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Esito giudizio avanzamento (punteggio non sufficiente)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11321 del 2016, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cusmai Vittorio Franceco, Bottazzi Emanuele, Ricca Pietro Luciano, De Felice Nicola, Rando Guido Matteo Giuseppe non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

“dell’esito del giudizio di avanzamento 2009, in asserita esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1805/2016, di cui al provvedimento 0402020 del 17.06.2016”.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la corretta esecuzione della sentenza n. 3446/2014 – confermata in sede d’appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1805/2016 – con cui la Sezione ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente avverso l’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per l’anno 2009, con cui il ricorrente non è stato promosso in quanto aveva conseguito un punteggio di soli 29,87 punti, non sufficiente a collocarlo in posizione utile nella graduatoria di merito.

In quell’occasione la Sezione ha censurato l’operato della Commissione che aveva attribuito al ricorrente un punteggio numerico per le qualità di cui all’art. 26 leggermente più basso rispetto ai controinteressati promossi, nonostante la motivazione del giudizio sintetico fosse stata formulata in termini sostanzialmente identici.

Pertanto contestava il punteggio di 29,96/30, per le qualità morali e di carattere di cui all’art. 8 del D.M. n. 571 del 1993 – “Ufficiale fisicamente idoneo, sempre sorretto da rigorosissimi principi morali, dotato di esemplare e saldo senso etico e la cui azione è stata caratterizzata in ogni circostanza da elevatissima incisività, determinazione e pragmaticità” –risultato identico non solo a – Cusmai (che ha anch’esso ricevuto per le medesime qualità lo stesso punteggio di 29,96/30 corrispondente alla motivazione soprariportata – lamentando che, a parità di “giudizio”, fosse stato attribuito un punteggio superiore a Bottazzi (punti 30/30), a De Felice punti 30/30, a Rando punti 30/30, lamentando che si tratta di “una motivazione standardizzata che non è di per sé idonea a porre in evidenza ulteriori elementi di differenziazione”, che non trova giustificazione nelle qualità possedute e nei riconoscimenti conseguiti nel corso della carriera. In particolare il ricorrente osserva che i pari grado promossi avevano ricevuto un numero di elogi ed encomi o sensibilmente inferiore oppure addirittura pari a zero; circostanza che induceva a sospettare che la Commissione potesse aver utilizzato un criterio valutativo difforme attribuendo lo stesso voto a scrutinanti che “differiscono invece – a volte anche in senso marcato – per tutti coloro che sono stati nominati al grado superiore in relazione al numero degli elogi, encomi o benemerenze”.

Analoghe considerazioni e conclusioni venivano riportata anche per ciò che concerne la valutazione delle qualità intellettuali e di cultura di cui all’art. 11 del D.M. n. 571/1993, per le quali al ricorrente era stato attribuito un punteggio di 29,85/30 punti, formulato in termini analoghi ( “Ufficiale che ha evidenziato in modo nettissimo e notevolissimo grandissime capacità di elaborazione mentale, accompagnate da un patrimonio intellettuale e di conoscenze di altissimo livello”) rispetto alla motivazione dei giudizi dei controinteressati Cusmai, De Felice e Rando, che però, ricevevano un punteggio più elevato, rispettivamente di a 30/30, 30/30 e 29,94/30 punti, nonostante non vantassero titoli maggiori. In particolare il ricorrente osservava che Rando, pur vantando gli stessi corsi professionali, non aveva frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 464 del 1997 ha particolare valenza, in quanto prepara gli Ufficiali delle Forze armate, in previsione dell’impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale, quindi deve essere tenuto in considerazione nelle valutazioni per l’avanzamento).

Siccome la differenza di punteggio risultava “di minima consistenza” (per le qualità personali di 0,04/30 punti rispetto al Rando, al Bottazzi, al De Felice ed al Ricca; per le qualità intellettuali e culturali di 0,11/30 rispetto al Bottazzi e 0,15 rispetto al Cusmai, Ricca e De Felice), la sentenza in parola riteneva di procedere all’annullamento degli atti della procedura di avanzamento “nei limiti dell’interesse del ricorrente”, perché il procedimento valutativo era stato ritenuto viziato “da eccesso di potere in senso relativo, stante la presenza di criteri di valutazione non sempre omogenei, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”.

