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Non idoneità servizio di polizia per difetto requisiti fisici

SENTENZA

sul ricorso n. 52 del 2010 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’ avvocato Stefano Monti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia n.81;

contro

Il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza; la Commissione giudicatrice per l’accertamento dei requisiti psico fisici e la Commissione tecnica giudicatrice, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la sua sede legale in Roma, Via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Valentina Quaresima;

per l’annullamento

del provvedimento del 12.10 2009 con il quale la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici ha riconosciuto non idoneo al servizio di polizia, il ricorrente;

 

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all’Udienza Pubblica in Camera di Consiglio del 7 luglio 2011 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza ;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15 dicembre 2009 e depositato il 5 gennaio 2010 -OMISSIS- impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con il quale è stato dichiarato inidoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal DM n. 198 del 2003, dalla competente Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici.

Con Ordinanza collegiale istruttoria n. 183 del 2010 questa Sezione ha disposto il rinnovamento della visita medica da effettuarsi ad opera di una Commissione medica in composizione diversa da quella che ha pronunciato il giudizio negativo impugnato.

Sottoposto ai nuovi accertamenti medici, secondo quanto riferisce nella sua relazione il resistente Ministero, è stata riscontrata l’assenza della diagnosticata “discromatopsia” ed è stato dichiarato idoneo al servizio di Polizia.

Il ricorrente è stato quindi convocato per la frequenza al 182° corso di formazione.

Alla luce di quanto esposto il Collegio, esaminata la censura di eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità e irragionevolezza la ritiene fondata secondo quanto dimostra l’accertamento medico effettuato in esecuzione dell’Ordinanza istruttoria sopra richiamata ed accoglie il ricorso.

Le spese di lite vengono liquidate in Euro 1.500,00 di cui Euro 500 per spese di giustizia e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

Accoglie il ricorso proposto da -OMISSIS-, meglio specificato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite così come liquidate in motivazione in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.