SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6113 del 2009, proposto da
-OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;
– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Capo Dipartimento p.t. – non costituito in giudizio
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi in relazione all’istanza di accesso presentata da -OMISSIS- con atto del 19 maggio 2009 pervenuto al Ministero della Giustizia il 25 maggio 2009;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 15 ottobre 2009;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con istanza del 19 maggio 2009, comunicata il 25 maggio 2009, Carmine Giuseppe Di Gregorio ha chiesto al Ministero della Giustizia l’accesso agli atti ivi indicati.
Il Ministero della Giustizia non ha riscontrato l’istanza in esame.
Con ricorso notificato il 7 luglio 2009 e depositato il 17 luglio 2009 il Di Gregorio ha adito questo Tribunale per la declaratoria del diritto di accesso agli atti richiesti con l’istanza del 19 maggio 2009.
Il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente, agente della polizia penitenziaria attualmente in congedo, agisce per la declaratoria del diritto di accesso agli atti richiesti con l’istanza del 19 maggio 2009, comunicata il 25 maggio 2009, avente ad oggetto il rilascio di copia del suo fascicolo personale, dello stato matricolare e di servizio, dell’istanza di causa di servizio del 28 settembre 2004, della documentazione istruttoria conseguentemente predisposta dalla competente Direzione, della documentazione comprovante le tipologie di attività espletate dal dipendente dalla data di arruolamento fino alla data d’insorgenza e conoscenza della patologia e della documentazione prodotta dal deducente a corredo della domanda.
Il Ministero della Giustizia non ha riscontrato l’istanza in esame di talchè l’inerzia dell’amministrazione è qualificabile come rigetto della richiesta di accesso così come previsto dall’art. 25 l. n. 241/90.
Il comportamento dell’amministrazione è illegittimo in quanto il ricorrente, in relazione alla sua qualifica di agente di polizia penitenziaria attualmente in congedo, è titolare di quell’interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata richiesto dall’art. 22 l. n. 241/90 per la proposizione della domanda di accesso e l’accoglimento della stessa.
In quest’ottica deve essere evidenziato che la richiesta di accesso riguarda documenti inerenti alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata dal ricorrente il quale ha dichiarato che l’acquisizione degli atti è strumentale alla tutela dei suoi diritti in sede giudiziaria; tale circostanza è stata, poi, correttamente rappresentata nell’istanza di accesso.
Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza del 19 maggio 2009 (comunicata il 25 maggio 2009).
A tale declaratoria consegue la condanna dell’amministrazione ad esibire e rilasciare copia degli atti richiesti.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico degli enti intimati in quanto soccombenti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che Carmine Giuseppe Di Gregorio ha diritto di accedere agli atti oggetto dell’istanza datata 19 maggio 2009 e comunicata al Ministero della Giustizia il 25 maggio 2009;
2) ordina agli enti intimati di esibire e rilasciare copia degli atti richiesti con l’istanza di cui sub 1);
3) condanna gli enti intimati a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.