La formulazione del dispositivo della sentenza, formulato nei termini soprariportati, deve, evidentemente, aver indotto in errore l’Amministrazione che, evidentemente fraintendendo la precisazione “nei limiti dell’interesse del ricorrente”, ha ritenuto di dover, in sede di ottemperanza, rivedere gli atti valutativi in contestazione esclusivamente per quanto riguarda il ricorrente.

L’inciso in parola, in realtà, intendeva solo circoscrivere l’ambito soggettivo ed oggettivo del giudicato di annullamento, chiarendo, come si suole fare nel caso di impugnativa di atti concorsuali, che l’accoglimento del ricorso non comportava l’annullamento totale dell’intera graduatoria, ma era limitato a produrre effetti nei soli confronti degli Ufficiali inseriti nella graduatoria di merito interessati dalle censure dedotte dal ricorrente e riconosciute fondate dalla sentenza, facendo salvi tutti i profili dell’attività valutativa che non erano stati ritenuti viziati perché non investiti dalle censure del ricorrente o perché queste non erano state condivise dall’organo giudicante.

Pertanto l’interpretazione riduttiva operata, in sede di ottemperanza dall’Amministrazione, che si è limitata semplicemente ad attribuire al ricorrente il medesimo punteggio tributato ai controinteressati, non è corretta. Tale operazione è sufficiente solo a dirimere il contrasto tra il punteggio numerico ed il giudizio sintetico formulato dalla CSA, ma la sentenza non si fondava (solo) sulla contraddittorietà tra le diverse modalità di espressione della valutazione delle qualità in contestazione, ma considerava tale discrepanza solo quale punto di partenza di un più articolato iter logico-giuridico che induceva la Sezione a sospettare, anche sulla base di tale rilievo, che la CSA avesse perpretrato nei confronti del ricorrente un vero e proprio trattamento discriminatorio, cioè quello che nel contenzioso in materia di avanzamento dei militari viene qualificato in termini di “eccesso di potere in senso relativo”.

Ne consegue che, in sede di esecuzione, l’Amministrazione avrebbe dovuto rivedere non solo il giudizio espresso nei confronti del ricorrente, ma anche quelli formulati nei confronti dei controinteressati sopraindicati, esplicitando chiaramente le ragioni per cui al primo fosse stato attribuito un minor punteggio, nonostante questi vantasse maggiori titoli (quelli indicati dalla sentenza) rispetto ai pari grado promossi.

Nonostante la notifica del ricorso in esame, l’Amministrazione nemmeno in questa sede ha fornito elementi forniti sufficienti a dissipare il dubbio che la CSA abbia perpetrato alcun favoritismo nei confronti dei controinteressati promossi ed in danno del ricorrente relativamente alla valutazione delle qualità personali, da un lato, e delle capacità intellettuali e delle competenze culturali, dall’altro.

Si deve pertanto ritenere che la sentenza in questione non sia stata ottemperata, dato che questa avrebbe richiesto alla CSA di rinnovare le operazioni valutative delle qualità in contestazione nei confronti di tutti gli Ufficiali sopraindicati relativamente ai profili contestati, esplicitando con chiarezza le ragioni di preferenza dell’uno o dell’altro rispetto ai diversi elementi di valutazione; in altri termini, la CSA pur mantenendo impregiudicata, nella sostanza dei giudizi da esprimere, la propria attività valutativa, era, tuttavia, assoggettava ad un onere di motivazione più rigoroso rispetto a quello su di essa incombente in prima battuta, dato che era tenuta a dimostrare di non aver operato quella discriminazione imputatole.

