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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8176 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso il Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dell’atto di inquadramento del ricorrente nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria a far data dal 19.10.1999 e per il riconoscimento del diritto di OMISSIS al ripristino, ex tunc, dell’anzianità giuridica ed economica.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 8176/2002) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento dell’atto di inquadramento del ricorrente nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria a far data dal 19.10.1999 e per il riconoscimento del diritto di OMISSIS al ripristino, ex tunc, dell’anzianità giuridica ed economica con decorrenza dalla data di immissione in servizio degli altri partecipanti alla procedura selettiva per l’arruolamento di 1400 agenti ed assistenti della Polizia penitenziaria indetto con decreto ministeriale 12.11.1996, nonchè del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi all’illegittimo comportamento dell’Amministrazione intimata.

Espone di aver partecipato al predetto concorso pubblico per l’arruolamento di n. 1400 agenti ed assistenti del Corpo della Polizia penitenziaria, di essere stato oggetto di esclusione per riscontrata patologia invalidante avverso la quale ha proposto ricorso giurisdizionale conclusosi favorevolmente con sentenza di questo Tribunale n. 3809/2001 non impugnata.

Riferisce di essere stato avviato alla frequenza del corso di formazione all’esito del quale ha superato le relative prove d’esame finale e di essere stato assegnato alla sede di servizio prescelta.

Deduce l’illegittimità della decorrenza giuridica ed economica del suo inquadramento nella qualifica a lui attribuita determinata sfavorevolmente rispetto agli altri partecipanti alla procedura selettiva in ragione della sua esclusione oggetto di annullamento giurisdizionale con sentenza n. 3809/2001.

In particolare lamenta il danno conseguente al ritardo nell’inquadramento e nella nomina ed al deteriore trattamento giuridico ed economico incluso il ritardo dei benefici previdenziali, assistenziali e di avanzamento di carriera patiti rispetto ai colleghi regolarmente assunti.

In esecuzione di apposita ordinanza istruttoria l’Amministrazione ha precisato che i concorrenti vincitori collocati nella graduatoria nella posizione immediatamente superiore ed inferiore rispetto a quella conseguita da OMISSIS hanno conseguito la nomina di agente in prova ai fini giuridici dal 14 settembre 1998 ed ai fini economici dalla data di presentazione alla Scuola di formazione a loro assegnata, con conseguente nomina nella qualifica di agente ed immissione in ruolo con decorrenza 12 dicembre 1998.

Il ricorrente agisce, altresì, per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla tardiva assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria.

Ebbene, con sentenza n. 3809/2001 questo Tribunale ha già accertato che il ricorrente fu illegittimamente escluso dalla procedura concorsuale bandita per l’assunzione nella Polizia penitenziaria.

Con la domanda di risarcimento danni si fa valere, dunque, la responsabilità in cui incorre l’amministrazione quando, illegittimamente, omette di assumere il candidato ad un pubblico concorso, o vi provvede con ritardo.

Nel caso di specie, non è dubitabile che l’Amministrazione penitenziaria fosse tenuta ad assumere il ricorrente, in forza del punteggio che questi aveva conseguito nel concorso riservato, e che il diniego a provvedere in tal senso sia illegittimo, giacché fondato su un presupposto erroneo.

Si è trattato di una grave e manifesta illegittimità atteso l’esito degli accertamenti sanitari sul deficit psico fisico illegittimamente riferito all’odierno ricorrente.

Il carattere manifesto della illegittimità, ad avviso del Collegio, deve ritenersi comprovata: a) dalla chiarezza del quadro normativo; b) dalla circostanza per cui, sul punto, non si è manifestato alcun contrasto in giurisprudenza, tale da poter esimere la p.a. da colpa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3262 del 2012); c) dall’assenza di spazi di discrezionalità nell’applicazione della previsione di legge.

Né l’amministrazione può dedurre, ad esimente, di avere tempestivamente adempiuto all’ordinanza cautelare con cui questo Tribunale aveva sospeso l’atto di esclusione: l’elusione del provvedimento avrebbe, semmai, aggravato il danno risarcibile, mentre la tempestiva esecuzione si è rivelata comunque inadeguata ad assicurare al ricorrente l’assunzione nei tempi che la legge imponeva, come è emerso dalla istruttoria.

Sono, dunque, integrati tutti gli estremi del fatto illecito: ponendo in essere un atto contrario alla legge, l’Amministrazione ha con colpa (conseguente alla erronea valutazione dell’idoneità fisica del ricorrente) cagionato un danno ingiusto, posto che il ricorrente è stato nominato agente ed immesso in ruolo con decorrenza 19.10.1999, anziché il 12 dicembre 1998 (è necessario avere riguardo alla data di immissione nel ruolo, e non alla data di ammissione al corso di formazione, posto che, in ogni caso, il ricorrente era tenuto a frequentare quest’ultimo per un periodo di tempo pari a quello dei colleghi, sicché non vi è danno per il fatto che tale periodo sia stato posticipato).

Nel periodo compreso tra tali date, il ricorrente non ha potuto percepire le retribuzioni, né i contributi assicurativi e previdenziali, né la quota dovuta a titolo di indennità di TFR.

Come è noto, si tratta di elementi che il giudice è tenuto a valutare ai fini della liquidazione del danno, pur decurtando le somme dovute a titolo retributivo di una percentuale che, nell’ambito di un apprezzamento equitativo, sappia cogliere la gravità della condotta della pubblica amministrazione, e sappia valutare al contempo la circostanza per cui, in tale arco di tempo, il ricorrente ha goduto del proprio tempo liberamente, preservando le proprie energie (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 3934 del 2011; id., n. 2750 del 2010).

Tenuto conto del profilo meramente colposo della condotta della P.A., appare equo quantificare il danno patrimoniale nel 50% della somma che il ricorrente avrebbe percepito tra il 12 dicembre 1998 e il 19 ottobre 1999, oltre che nell’integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di TFR e di contributi previdenziali ed assicurativi.

Trattandosi di debito di valore, la somma complessiva va rivalutata secondo indici Istat dal 12 dicembre 1998 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e su di essa, progressivamente rivalutata giorno per giorno, corrono interessi legali dal dovuto al saldo.

Va, infine, accolta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato ai fini giuridici nei ruoli dell’amministrazione penitenziaria a partire dal 12 dicembre 1998.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti alla stregua della valutazione complessiva della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati nella parte motiva.

Accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nei ruoli della polizia penitenziaria a partire dal giorno 12 dicembre 1998, ai fini giuridici.

Condanna l’amministrazione a rifondere il danno patrimoniale, che liquida come in motivazione.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.