evidenziato da parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso, infatti, l’autorità valutatrice, rispetto ai criteri fissati nella determinazione ministeriale dell’11 marzo 2010, anziché adeguare l’esito del giudizio finale ai singoli giudizi espressi nelle voci analitiche interne, ha sostanzialmente modificato i singoli giudizi per adeguarli alla valutazione finale “nella media”:

– il “vigore fisico” da “non sempre durevole” è mutato in “durevole in condizioni normali”;

– il “portamento” da “trascurato” è divenuto “disinvolto”;

– lo “spirito di servizio” è passato da “generalmente trascurato” a “normalmente sentito”;

– il “buonsenso” da “talvolta necessita di guida” è mutato in “generalmente ponderato”;

– la “forza di carattere” da “titubante” è ora “prudente ponderata”;

– la “propensione all’aggiornamento culturale e professionale” da “carente” è ora “soddisfacente”;

– la “fedeltà di intenti” registra il mutamento del giudizio da “talvolta esegue ordini e direttive con spirito accomodante” a “esegue ordini e direttive in maniera soddisfacente”;

– la “riservatezza” da “superficiale” è ora “abbastanza”;

– la “capacità gestionale” da “carente” è “buona”;

– la “capacità formativa” da “sufficiente” diviene “buona”;

– la “motivazione al lavoro” da “carente” è ora “sufficiente”;

– l’ “affidabilità” da “carente” è ora “sufficiente”;

– la “predisposizione al comando” da “insufficiente” è ora “sufficiente”;

– il “rendimento” da “carente” è ora “sufficiente”.

Così operando l’amministrazione è incorsa in un’evidente vizio di eccesso di potere poiché anziché rendere un giudizio obiettivo in merito alle singole voci analitiche che compongono la valutazione finale, ha modificato sostanzialmente – per il medesimo periodo (12 febbraio 2007 – 11 febbraio 2008) valutato nella precedente scheda “nella media” – le singole valutazioni già rese, in modo da renderle adeguate al giudizio finale “nella media”, solo per tal via, confermato.

Il giudizio finale, si ribadisce, ancor prima che coerente con le singole valutazioni analitiche, come imposto correttamente nel provvedimento di annullamento in autotutela, deve rispecchiare l’obiettiva valutazione del militare, risultando illegittimo per ciò solo l’operato di chi, pur di mantener fermo il precedente giudizio finale già espresso, fornisca una valutazione diversa dei singoli aspetti da considerare.

4. Pertanto, in conclusione, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere disposto l’annullamento della scheda valutativa redatta in autotutela in data 15 luglio 2010.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla la scheda valutativa redatta in autotutela in data 15 luglio 2010.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento, in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.19