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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11073 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso lo Studio legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il

risarcimento danni per ritardato arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 11073/2000) OMISSIS ha adito questo Tribunale per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla sua tardiva assunzione nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria a causa della sua esclusione dalla relativa procedura selettiva per l’arruolamento di n. 1400 agenti ed assistenti della Polizia penitenziaria.

Giova rilevare che il provvedimento di detta esclusione risulta essere stato annullato da questo Tribunale non avendo l’Amministrazione riconosciuto in favore dell’odierno ricorrente un’elevazione del limite d’età conseguente al servizio militare prestato.

Anche un’ulteriore provvedimento di esclusione di OMISSIS dal citato concorso è stato annullato in via giurisdizionale, con conseguente immissione in ruolo del ricorrente nel 2001.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla sua tardiva assunzione nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria.

Con sentenza n. 6348/2013 questo Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale pronunciandosi interlocutoriamente per i restanti capi di domanda.

Discende, dunque, che il Collegio è chiamato allo stato a pronunciarsi sull’istanza di risarcimento dei danni di natura patrimoniale.

Ebbene, al riguardo, giova rilevare che questo Tribunale ha già accertato che il ricorrente fu illegittimamente escluso dalla procedura concorsuale bandita per l’assunzione nella Polizia penitenziaria.

Con la domanda di risarcimento danni si fa valere, dunque, la responsabilità in cui incorre l’amministrazione quando, illegittimamente, omette di assumere il candidato ad un pubblico concorso, o vi provvede con ritardo.

Nel caso di specie, non è dubitabile che l’Amministrazione penitenziaria fosse tenuta ad assumere il ricorrente, in forza del punteggio che questi aveva conseguito nel concorso riservato, e che il diniego a provvedere in tal senso sia illegittimo, giacché fondato su un presupposto erroneo.

Si è trattato di una grave e manifesta illegittimità atteso l’esito degli accertamenti sanitari sul deficit psico fisico illegittimamente riferito all’odierno ricorrente.

Il carattere manifesto della illegittimità, ad avviso del Collegio, deve ritenersi comprovata: a) dalla chiarezza del quadro normativo; b) dalla circostanza per cui, sul punto, non si è manifestato alcun contrasto in giurisprudenza, tale da poter esimere la p.a. da colpa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3262 del 2012); c) dall’assenza di spazi di discrezionalità nell’applicazione della previsione di legge.

Né l’amministrazione può dedurre, ad esimente, di avere tempestivamente adempiuto all’ordinanza cautelare con cui questo Tribunale aveva sospeso l’atto di esclusione: l’elusione del provvedimento avrebbe, semmai, aggravato il danno risarcibile, mentre la tempestiva esecuzione si è rivelata comunque inadeguata ad assicurare al ricorrente l’assunzione nei tempi che la legge imponeva, come è emerso dalla istruttoria.

Sono, dunque, integrati tutti gli estremi del fatto illecito: ponendo in essere un atto contrario alla legge, l’Amministrazione ha con colpa (conseguente alla erronea valutazione dell’idoneità fisica del ricorrente) cagionato un danno ingiusto, posto che il ricorrente è stato nominato agente ed immesso in ruolo con decorrenza 12.5.2001, anziché il 1.4.1998 (è necessario avere riguardo alla data di immissione nel ruolo, e non alla data di ammissione al corso di formazione, posto che, in ogni caso, il ricorrente era tenuto a frequentare quest’ultimo per un periodo di tempo pari a quello dei colleghi, sicché non vi è danno per il fatto che tale periodo sia stato posticipato).

Nel periodo compreso tra tali date, il ricorrente non ha potuto percepire le retribuzioni, né i contributi assicurativi e previdenziali, né la quota dovuta a titolo di indennità di TFR.

Come è noto, si tratta di elementi che il giudice è tenuto a valutare ai fini della liquidazione del danno, pur decurtando le somme dovute a titolo retributivo di una percentuale che, nell’ambito di un apprezzamento equitativo, sappia cogliere la gravità della condotta della pubblica amministrazione, e sappia valutare al contempo la circostanza per cui, in tale arco di tempo, il ricorrente ha goduto del proprio tempo liberamente, preservando le proprie energie (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 3934 del 2011; id., n. 2750 del 2010).

Tenuto conto del profilo meramente colposo della condotta della P.A., appare equo quantificare il danno patrimoniale nel 50% della somma che il ricorrente avrebbe percepito tra il 1.4.1998 e il 12.5.2001, oltre che nell’integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di TFR e di contributi previdenziali ed assicurativi.

Trattandosi di debito di valore, la somma complessiva va rivalutata secondo indici Istat dal 1.4.1998 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e su di essa, progressivamente rivalutata giorno per giorno, corrono interessi legali dal dovuto al saldo.

Va, infine, accolta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato ai fini giuridici nei ruoli dell’amministrazione penitenziaria a partire dal 1.4.1998.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti alla stregua della valutazione complessiva della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati nella parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.