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Rigetto riammissione in servizio causa congedo da più di cinque anni

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota GDAP 0431425-2010 del 21.10.2010, con cui è stata rigettata l’istanza di riammissione in servizio avanzata dal ricorrente;

– della nota GDAP 0411951-2010 dell’11.10.2010, con cui il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la riammissione in servizio del ricorrente, perché “ha lasciato il servizio da più di cinque anni”;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi espressamente compresi gli atti con cui il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 10.11.1993, dell’8.3.1995 e del 22.4.2010.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista l’ordinanza collegiale 3.2.2011, n. 1054;

Vista l’ordinanza collegiale 5.5.2011, n. 3917;

Vista la documentazione depositata dal Ministero della Giustizia in esecuzione degli incombenti istruttori disposti con le predette ordinanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

 

Rilevato che con il ricorso in esame si censurano il provvedimento di rigetto dell’istanza di riammissione in servizio, avanzata dal ricorrente, ed i presupposti atto del Consiglio di Amministrazione, recante parere negativo rispetto a detta riammissione in servizio, e verbali di tale organo, contenenti i criteri per la riammissione in servizio del personale in congedo del Corpo di Polizia penitenziaria;

Considerato che il diniego di riammissione in servizio, in puntuale applicazione dei citati criteri, si fonda unicamente sul dato che il ricorrente si è congedato da più di cinque anni, senza alcun accertamento in concreto della sussistenza, in capo allo stesso, delle necessarie idonea condizione fisica e professionalità;

Ritenuto:

che il ricorso sia fondato e debba essere accolto;

che, infatti, l’apodittica fissazione, quale criterio, del solo superamento del detto periodo temporale sia illogica ed in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., che richiederebbe una verifica in concreto, riferita al singolo caso ed al singolo dipendente, dell’esistenza dei presupposti per considerare quest’ultimo idoneo sotto tutti i profili;

che ciò sia, altresì, violativo del combinato disposto dell’art. 42 del D.Lgs. n. 443/1992 e dell’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957, che, nel lasciare alla valutazione dell’Amministrazione la riammissione o meno in servizio del dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria che ne faccia domanda, presuppone e richiede che effettivamente sia eseguita detta valutazione;

che, pertanto, le delibere in epigrafe siano illegittime e debbano essere annullate, nella parte in cui fissano il criterio qui censurato per la riammissione in servizio del dipendente congedato, fatto salvo il potere di definire criteri ulteriori e diversi che facciano riferimento al caso concreto;

che il parere del Consiglio di Amministrazione ed il provvedimento di diniego, che fanno applicazione di detto criterio, siano parimenti illegittimi e debbano essere annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in esito ad una valutazione in concreto della sussistenza delle condizioni per la riammissione, anche sulla base dei suddetti eventuali ulteriori criteri;

che, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari di difesa, in considerazione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la nota GDAP 0431425-2010 del 21.10.2010 e la nota GDAP 0411951-2010 dell’11.10.2010 ed annulla in parte qua, nei limiti di cui in motivazione, le delibere del Consiglio di Amministrazione del 10.11.1993, dell’8.3.1995 e del 22.4.2010, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.