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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5796 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento di reintegrazione in servizio della ricorrente del 25 marzo 2003 a firma del capo dipartimento della polizia penitenziaria, nella parte in cui definisce la decorrenza giuridica a far data dal 25 marzo 2003 e quale decorrenza economica la data di presentazione in servizio, e

per il riconoscimento,

di OMISSIS alla restitutio in integrum ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 10 settembre 2002, ovvero alla reintegrazione in servizio dalla data in cui è stato illegittimamente estromesso dal corpo di polizia penitenziaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Viste le memorie depositate, dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 5796/2003) OMISSIS ha adito questo tribunale per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, e per il riconoscimento della restituito in integrum ai fini giuridici ed economici a far data dal 10 settembre 2002, ovvero della reintegrazione in servizio dalla data in cui è stato illegittimamente estromesso dal corpo di polizia penitenziaria.

Premette di aver presentato istanza di partecipazione al bando di concorso per l’assunzione di 1400 unità nel corpo di polizia penitenziaria, e di essersi collocato al posto n. 814 della graduatoria generale, in posizione utile ai fini della sua assunzione; riferisce altresì di aver partecipato al conseguente corso di formazione e, in quanto destinatario di sanzione disciplinare inflittagli durante il servizio, di essere stato retrocesso al posto n. 3509 della graduatoria anzidetta.

Afferma, altresì, di essere stato nuovamente convocato dall’amministrazione intimata in data 10 luglio 2001 e di essere stato avviato al corso di formazione nonché di essere stato nominato ed inquadrato nelle dotazioni organiche del corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di agente effettivo in ruolo.

Espone che in data 10 settembre 2002 l’amministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dal corpo di polizia penitenziaria per carenza dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 124, comma tre, del regio decreto 30 gennaio 1941. Afferma di aver adito questo tribunale avverso il predetto provvedimento di esclusione che con sentenza n. 14.830/2002 ha annullato il provvedimento di esclusione dal corpo di polizia penitenziaria.

Riferisce di essere stato riammesso in servizio solo in data 25 marzo 2003 con l’adozione del provvedimento oggetto della presente impugnativa con cui è stata disposta altresì la decorrenza giuridica dalla data di adozione del provvedimento medesimo e ai fini economici la decorrenza dalla data di effettiva presentazione servizio.

Afferma di aver patito ingiustamente un danno causato dall’illecito ritardo ad eseguire la sentenza di annullamento della sua esclusione dal corpo di polizia penitenziaria, nonché di essere stato pregiudicato dalla mancata restituzione in integrum da parte dell’amministrazione, essendo stato il rapporto di servizio interrotto dal 10 settembre 2002 in virtù di un provvedimento dichiarato illegittimo, sino alla data del 25 marzo 2003, corrispondente alla mancata percezione del trattamento economico, alla omessa matura maturazione dell’anzianità di servizio rispetto ai colleghi regolarmente assunti tre cui era stato inizialmente inserito.

Avverso suddetto provvedimento OMISSIS ha dedotto le seguenti censure:

a) in relazione alle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, nonché degli articoli nn. 1175,1375,1218 del codice civile, anche con riferimento agli articoli 2,3, 4,36 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto differenti profili; violazione dei principi di imparzialità di buon andamento, atteso che l’amministrazione avrebbe illegittimamente rigettato la sua istanza di “restituito ad integrum” a lui dovuta con decorrenza 1 settembre 2002, ossia dalla data in cui è stato illegittimamente escluso dall’assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria, in ragione di quanto statuito da questo Tribunale con sentenza del 18 dicembre 2002, n. 14.830.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.

Il ricorso è fondato e, per tale ragione, va accolto.

Si osserva, al fine del decidere, che questo Tribunale con sentenza n. 14830 del 2002 ha disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dal Corpo di Polizia penitenziaria, adottato in data 10 settembre 2002, per mancanza di requisiti di cui all’articolo 124, comma 3, del Regio decreto n. 12 del 1941.

Il ricorrente risulta essere stato reintegrato in servizio con decorrenza giuridica 25 marzo 2003, data di adozione del relativo provvedimento, e con decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione in servizio.

Giova, in particolare, rilevare che il provvedimento dispositivo della sua esclusione dal Corpo di Polizia penitenziaria è stato annullato in sede giurisdizionale, in quanto adottato successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed alla immissione in ruolo delle ricorrente stesso.

Ebbene, a seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione il rapporto di servizio non può considerarsi interrotto dal 10 settembre 2002, data corrispondente a quella del provvedimento annullato con la succitata sentenza, tenuto conto, anche ai fini della ricostruzione giuridica ed economica intervenuta in occasione della riassunzione in servizio della non giustificata inerzia mantenuta dall’Amministrazione dalla data di pubblicazione della sentenza anzidetta, avvenuta il 30 dicembre 2002, sino alla data della determina che ha disposto la reintegrazione in servizio di OMISSIS (25 marzo 2003 ).

Rileva il Collegio che la decorrenza giuridica ed economica successiva all’annullamento della predetta esclusione, doveva decorrere dal 10 settembre 2002, al fine di non consentire alcuna illegittima soluzione di continuità al rapporto di servizio interrotto dall’Amministrazione con provvedimento dichiarato oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo.

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, ai fini della retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica del rapporto di pubblico impiego, specificamente a titolo di restituito in integrum, in caso di illegittima interruzione del rapporto in atto deve essere riconosciuta una piena reintegrazione giuridica ed economica in favore del dipendente, anche sotto il profilo contributivo previdenziale, con corresponsione delle competenze retributive e degli emolumenti che avrebbe percepito ove non fosse stato illegittimamente escluso dal Corpo di Polizia penitenziaria, ad eccezione degli emolumenti strettamente legati alla prestazione lavorativa effettiva.

Quanto alla dedotta perdita di chance e capacità di competizione e di avanzamento nel ruolo susseguente alla sua esclusione, il collegio non la ritiene suscettibile di positiva definizione in ragione della omessa dimostrazione delle occasioni che sarebbero state da lui perse a causa del provvedimento di esclusione nel periodo temporale intercorrente tra il 10 settembre 2002 ed il 25 marzo 2003.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati.

Le spese gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati nella parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.