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Silenzio-inadempimento trasferimento legge 104/92

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4029 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del SILENZIO-INADEMPIMENTO SULL’ISTANZA DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA L. N. 104/92 – (ART. 117 C.P.A.)

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’interessato impugna il silenzio inadempimento formatosi a seguito della sua istanza di trasferimento – avanzata il 9.2.2011 – presso una sede di servizio compatibile con l’esigenza di assistere il padre handicappato in situazione di gravità avanzata.

In particolare, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto :

1). Violazione della L. 241/90; L. 104/92; L. 183/2010; art. 2 Cost. che si esplicita in altri parametri costituzionali (30/35 Cost.);eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione delle norme sul giusto procedimento.

Controparte si è costituita con memoria formale depositata in data 17.5.2011.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto è indubitabile che – a fronte della richiesta del ricorrente – si configura un obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione intimata.

Tale protratta inerzia non può sottrarsi ad una valutazione di illegittimità e comporta la necessità di affermare che sussiste l’obbligo di definire il procedimento da parte della competente amministrazione.

Siffatto obbligo si fonda sulla normativa contenuta nella L. 241/1990 che – per quanto non contenente alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine e né alla decadenza della potestà amministrativa – purtuttavia pone un termine acceleratorio per la definizione del procedimento amministrativo.

In particolare, si fa riferimento alla generale ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede espressamente il dovere di concludere con un provvedimento espresso (positivo o negativo) il procedimento conseguente all’istanza di parte (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1625 del 26.10.1999).

Per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia, DAP, di assumere un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro trenta giorni (30) dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

Quanto alle spese di giudizio le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, DAP, di assumere un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro trenta giorni (30) dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.