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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3735 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia -Dipartimento Amm.ne Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Giustizia;

per l’annullamento

del provvedimento che ha determinato la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento nel Corpo della Polizia penitenziaria a far data dal 7 settembre 2001.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto ( n.3735/2005) OMISSIS ha adito questo tribunale per l’annullamento dell’atto di inquadramento nel corpo di polizia penitenziaria con il grado di agente nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica a far data dal 7 settembre 2001, nonché per l’accertamento del suo diritto alla decorrenza ex nonché della relativa posizione giuridica ed economica.

Espone di aver partecipato alla selezione per la copertura di 1400 posti nel ruolo degli agenti ed assistenti della polizia penitenziaria di cui il 50% riservato ai volontari delle forze armate, degli ausiliari dell’arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione del corpo di polizia penitenziaria, tra cui un’età non superiore ad anni 28.

Riferisce di aver presentato domanda di partecipazione alla succitata procedura selettiva quale agente di polizia penitenziaria e di essere stato escluso dalla graduatoria finale per il superamento dei limiti di età ed una successiva volta per riscontrata inidoneità, e di aver in tali circostanze proposto ricorso giurisdizionale conclusi per lui favorevolmente.

Lamenta, in particolare, il danno da lui subito a causa dell’arretrato arruolamento conseguente alla sua esclusione dal concorso per difetto del requisito dell’età conosciuta in data 14 marzo 2000, nonché dalla seconda esclusione per difetto dei requisiti psico attitudinali disposta con decreto del 24 gennaio 2001.

Deduce, pertanto il mancato riconoscimento sino al settembre 2001 dell’anzianità di qualifica e di servizio non che il mancato versamento degli emolumenti pensionistici con conseguente slittamento dell’età pensionabile nonché il ritardato avanzamento della carriera.

Chiede, conclusivamente a decorrere dalla sua esclusione dal succitato concorso la retrodatazione degli atti di inquadramento della nomina di agente del corpo di polizia penitenziaria, con conseguente corresponsione di tutti delle relative spettanze economiche non corrisposte a causa di tale illegittima esclusione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Giova rilevare, al fine del decidere, che l’oggetto del presente gravame riguarda soltanto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’atto di inquadramento a seguito dell’annullamento degli atti illegittimi di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l’arruolamento di n. 1400 agenti ed assistenti del Corpo della Polizia penitenziaria.

Osserva, altresì il Collegio che con separato ricorso (r.g. 4594/2003) il ricorrente ha agito per il risarcimento dei danni connessi alla tardiva assunzione.

Ebbene, rileva la Sezione che per effetto degli illegittimi atti di esclusione il ricorrente è stato inquadrato in ruolo soltanto a decorrere dalla data del 12.5.2001, anziché dalla stessa data di immissione in ruolo dei colleghi del medesimo concorso.

In accoglimento della domanda, va disposto l’annullamento dell’atto di inquadramento in ruolo nella parte relativa alla decorrenza giuridica, e precisamente nella parte in cui l’inquadramento è disposto a decorrere dal 14 dicembre 2001 anziché dal 1° aprile 1998.

La Sezione si è già pronunciata sulla questione ritenendo al caso di specie applicabile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (Cons. di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, n. 5261; sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5467; sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7292), unitamente all’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.

Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere accolto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese del giudizio.

Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere accolto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.