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Silenzio-rifiuto accesso atti fascicolo personale

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6116 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Emilia 81;

contro

il Ministero della Giustizia – D.A.P., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

del silenzio rifiuto formatosi in relazione all’istanza di accesso ai documenti – ricorso ex art. 25 L. n. 241/90 formulata in data 25 maggio 2009, con cui il ricorrente ha chiesto di avere accesso all’intero fascicolo personale, e di ogni altro atto o provvedimento così come indicato nell’epigrafe del ricorso;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – D.A.P.;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 il cons. Giancarlo Luttazi;

Difese come specificato nel verbale;

 

Vista l’istanza di accesso del ricorrente;

Considerato che essa ha richiesto all’Amministrazione intimata di aver accesso e di estrarre copia semplice:

1) dell’intero fascicolo personale;

2) dello stato matricolare e di servizio;

3) della istanza di causa di servizio prodotta in data 15.10.2002, completa di tutta la documentazione istruttoria predisposta dalla Direzione ove il deducente presta servizio;

4) della documentazione indicante le tipologie di attività svolte dal deducente dalla data di arruolamento sino alla data di insorgenza e/o di piena conoscenza della patologia;

5) di ogni documentazione prodotta dal deducente a corredo della domanda;

Considerato che detta richiesta risulta conforme agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla suddetta istanza di accesso, la quale risulta pervenuta all’Amministrazione in data 25.5.2009, non risulta dato riscontro; e che risulta dunque un ingiustificato rifiuto tacito d’accesso alla documentazione suindicata;

Ritenuto pertanto che il presente ricorso ex art. 25 della legge n. 241/1990 debba essere accolto e che dunque, per l’effetto, debba ordinarsi all’Amministrazione intimata l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza in epigrafe;

Ritenuto che le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, debbano seguire la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del codice di procedura civile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto ordina all’Amministrazione intimata l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza d’accesso pure in epigrafe indicata.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, e le liquida in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009.