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Mancato collocamento in posizione utile ai fini dell’avanzamento di grado

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento Prot. n. M_D GMIL V 17 SC 0259352, datato 29.5.2009, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto;

nonché per il riconoscimento

del diritto alla visione e/o estrazione di copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso pervenuta all’Amministrazione in data 14.5.2009;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Il C.V. (SM) r.n. s.p.e. -OMISSIS- ha impugnato (con separato ricorso) i provvedimenti in virtù dei quali è stato giudicato idoneo all’avanzamento al grado di Contrammiraglio della Marina Militare, per l’anno 2009, ma con un punteggio tale da non consentirgli di giungere ad una delle sei posizioni utili.

Al fine di sostenere le proprie ragioni, l’interessato ha avanzato istanza di accesso per visionare ed estrarre copia della documentazione afferente alla procedura di valutazione e attribuzione dei punteggi relativi al proprio fascicolo e a quelli dei Cap.ni di Vascello (SV) RN idonei all’avanzamento per l’anno 2009, ivi compresi i verbali preliminari di determinazione dei criteri e quelli relativi alle procedure di votazione; la documentazione matricolare e caratteristica, i titoli e gli encomi, le benemerenze, le punizioni; la documentazione inerente gli incarichi ricoperti nel grado rivestito e gli altri atti che abbiano contribuito all’attribuzione dei punteggi e al conseguente collocamento in graduatoria.

Con nota del 29.5.2009 il competente Ufficio del Ministero della Difesa, nel trasmettere l’istanza di accesso agli Uffici detentori dei documenti richiesti, ha dato indicazioni utili per trattare l’istanza, affermando l’accessibilità della documentazione concernente il fascicolo personale dell’interessato, escludendo la possibilità di accedere ai dati penali e disciplinari relativi ai controinteressati, evitando di pronunciarsi in merito agli altri dati dei controinteressati.

A tale nota ha fatto seguito la nota in data 3.9.2009 (depositata dalla Difesa erariale all’udienza del 7.10.2009) con la quale l’Amministrazione ha consentito l’accesso limitatamente agli atti non recanti dati penali o disciplinari.

Alla luce delle circostanze indicate, il Collegio ritiene che l’ambito del gravame risulta limitato alle determinazioni con le quali l’Amministrazione ha frapposto ostacoli all’accesso degli atti recanti dati penali e disciplinari per presunti motivi di riservatezza.

In merito a ciò, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 ss. L.n. 241/90 e della ulteriore disciplina di riferimento, affermando la necessità di acquisire la documentazione indicata al fine di far valere le proprie ragioni nel giudizio avente ad oggetto la procedura avanzamento al grado di Contrammiraglio della Marina Militare.

Ciò induce il Collegio a ritenere fondato il ricorso in quanto: – il ricorrente ha partecipato alla procedura a cui gli atti si riferiscono, sicché risulta legittimato ad ottenere l’esibizione e copia degli atti richiesti; – i controinteressati, regolarmente coinvolti in sede procedimentale ed evocati in giudizio, non hanno controdedotto alcunché e non si sono costituiti in giudizio; – alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie, contenuta negli artt. 22 ss. L.n. 241/90 (con particolare riferimento all’art. 24, comma 7), nel DPR n. 184/2006 e nel d.lgs. n. 196/2003 (con particolare riferimento all’art. 24, comma 1, lettera f), i documenti richiesti contengono dati accessibili in quanto, anche con riferimento ai dati inerenti i procedimenti penali e disciplinari, non sono configurabili ragioni ostative all’accesso, considerando che trattasi di dati utili e da considerare nell’ambito della procedura di avanzamento contestata, come risulta chiaramente dalla disciplina contenuta nel DM n. 571/1993.

Conseguentemente, va ordinato alla parte resistente di consentire l’accesso agli atti sopra indicati, mediante estrazione di copia, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, Sezione Terza,

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla parte resistente di consentire l’accesso agli atti sopra indicati, con le modalità ed entro il termine indicati in motivazione;

– condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.