SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8241 del 2014, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO –Sede di ROMA- SEZIONE II n. 08899/2014, resa tra le parti, concernente mancata immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Guardia di Finanza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ avvocato Fedeli, per l’avvocatura dello Stato, e l’avvocato Monti, in dichiarata delega di Parente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe appellata, n. 8899/2014 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma – ha accolto il ricorso di primo grado proposto dalla odierna parte appellata Signor -OMISSIS-volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del 16.6.2004, a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice, -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Economia delle Finanze – Guardia di Finanza – Sottocommissione per l’Accertamento dei Requisiti ed il Vaglio delle Informazioni – ha deliberato la mancata immissione del predetto nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Guardia di Finanza per mancanza del requisito previsto dall’articolo 2, punto n), del bando di concorso disposto con il d.P.R. 332/1997, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 19.5.2000, 4^ serie speciale, n. 39. L’originario ricorrente aveva articolato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si era costituito in giudizio chiedendo la reiezione dell’impugnazione, in quanto infondata.
3. Con la sentenza impugnata, il T.a.r ha innanzitutto dato atto dell’ andamento infraprocedimentale ed ha fatto presente che la mancanza del suddetto requisito era stata ritenuta in considerazione di un episodio occorso nel 2000 quando il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Gela lo aveva sorpreso, unitamente ad altri, in possesso di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.
3.1. Così riepilogati fatti di causa, il T.a.r. ha accolto il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento gravato, alla stregua di una preminente considerazione:
a) l’amministrazione aveva disposto l’esclusione dell’originario ricorrente dal concorso di cui trattasi per la mancanza del requisito di cui all’articolo 2, lett. n), del bando di concorso – qualità morali e di condotta previste dall’articolo 36, comma 6, del d. lgs. n. 29 del 1993 e requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 382 del 1978 – unicamente sulla base del precedente rappresentato dalla comunicazione della notizia di reato del 2.6.2000, ai sensi degli articoli 347 c.p.p., 110 c.p. e 73, comma 5, del d. P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, in concorso con altri soggetti, uno spinello contenente stupefacente, verosimilmente del tipo marijuana, per grammi 2,05, pari ad un principio attivo di mgr. 25,15;
b) per detto episodio al quale il Tribunale di Gela- Ufficio GIP aveva emesso decreto di archiviazione in data 8.2.2001, con elevazione, a carico del predetto del verbale di contestazione della violazione dell’articolo 75, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, e trasmissione degli atti per competenza alla Prefettura di Caltanissetta;
c) la sottocommissione non aveva espletato alcuna istruttoria approfondita né in ordine alle circostanze concrete interessanti l’episodio in questione né in ordine al comportamento complessivo del predetto antecedente e successivo al predetto episodio, con particolare riguardo al servizio da questi svolto durante i tre anni della ferma breve;
d) era comprovato che si era trattato di un episodio singolo, risalente ad un momento in cui questi era particolarmente giovane in quanto all’epoca non aveva ancora compiuto i venti anni, che si era trattato del solo possesso e non invece dello spaccio della sostanza stupefacente e che il possesso aveva interessato una pluralità di coetanei che si trovavano all’interno del veicolo;
d) era , altresì, comprovato che questi riportato, durante il periodo della ferma breve triennale, valutazioni eccellenti e che, pertanto, la sua condotta in servizio era stata esente da qualsiasi traccia negativa.
4. La amministrazione odierna parte appellante, già resistente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure, ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione, in quanto essa irragionevolmente rimetteva in discussione un presupposto ostativo scaturente dal bando formatosi, ed ancor più inammissibilmente non teneva conto della missione di contrato al commercio di stupefacenti affidata alla Guardia di finanza, e che comunque la condotta dell’odierno appellato inverava un illecito amministrativo, valutabile con latissima discrezionalità.
5. In data 22.10.2014 l’appellato si è costituito depositando una articolata memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello, in quanto infondato.
6. In data 30.10.2014 l’ amministrazione odierna appellante ha depositato una memoria puntualizzando le proprie difese.
7. Alla adunanza camerale del 4 novembre 2014 fissata per la delibazione della domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della impugnata decisione la Sezione, con la ordinanza n. 5022/2014 ha accolto il petitum cautelare, rilevando che “mentre il fumus merita di essere verificato compiutamente nella competente sede di merito auspicabilmente in un tempo ristretto, quanto al periculum appare preponderante l’interesse dell’Amministrazione a che le delicate pubbliche funzioni connesse alla funzione di Finanziere siano affidate a soggetti non sospettabili di pregresse condotte illegittime, e comunque sulla base di provvedimenti non soggetti ad impugnazione (quale è la sentenza di primo grado) e che abbiano incontestabile stabilità;”-
8. In data 15.6.2018 l’appellante amministrazione ha depositato una ulteriore memoria, ribadendo e puntualizzando le proprie censure.
