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Rigetto richiesta iscrizione CRI e comunicazione non accoglimento istanza riesame di domanda arruolamento

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10737 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Emilia, 81;

contro

La C.R.I. – Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

L’Associazione Italiana della Croce Rossa;

per l’annullamento, previa sospensione

– del rigetto della richiesta di iscrizione nei ruoli del corpo militare C.R.I. (provvedimento del 17 agosto 2012);

– di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti;

nonché, quanto ai motivi aggiunti:

– della comunicazione di non accoglimento dell’istanza di riesame della domanda di arruolamento datata 09 luglio 2013, contenente la determinazione formalizzata nel verbale n. 4 del 22.2.2013, della Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della C.R.I.;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della CRI – Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 19.11.2011 e depositato in data 12.12.2012, il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di iscrizione nei ruoli del Corpo militare della C.R.I. (provvedimento del 17 agosto 2012) e i provvedimenti connessi.

Il provvedimento era motivato con la circostanza che dalla documentazione relativa alla domanda presentata emergono “situazioni incompatibili con l’arruolamento in qualità di Ufficiale (con particolare riferimento ai “Requisiti” previsti per gli aspiranti dall’art. n. 1631 del d.lgs. 66/2010) non lo ritiene, all’unanimità, ammissibile all’arruolamento…”. Ciò in quanto l’istante era risultato destinatario di una condanna, successivamente condonata, a giorni 15 di reclusione e 500 eruo di multa per appropriazione indebita in quanto risultava avere donato all’associazione “Villaggio Solidale Congo Onlus” quattro fuori strada che lui stesso aveva donato ad altra associazione di Protezione Civile “MARSIA 4×4 FUORISTRADA”, dal medesimo fondata, specializzata nello spegnimento degli incendi boschivi.

Alla camera di consiglio del 6.11.2013 il Collegio respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 4358/2013.

L’ordinanza era riformata dal Consiglio di Stato con provvedimento cautelare n. 372/2014 del 29/01/2014, sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora.

Il ricorrente depositava, in data 08.10.2013, motivi aggiunti con annessa un’ulteriore istanza cautelare, che la Sezione decideva con ordinanza n. 1062/2013, del 06 marzo 2013, accogliendola ai fini del riesame da parte della C.R.I. in contraddittorio con l’interessato.

Essendo risultata non ottemperata l’ordinanza sopra citata, la Sezione, alla camera di consiglio del 06 giugno 2013, con ulteriore ordinanza n. 5717/2013, ha ordinato alla C.R.I. di far pervenire notizie e documentati chiarimenti sull’attività svolta in esecuzione dell’ordinanza n. 1062/2013 entro 30 giorni.

In data 01 luglio 2013 il Comitato Centrale della Croce Rossa ha ottemperato all’ordinanza istruttoria n. 5717/2013 di questa Sezione trasmettendo la nota dell’Ufficio Personale del 23.04.2013 dalla quale si evince che la Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della C.R.I. ha ripreso in esame la pratica dell’interessato. Dal verbale allegato si evince che sono nuovamente stati ritenuti prevalenti i fatti ricadenti nell’art. n. 1631 del d.lgs. 66/2010 e quindi che è stato confermato all’unanimità il giudizio di “non ammesso” deliberato dalla precedente C.C.P.M.M.

Alla pubblica udienza del 16 luglio sono stati uditi gli avvocati delle parti.

Alla camera di consiglio, riconvocata, del 18 luglio la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e dunque da accogliere, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e il rinvio all’amministrazione in ordine al riesame della posizione del ricorrente.

I provvedimenti che hanno negato al richiedente l’ingresso nel Corpo Militare della Croce Rossa si fondano sull’art. 1361 del d.lgs. n. 66/2010, il quale recita: “per essere ammesso nel personale dell’Associazione l’aspirante deve aver sempre tenuto una condotta, civile e morale, irreprensibile, valutata con giudizio definitivo delle autorità alle quali è devoluta la nomina”.

La condotta del ricorrente è stata, evidentemente, valutata “non irreprensibile” a causa della condanna a 15 giorni di reclusione e a 500,00 euro di multa per i fatti ricordati nella parte in fatto, con pena successivamente condonata.

L’amministrazione non ha, però, tenuto conto in primo luogo che si trattava di una condanna ad una pena minima e per fatti del tutto irrilevanti a tratteggiare un condotta non irreprensibile (anzi, semmai i fatti per come ricordati e non contestati dalla parte avversaria, attestano una certa propensione del ricorrente a fondare e condurre associazioni di tipo volontaristico sia pure con una certa superficialità) e, in secondo luogo, che (come ha rilevato nella propria ordinanza dall’Organo di appello), anche dopo la sentenza di condanna del 23 settembre 2008 e prima dell’applicazione dell’indulto, l’istante ha continuato a far parte dell’associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta sino alla data delle sue dimissioni volontarie per arruolarsi nella C.R.I. e che lo stesso Ministero della Difesa ha espresso, in data 11 novembre 2011, il nulla osta all’arruolamento del ricorrente nella C.R.I.

Tali elementi non sono stati tenuti in considerazione nei provvedimenti di diniego impugnati per cui l’amministrazione è incorsa nei vizi di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione, come dedotti nel primo motivo di ricorso e nell’unica articolata censura contenuta nei motivi aggiunti.

Alla luce di tali motivazioni, il ricorso e i moti aggiunti sono da accogliere, con “remand” all’amministrazione della C.R.I. di riesaminare l’intera situazione dell’interessato, alla luce degli attestati di benemerenza da lui posseduti ed ottenuti nell’ambito dell’attività di protezione civile nonché delle particolari circostanze in cui è maturato il procedimento penale da cui è scaturita la condanna e della estinzione degli effetti penali della medesima.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione delle alterne vicende del giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e ordina all’amministrazione resistente di riesaminare la posizione del ricorrente nei sensi e nei termini di cui in motivazione, nel termine di giorni trenta (30) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.