Non può il Collegio in questa sede sostituirsi alla competente Commissione e riformulare le valutazioni ad essa demandate dato che, come ripetutamente chiarito dalla Sezione, il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo, salvo il riscontro di una di quelle situazioni riconducibili all’eccesso di potere, in particolare nelle sue figure sintomatiche tradizionali o in quelle più evolute della violazione del canore di ragionevolezza e/o proporzionalità. Sicchè il giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione dei fatti determinanti (attribuzioni di fatti non concernenti l’interessato, omessa rilevazione di circostanze o fraintendimento delle stesse, ovvero considerazione di elementi non pertinenti., etc.) oppure da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (macroscopico travisamento tale da consentire anche ad un non esperto della materia di ravvisare la palese “abnormità della valutazione”) ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest’ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (“l’eccesso di potere in senso relativo” per difformità del metro valutativo utilizzato che determina una disparità di trattamento valutativo tra i soggetti sottoposti a scrutinio, indicativa di un “favoritismo” perpetrato dall’organo valutativo), etc. Ovviamente, tale verifica è limitata dal fatto che i criteri dettati dalla normativa in materia sono molto generici, come si addice ad un giudizio di tipo “sintetico” qual è quello in esame, anche al fine di lasciare un adeguato margine di apprezzamento alla Commissione Superiore di Avanzamento, alla quale è demandata tale delicata valutazione. Per tali motivi, la giurisprudenza in materia ha costantemente ritenuto infondate le censure relative alla mancata predeterminazione di un ulteriore livello di dettaglio dei criteri di valutazione da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, ritenendo che “i criteri indicati dal legislatore sono adeguati al tipo di giudizio sintetico e d’impatto che detto organo è chiamato ad esprimere e sono sufficientemente dettagliati in tale prospettiva funzionale” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1230/2014: 7326/2011; 437/2005). Soprattutto, è la stessa normativa in materia ad imporre (art. 703 DPR 90/2010) alla Commissione di operare una valutazione di sintesi in ordine a ciascuna delle quattro qualità previste dall’articolo 1058 COM, escludendo la possibilità di attribuire “punteggi parziali per ciascun elemento” incluso in ogni categoria. Ne consegue che, in mancanza di una tabella di corrispondenza tra titoli e punteggi, solo in casi del tutto eccezionali, si verifica quell’assoluta parità di titoli dei candidati (in particolare nei casi di figure professionali tecniche che si caratterizzano per identicità di percorso formativo, nel quale i candidati hanno riportato gli stessi risultati, di identicità di carriere in cui gli Ufficiali hanno svolto in sedi diversi gli stessi incarichi, per la stessa durata, ricevendo identiche valutazioni e corrispondenti benemerenze e ricompense, etc.) che consente di ritenere che il punteggio differenziato attribuito a due Ufficiali con curriculum equivalente dipenda dall’utilizzo di un diverso metro di giudizio (cd. eccesso di potere in senso relativo). Ancor più raramente, data la mancata indicazione del valore di ciascuna categoria di titoli da parte del legislatore, il giudice amministrativo può ravvisare quella palese l’incongruità del punteggio rispetto ai titoli vantati dal candidati e ritenere il giudizio sull’avanzamento inficiato da quell’errore manifesto di apprezzamento che è il solo deducibile in questa sede di giudizio di legittimità. In realtà, nella maggior parte delle controversie, i giudizi di avanzamento nei confronti dei diversi scrutinandi si basano su una eterogeneità di titoli, sicchè il giudice può solo rilevare il difetto di motivazione del giudizio espresso nei confronti del candidato; censura che va intesa nel senso che in sede di giudizio non si riesce a comprendere il criterio di bilanciamento utilizzato dalla Commissione per cui, nel caso in cui il ricorrente pretermesso sembri vantare titoli maggiori o superiori sorga il sospetto che la Commissione possa aver operato una discriminazione tra i concorrenti, favorendone alcuni e sfavorendone altri, attribuendo a tali circostanze, ed in assenza di elementi indicativi in senso contrario, una valenza “sintomatica” dell’eccesso di potere. Tale orientamento, sancito da numerose sentenze del giudice di appello (vedi, in tal senso tra tante, Cons. st., sez. IV n. 4132/2010), costantemente seguito da questa Sezione in quanto costituisce un giusto punto di equilibrio tra l`esigenza di assicurare un minimo di tutela giurisdizionale al ricorrente ed il necessario rispetto del margine di apprezzamento discrezionale che deve essere riconosciuto alla competente Commissione e che non viene pregiudicato da una sentenza di annullamento che impone solo l`obbligo di integrare la motivazione del provvedimento valutativo chiarendo i criteri utilizzati nel giudizio di bilanciamento dei diversi titoli vantati dagli interessati.

