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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5795 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento di reintegrazione in servizio della ricorrente, in data 25 marzo 2003, del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nella parte in cui dispone quale decorrenza giuridica alla data del 25 marzo 2003, e quale decorrenza economica la data di presentazione in servizio, e per il

riconoscimento diritto alla reintegrazione in servizio ai fini giuridici ed economici a far data dal 29.7.2002, ovvero dalla data in cui è stato illegittimamente estromesso dal Corpo di Polizia penitenziaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 5795/2003) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, e per il riconoscimento alla restituito in integrum ai fini giuridici ed economici a far data dal 29 luglio 2002, ovvero del suo diritto alla reintegrazione in servizio dalla data in cui è stato illegittimamente estromesso dal Corpo della Polizia penitenziaria.

Premette di aver presentato istanza di partecipazione al bando di concorso per l’assunzione di 1400 unità nel Corpo di Polizia penitenziaria, e di non essersi collocato in posizione utile nella graduatoria generale ai fini dell’arruolamento, ; aver riportato sanzioni disciplinari del servizio prestato in qualità di carabiniere ausiliario.

Riferisce di aver impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento con il quale è stato escluso dall’arruolamento, di essere stato ammesso, in virtù di apposita ordinanza cautelare, al corso di formazione prodromico all’assunzione, e di essere stato nominato ed inquadrato nel ruolo del Corpo di Polizia penitenziaria, con conseguente assegnazione presso la sede di Milano con la qualifica di agente effettivo.

Espone che in data 29 luglio 2002 l’Amministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dal Corpo di Polizia penitenziaria in esecuzione dell’ordinanza, adottato in sede cautelare, dal Consiglio di Stato, di riforma del pregresso provvedimento cautelare adottato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

. Afferma di aver adito nuovamente questo Tribunale avverso quest’ultimo provvedimento di esclusione, che con sentenza n. 1816/2003 ha disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione dal Corpo di Polizia penitenziaria.

Riferisce di essere stato riassunto in servizio in data 25 marzo 2003 con l’adozione del provvedimento oggetto della presente impugnativa con cui è stata disposta altresì la decorrenza giuridica dalla data di adozione del provvedimento medesimo, ec ai fini economici la decorrenza dalla data di effettiva presentazione in servizio.

Afferma di aver patito ingiustamente un danno causato dalla sua esclusione dal Corpo di Polizia penitenziaria , e di essere stato pregiudicato a seguito della omessa restitutio in integrum da parte dell’Amministrazione, per tutto il periodo in cui il rapporto di servizio è interrotto dal 29 luglio 2002, sino alla data del 25 marzo 2003, corrispondente alla mancata percezione del trattamento economico, alla omessa matura maturazione dell’anzianità di servizio.

Avverso suddetto provvedimento OMISSIS ha dedotto le seguenti censure:

a) in relazione alle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, nonché degli articoli nn. 1175,1375,1218 del codice civile, anche con riferimento agli articoli 2,3, 4,36 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto differenti profili; violazione dei principi di imparzialità di buon andamento, atteso che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente rigettato la sua istanza di “restituito ad integrum” con decorrenza giuridica ed economica dalla data del 29 luglio 2002, ossia dalla data in cui è stato illegittimamente escluso dall’assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria, in ragione di quanto statuito da questo Tribunale con sentenza n. 1816 /2003.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.

Il ricorso fondato e, per tale ragione, va accolto.

Si osserva, al fine del decidere, che questo Tribunale con sentenza n. 1816 del 2003 ha disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione de ricorrente dal Corpo di Polizia penitenziaria adottato con decorrenza 29 luglio 2002..

Il ricorrente risulta essere stato reintegrato in servizio con decorrenza giuridica 25 marzo 2003, data di adozione del relativo provvedimento, e con decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione in servizio.

Giova, in particolare, rilevare che il provvedimento dispositivo dalla sua esclusione dal Corpo di Polizia penitenziaria è stato annullato in sede giurisdizionale, in quanto adottato successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed alla immissione in ruolo delle ricorrente stesso.

Ebbene, a seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione il rapporto di servizio altro non può considerarsi interrotto dal 29 luglio 2002, data corrispondente a quella del provvedimento annullato con la succitata sentenza, sino alla data della determina che ha disposto la reintegrazione in servizio di OMISSIS (25 marzo 2003) soprattutto ai fini della definizione della ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici.

Rileva il Collegio che la decorrenza giuridica ed economica successiva all’annullamento della predetta esclusione, doveva decorrere dal 29 luglio 2002, al fine di non consentire alcuna illegittima soluzione di continuità al rapporto di servizio interrotto dall’Amministrazione con provvedimento dichiarato oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo.

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, ai fini della retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica del rapporto di pubblico impiego, specificamente a titolo di restituito in integrum, in caso di illegittima interruzione del rapporto in atto, deve essere riconosciuta una piena reintegrazione giuridica ed economica in favore del dipendente, anche sotto il profilo contributivo previdenziale, con corresponsione delle competenze retributive e degli emolumenti che avrebbe percepito ove non fosse stato illegittimamente escluso, come nel caso di specie, dal Corpo di Polizia penitenziaria, ad eccezione degli emolumenti strettamente legati alla prestazione lavorativa effettiva.

Quanto alla dedotta perdita di chance e capacità di competizione e di avanzamento nel ruolo susseguente alla sua esclusione, il collegio non la ritiene suscettibile di positiva definizione in ragione della messa dimostrazione delle occasioni che sarebbero state da lui perse a causa del provvedimento di esclusione nel periodo temporale intercorrente tra il 10 settembre 2002 ed il 25 marzo 2003.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati.

Le spese gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati nella parte motiva.

Spese copmpensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.