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Esclusione corso di formazione Polizia Penitenziaria per mancanza riconoscimento titolo

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dell’esclusione, disposta con provvedimento in data 11.12.2002, dall’ammissione al corso di formazione del personale da destinare alle centrali operative regionali della rete di telecomunicazione nazionale dell’amm.ne penitenziaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso che il ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, con il quale è stato escluso dall’ammissione al corso di formazione del personale da destinare alle centrali operative regionali della rete di telecomunicazione nazionale dell’amm.ne penitenziaria, pur appartenendo all’atto della partecipazione al ruolo degli agenti ed assistenti della polizia penitenziaria, cui la selezione era riservata, e pur essendo in possesso di tutti i requisiti di partecipazione ( collocandosi in posizione utile in graduatoria in ragione dei titoli professionali posseduti), per essere stato nelle more dell’espletamento della procedura promosso al grado di Vice soprintendente;

Considerato che con il ricorso si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 6 del bando di concorso che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, attribuiva rilievo ai titoli posseduti alla data di scadenza del bando, e per contrasto con i principi di buon andamento , ragionevolezza, logicità, sviamento e disparità manifesta; e che, disposta la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, alla pubblica udienza del giorno 20 giugno 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito;

Ritenuto che il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni:

-) i requisiti di partecipazione devono sussistere alla data di scadenza prevista nel bando , non potendo assumere rilevanza modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente. La norma infatti che prescrive il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per il pubblico impiego alla data fissata dal bando (ai sensi dell’art. 2, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) costituisce espressione del principio di imparzialità , garantendo la parità di trattamento tra gli aspiranti ai posti messi a concorso ;

-) più in generale, nelle procedure concorsuali, ogni elemento e requisito utile alla valutazione va posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e va introdotto nei termini a loro volta previsti dal bando: ciò esclude la rilevanza di circostanze e di ogni altro requisito successivamente acquisito ( cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 8 luglio 2011 n. 4100);

-) il principio è stato ritenuto in giurisprudenza applicabile, oltre che ai concorsi, anche ai corsi di riqualificazione per l’accesso ai diversi profili professionali. Esso esprime, infatti, una regola generale, per un verso ispirata ai principi di ragionevolezza e di imparzialità dell’amministrazione (garantendo la parità di trattamento tra gli aspiranti ai posti messi a concorso ) e, per altro verso, pienamente coerente con la necessità di favorire la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. T.A.R. Lazio sez. I 10 ottobre 2006 n. 10216);

-) l’appartenenza ad una data qualifica come requisito di partecipazione è normalmente prevista allo scopo di garantire la selezione di personale già in possesso di determinate professionalità o capacità ritenute necessarie ai fini dell’espletamento delle mansioni tipiche del posto messo a concorso; analoghe considerazioni valgono per la partecipazione a corsi formativi per il conferimento di determinate funzioni;

-) l’avanzamento professionale, o il conseguimento di qualifica superiore, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva, quindi, non può costituire causa sopravvenuta di esclusione: con la sola eccezione delle ipotesi di mansioni riservate per legge ai soli appartenenti alla qualifica di cui al requisito di partecipazione;

Considerato che, nel caso di specie, nessuna norma di legge riserva ai soli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti le mansioni per il funzionamento della rete di telecomunicazione radiomobile nazionale nelle centrali operative regionali; e che quindi il possesso della qualifica è solo prescritto come requisito di partecipazione minima, al corso di selezione e formazione, in relazione al grado di professionalità e competenze implicato, ma non come requisito per lo stesso svolgimento della funzione di gestione della rete di telecomunicazione radiomobile nazionale;

Ritenuto infatti che quanto previsto nella “Disciplina per la gestione degli impianti del sistema DAPNET” , atto organizzativo interno, in ordine alla riserva, nell’organizzazione dell’amministrazione, delle mansioni di operatore radio e manutentore di apparati, costituisce espressione di una mera scelta organizzativa di massima, che non può valere a giustificare l’esclusione impugnata in carenza di una esplicita determinazione in tal senso nel bando;

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato;

Ritenuto che le spese di causa, in ragione della materia del contendere, possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.