Ovviamente ciò non esclude che, ove la CSA perseveri nel suo comportamento inottemperante, abusando del potere ad essa riconosciuto, la Sezione possa ricorrere ad un Commissario ad acta al fine di assicurare l’esecuzione del giudicato mediante un’autentica ed impregiudicata attività valutativa.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto e, per conseguenza, debba essere ordinato all’Amministrazione resistente di procedere a rivedere anche le valutazioni espresse nei confronti dei controinteressati relativamente agli elementi di valutazione ritenuti viziati dalla sentenza in parola.

Per completezza, anche al fine di prevenire l’ulteriore contenzioso, si forniscono le seguenti direttive per l’esecuzione della sentenza in questione, evidenziando i punti dubbi che richiedono maggiori chiarimenti.

Per quanto riguarda la valutazione delle doti intellettuali e di cultura di cui all’art. 11 del DM 571/93 si ricorda che la CSA dovrà tener presenti tutti gli elementi di valutazione previsti per formulare il giudizio sulle qualità intellettuali e culturali dell’Ufficiale (l’iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia ed all’estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; etc.) indicando chiaramente il possesso o meno di questi da parte degli interessati e, in caso di titoli diversi, chiarire il criterio di valutazione di ciascuno di essi e le modalità con cui ha effettuato il bilanciamento di questi. La natura complessa ed il carattere di giudizio “sintetico” della valutazione in questione, non esclude che l’Amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato ad essa sfavorevole, non debba fornire le motivazioni delle valutazioni espresse in modo da escludere che il punteggio attribuito possa risultare irragionevole o frutto di disparità di trattamento valutativo.

Ad un primo sommario esame, al Collegio non pare rinvenire nella documentazione degli interessati elementi atti a sorreggere la preferenza attribuita ai controinteressati né sotto il profilo dei “risultati conseguiti” nei corsi (espressi in voti ed in posizioni nelle graduatorie), nè per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, che peraltro sono di tipo e natura diversa (sicchè il Collegio non è in grado di effettuare confronti). A quest’ultimo riguardo, peraltro, pare che il ricorrente ed il Bottazzi non siano gli unici ad aver seguito i corsi ISSMI.

Ad esempio, per quanto riguarda il punteggio più elevato attribuito a Rando, il Collegio osserva che il ricorrente ha conseguito risultati di minor rilievo nei corsi formativi di base (alla 4 cl. SN si posiziona 9° su 71, riportando giudizi meno entusiastici rispetto a Rando, al Corso di qualificazione riporta 22,91/30 classificandosi 7° su 32; al corso superiore dell’Accademia navale riporta media di 28.83/30, la media generale è 25,8/30, classificandosi 5° su 69). Rando alla 4 cl. SN si posiziona 2° su 71; si fa molto apprezzare per doti in questione, come allievo brillante; al Corso di qualificazione riporta 25,64/30 classificandosi 2° su 15; al corso superiore dell’Accademia navale riporta media di 28.83/30 (la media generale è 25,8/30) classificandosi 5° su 69. Al corso brevetto – abilitazione DT aa 86/87, riporta media di 30/30 (la media generale è 27,33/30) classificandosi 1° su 16. Al Tirocinio Pratico per Ufficiali in Comando di Guardia riporta 26,2/30 classificandosi 15° su 64. Conclude il 268° Tirocinio Scuola di Comando con molto buono (80.12). Oltre al percorso formativo ed al brevetto DT, frequenta il corso pratico servizio sicurezza, nonché 2 corsi antincendio avanzato.