9. Alla odierna pubblica udienza del 19 luglio 2018 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va accolto nei sensi di cui alla motivazione che segue, con conseguente annullamento dell’impugnata decisione, reiezione del ricorso di primo grado, e salvezza degli atti impugnati.
1.1. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.
2.Il Collegio rileva anzitutto che a più riprese in passato è stata ritenuta giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione a episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti anche c.d. leggere (cfr. tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379).
2.1. Taluni recenti precedenti della Sezione(si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 12/08/2016, n. 3621) riallacciandosi ad un indirizzo in effetti in precedenza minoritario (Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473) rispetto a quello prevalente, hanno escluso che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e magari riferibile a momento esperienziale adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva (vedi, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848).
2.2. Tenuto conto della latissima discrezionalità amministrativa sussistente in materia, e della circostanza che la Guardia di Finanza ha compiti specifici di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, è evidente che detti recenti precedenti della Sezione non integrano (contrariamente a quanto ipotizzato dall’appellato) un “cambio di linea” giurisprudenziale, ma rispondono ad una esigenza, ed esprimono un principio: quello per cui l’episodio venga approfonditamente vagliato nella sua intierezza, al fine di desumerne, in concreto, l’eventuale giudizio di gravità ostativo alla permanenza dell’aspirante nelle Forze armate.
2.3. Ciò premesso, venendo all’esame specifico della odierna vicenda processuale osserva a tale proposito il Collegio, che:
a) sulla esattezza e veridicità della contestazione mossa all’appellato non possono esservi dubbi, sol che si consideri che l’appellato medesimo non contestò il verbale redatto dai militari, che lo sorpresero con alcuni amici mentre deteneva sostanze stupefacenti né la segnalazione al Prefetto ex art. 73 TUStupefacenti;
b) all’epoca dei fatti questi era maggiorenne (aveva venti anni) e, quindi, rientrava nella categoria dei c.d. “giovani adulti”: era quindi pienamente consapevole dei fatti, della condotta posta in essere e delle conseguenze;
c) l’episodio di detenzione di stupefacente di cui si rese protagonista l’appellato ebbe luogo il 1 giugno 2000, mentre il bando cui ebbe a partecipare l’appellato risale al 19.5.2000 (data della pubblicazione sulla GU);
d) non è nota al Collegio la data in cui l’appellato ebbe a presentare la domanda di partecipazione al bando, né si ritiene di disporre incombenti istruttori sul punto: ciò che giova precisare è che, allorchè il bando era già stato pubblicato, e l’appellato aveva già presentato ( o si accingeva a presentare) la domanda di partecipazione, egli pose in essere la condotta suindicata che, è bene ribadirlo, integra un illecito, e, inoltre, contrasta con la specifica “mission” affidata alla Guardia di Finanza.
2.3. In sintesi: mentre l’appellato presentava domanda di partecipazione alla suddetta procedura
concorsuale, indicando di voler accedere nella carriera iniziale della Guardia di Finanza al termine della ferma triennale, coevamente poneva in essere una illecita condotta contrastante con la specifica missione che l’ordinamento affida a quel Corpo militare.
3. Muovendo dal concetto di condotta incensurabile indicato nel bando (requisito valevole in via generale per il reclutamento nelle forze di polizia), va posta in rilievo la non illogicità di una valutazione che, in ragione della peculiarità e della delicatezza delle funzioni da svolgere (sottratte al regime dell’ordinario rapporto di lavoro contrattualizzato), esclude il possesso di detto requisito anche in caso di consumo episodico di sostanze stupefacenti da parte del concorrente, atteso che questo costituisce un comportamento oggettivamente riprovevole (cfr., fra le altre, Cons. di Stato, sez. IV, n. 3929/2012). In ragione di detto orientamento, pertanto, la motivazione addotta dal provvedimento di esclusione dal concorso, deve ritenersi sufficiente ed assorbente ogni altro profilo.
3.1. Nel caso specifico, la condotta fu posta in essere coevamente alla partecipazione alla procedura: non ricorre l’ipotesi di condotta risalente nel tempo, magari posta in essere quando l’idea di prestare servizio nelle Forze armate non era ancora presente in capo all’appellato: e di conseguenza, non può ritenersi che detto singolo episodio non incida negativamente sul giudizio di moralità: né l’amministrazione era tenuta a valutare il servizio successivamente prestato dallo stesso.
4.Conclusivamente, per tali assorbenti ragioni, l’appello va accolto ed in riforma dell’impugnata decisione va respinto il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
5. Le spese processuali del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata decisione respinge ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
Spese processuali del doppio grado compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.