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Esclusione concorso Vigili del Fuoco per presenza benzodiazepine e difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dell’esclusione dal concorso per titoli a 173 posti di vigili del fuoco

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dal concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato agli iscritti nei quadri del personale volontario, bandito con decreto n. 2613/500/173 del 5.11.2001.

In particolare, con nota n. 2747/500/173 del 6.12.2002 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministro dell’Interno, egli è stato escluso in quanto giudicato non idoneo in seguito alla positività riscontrata nell’esame tossicologico delle urine (positivo alle benzodiazepine) e per una rilevata personalità insicura.

Nel ricorso ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1. eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta;

2. eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per vizio della funzione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta.

L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio il 15.3.2003 ed ha depositato ulteriore documentazione e memorie.

Anche il ricorrente ha depositato ulteriori memorie.

Con ordinanza collegiale n. 214-C/2003 del 24.3.2003 questo Tribunale ha disposto la rinnovazione dell’accertamento sanitario da cui è scaturito il giudizio di inidoneità impugnato.

A seguito del suddetto rinnovato accertamento, conclusosi con esito positivo per il ricorrente, questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 4954/2003 del 13.10.2003 ha poi accolto l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

La causa è stata trattenuta per la decisione nell’udienza pubblica del 15.5.2013.

Ciò premesso, il ricorrente impugna il giudizio di inidoneità nella selezione per vigile del fuoco fondato prevalentemente sulla riscontrata positività tossicologica nell’esame delle urine. Tuttavia, a seguito del giudizio di rinnovazione dell’accertamento sanitario disposto da questo Tribunale con la ricordata ordinanza n. 214-C/2003, egli è risultato non positivo alle stesse prove tossicologiche (cfr. deposito del 4.9.2003 della relazione della Commissione Medica incaricata, con l’ausilio del Centro Clinico di Medicina Preventiva della Polizia di Stato).

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare dunque fondata quantomeno la censura relativa al difetto di istruttoria dell’atto impugnato.

Per questa ragione il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 2.000,00(duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.