Però, in seguito, essi partecipano a corsi che appaiono molto diversi: il ricorrente consegue la qualificazione alla CN comunicazioni/informazioni operative; segue numerosi corsi, conseguendo abilitazione RC; abilitazione ordinaria TLC/OC con tirocinio pratico, corso per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattandosi di corsi diversi, il Collegio non è più in grado di effettuare il confronto tra i risultati in esso conseguiti: ad es. il ricorrente al Corso di abilitazione ordinaria TLC/OC riporta la media di 29,17/30 (la media generale è 27,36/30) classificandosi 5° su 18 rispetto a quelli dei controinteressati, mentre Rando, al corso brevetto – abilitazione DT aa 86/87, riporta media di 30/30 (la media generale è 27,33/30 classificandosi 1° su 16). Il confronto è possibile solo nei corsi comuni (al Tirocinio Pratico per Ufficiali in Comando di Guardia il ricorrente riporta 27/30 classificandosi 6° su 64, concludendo il 172° Tirocinio Scuola di Comando con molto buono, punti 88.91), ma si tratta di un elemento isolato che ben può essere stato compensato dalla CSA con altri elementi favorevoli al controinteressato. Frequenta 3° Corso ISSMI dimostrando, in occasione di conferenze con stranieri, conoscenza dell’inglese molto buona. Tali criteri di valutazione e di compensazione con i titoli posseduti dal ricorrente, che ha frequentato il 1° Corso ISSMI dimostrando, in occasione di conferenze con stranieri, conoscenza dell’inglese molto buona (accertata nel 1996 ascolto 3 lettura 2), debbono essere illustrati congruamente al fine di dissipare i dubbi che sia stato perpetrato un favoritismo posti alla base della sentenza di cui si reclama la corretta esecuzione.

Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, nei confronti di CUSMAI che a differenza del ricorrente non vanta il Corso ISSMI. Nel percorso formativo militare si colloca sempre in ottime posizioni: alla 4 cl. SN è 4° su 70, al Corso di abilitazione AS/IOC è 1° su 18 con 29/30; idem per Corso Abilitazione Ordinaria, in cui si colloca 1° su 9. Anche per i risultati del corso superiore, Cusmai riporta una media di 29.00/30 più elevata del ricorrente (in una sessione in cui anche la media generale era più alta: 26,95/30) classificandosi 6° su 66. Al Tirocinio Pratico per Ufficiali in Comando di Guardia si posiziona meglio del ricorrente (riporta 25,5/30 classificandosi 5° su 59; lo stesso vale per l’esito del 159° Tirocinio Scuola di Comando con ottimo (90.1). Frequenta il 22° Corso Superiore di Stato Maggiore con profitto ottimo. Possiede solo la laurea in scienze navali, abilitazione servizi antisommergibili, ha seguito diversi corsi.

Bottazzi invece non pare da meno rispetto al ricorrente né per quanto riguarda i titoli accademici (Bottazzi vanta sia la laurea in scienze marittime, sia un master di secondo livello in Security Advanced Studies, oltre ad un master in Comunicazione Pubblica ed istituzionale), né per gli altri, numerosi, titoli (vanta l’iscrizione all’albo dei giornalisti, la frequenza di seminari, corsi di indottrinamento nonché numerosi corsi di formazione professionale, oltre alla 86° Sessione NATO Defense College, il brevetto di pilota militare di aereo e pilota militare di elicottero).

Bottazzi alla 4 cl. SN si posiziona 11° su 45, riportando apprezzamenti che inducono i Superiori da subito a presagire “un sicuro avvenire professionale”. I corsi successivi sono diversi (Corso Pre-pilotaggio, riporta la media di 27,10/30 (la media generale è 26,62/30) classificandosi 8° su 20, poi frequenta corso di Pilotaggio negli USA, conseguendo, con ottimo profitto, la qualifica di Pilota Pronto al Combattimento. Al corso superiore riporta media di 27.8/30 (la media generale è 26,85/30) classificandosi 13° su 39. Frequenta 2° Corso ISSMI. Inoltre ha frequentato anche la 59 Sessione IASD – Istituto Alti Studi Difesa, risultando tra gli elementi di maggior spicco del corso. Ottima conoscenza della lingua inglese (sostiene gli esami di certificazione nello stesso periodo del ricorrente, ma riporta risultati migliori, conseguendo il livello 3 in tutte le abilità orali, oltre che nella lettura), gode di massima stima anche a livello internazionale, dove si è occupato di problematiche del sistema d’arma di veivoli.

Un andamento analogo caratterizza il percorso formativo del RICCA, che vanta la conoscenza accertata della lingua inglese L 2 W 2 ed ha frequentato nel 1996 il 2° Corso ISSMI con ottimo profitto. Il controinteressato alla 4 classe EN si classifica 7° su 70 Tirocinio RC ottimo 27,90 è 4* su 19 al Corso Superiore Acc 15° su 66 con 28,16 (m gen 26,95) aria TLC media 29,66 (media generale 27.58) si colloca 5* su 19, al 25° Corso Superiore di Stato Maggiore presso Mariguerra. Al 158° Tirocinio Scuola di Comando Navale Ricca riporta con molto buono, punti 84.6/100, minore rispetto al ricorrente che al 172° Tirocinio Scuola di Comando con molto buono, punti 88.91.

Anche per quanto riguarda la valutazione delle qualità personali di cui all’art. 8 del d.m. n. 571/1993 va osservato che gli elementi addotti dalla parte ricorrente in merito alle valutazioni espresse nei confronti dello stesso e dei controinteressati devono essere attentamente (ri)considerati ed i relativi giudizi debbono essere congruamente motivati, secondo i criteri enunciati sopra, al fine di escludere ogni dubbio che essi possano essere scaturiti dall’adozione di un metro di valutativo più concessivo nei confronti del controinteressato e più severo nei suoi confronti.

Ovviamente, nella riedizione dell’attività valutativa la CSA si atterrà alle direttive ripetutamente indicate dalla giurisprudenza della Sezione, che ha chiarito che il numero di onorificenze e ricompense conseguite nel corso della carriera non assume valenza determinante, dato che tali titoli non hanno un valore decisivo, dato il loro carattere episodico, in quanto la valutazione delle qualità personali (fisiche, morali e di carattere) scaturisce dalla valutazione complessiva, sintetica e “di impatto” dell’intero complesso di elementi indicati dall’art. 8 del d.m. n. 571 del 1993, nella quale la CSA deve tener conto di tutti gli elementi effettivamente desumibili dai libretti personali, in particolare dei giudizi espressi, specialmente nel grado rivestito, dai Superiori nelle schede di valutazione, tenendo conto, in particolar modo, dell’andamento delle stesse, in quanto indicatore di tendenza dell’incremento o diminuzione della capacità stesse. La CSA non terrà invece conto dei titoli di cui i Militari sono autorizzati a fregiarsi, ma che non assumono alcun valore giuridico ai fini dell’espressione del giudizio di avanzamento (quali le distinzioni onorifiche e riconoscimenti di Stati esteri o da autorità ecclesiastiche o da Case Reali, etc.) oppure di quelli che risultano del pari non utili a tale fine in quanti conferiti solo in base all`anzianità o commemorativi della partecipazione ad imprese all’estero.

In altri termini, nella rivalutazione delle qualità personali, morali e di carattere la CSA non è tenuta a riconoscere la preminenza del ricorrente sulla sola base dei titoli posseduti, ma dovrà chiarire, sulla base delle altre risultanze dei libretti personali (in particolare delle schede di valutazione) le ragioni per cui ha assegnato preferenza ai controinteressati, chiarendo ragioni e criteri del bilanciamento sopraindicato, specificando i motivi per cui non gli ha attribuito un punteggio maggiormente “premiante” al ricorrente (6 elogi, 2 encomi semplici e 2 encomi solenni) rispetto a Cusmai (che ha riportato un solo encomio ) ed ai restanti pari grado promossi che avevano riportato un numero di elogi ed encomi o benemerenze minori (Rando 4 encomi semplici ed un elogio , De Felice un solo encomio e Bottazzi, nessun titolo). La CSA oltre a rispettare il valore attribuito ad essi secondo la tassonomia sancita dalla normativa in materia (encomio solenne, encomio semplice, da un lato, semplice elogio dall’altro), chiarirà il criterio di valutazione e bilanciamento di titoli di rango diverso, che rendono impossibile al Collegio confrontare il maggior numero di titoli di minor valore posseduti da uno rispetto al minor numero di titoli di maggior valore vantati dal ricorrente, tenendo conto sia della motivazione del conferimento sia dell’andamento e della distribuzione di questi nel tempo.

Ad esempio, il Collegio osserva che il ricorrente riporta un encomio solenne nel agosto 2008 come responsabile di progetto in ambito interforze/internazionale Capo Divisione J6 ed Ufficiale Sicurezza FAD del COI, encomio solenne nel settembre 2007 come Capo Divisione J6 per riassetto sistema Sicurezza del COI, encomio semplice nell’aprile 2007 come comandante nave Etna per operazione Enduring Freedom nel Golfo Persico, elogio nel settembre 2000 per l’organizzazione di un convegno di odontoiatria, elogio aprile 2000 per intervento in occasione di incendio in nave; oltre a 4 elogi in epoca più risalente (da luglio 1990 a settembre 1997). Si tratta di una scansione costante nel tempo di riconoscimenti che, secondo il criterio temporale, assumono significatività in quanto conferiti in periodo prossimo all’avanzamento e quindi significativi di attualità del possesso dei requisiti oggetto di valutazione; fermo restando il valore “formale e cronologico” sopraindicato, spetta alla CSA di desumere dalle motivazioni del conferimento la rilevanza dei titolo per quanto riguarda la sintomaticità di doti caratteriali e morali in parola.

Allo stesso rigoroso onere di motivazione è soggetto il riesercizio dell’attività valutativa nei confronti dei controinteressati. Ad esempio, per quanto riguarda i titoli va osservato che il controinteressato Rando riporta 4 encomi semplici tributati nel novembre 2003, dicembre2004, ottobre 2005 e gennaio 2007 (i primi tre per attività di predisposizione provvedimenti normativi nell’ambito della professionalizzazione della difesa, gli altri per l’operazione mimosa, di evacuazione cittadini italiani e europei durante la crisi libano palestinese), oltre ad un elogio conseguito nell’agosto 2006 (per aver sopperito ad avaria con perizia marinara); quindi viene costantemente insignito di un titolo l’anno in un arco di tempo concentrato tra 2003-2007. Però non nell’ultimo anno, preso in considerazione per l’avanzamento per il 2009, valutazione nella quale devono essere presi in considerazione tutti i titoli maturati fino ad ottobre 2008. Inoltre, ricorrente, oltre a prevalere per quantità dei titoli in esame, prevale anche per quanto riguarda il valore dei titoli stessi. Ne consegue che le ragioni per cui la CSA ha attribuito al controinteressato un maggior punteggio per le qualità in contestazione devono essere rinvenute nella documentazione caratteristica, per cui la CSA, nella riedizione della valutazione chiarirà quali elementi siano atti a giustificare un punteggio più elevato e, di converso, ad escludere che questo sia frutto di favoritismo. Allo stato, infatti, il Collegio non è in grado di rilevare nella documentazione agli atti significativi elementi atti a giustificare la preferenza accordata al controinteressato Rando, sicchè il difetto motivazionale censurato con la sentenza in parola non appare essere stato sanato. Le medesime considerazioni valgono, a maggior ragione, nei confronti di De Felice, che ha riportato un solo encomio semplice, e Bottazzi e Cusmai, i quali non hanno invece conseguito nessun titolo.

Alla luce della natura e della complessità delle valutazioni in contestazione, il Collegio ritiene disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), Accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare piena e pronta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe secondo le direttive indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.