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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

Sui ricorsi riuniti numero di registro generale 12239 del 2014 e n.3289 del 2015, proposti da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

 

nei confronti di

OMISSIS;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 12239 del 2014:

1) del decreto del Ministero della Giustizia —- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, deliberato e notificato in data 16.7.2014 che ha determinato l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico a 208 posti di allievo agente della Polizia Penitenziaria maschile, riservato ai V.F.P.-1.;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi i verbali di visita medica, non cogniti, sulla cui base è stata deliberata l’esclusione;

 

quanto al ricorso n. 3289 del 2015:

del provvedimento D.G. del Ministero della Giustizia del 29/10/14 di approvazione della graduatoria del concorso a 208 posti elevati a 435 di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria maschile riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle f.f. a.a.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso 12239 del 2014 in epigrafe OMISSIS – volontario in ferma prefissata annuale dell’Esercito Italiano arruolatosi nell’anno 2012 in qualità di V.F.P.1 dell’Esercito – ha rappresentato di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi n. 208 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale —4^ Serie Speciale — “Concorsi ed Esami” — 29 novembre 2013, n. 94, aspirando al transito nei ruoli della Polizia Penitenziaria.

Dopo essere stato convocato per gli accertamenti psicofisici, veniva escluso dalla preposta Commissione per deficit del visus (O.D. 5/10 — O.S. 3/10) malgrado in possesso di piena idoneità sanitaria, accertata tra l’altro anche in sede di concorso per l’arruolamento in qualità di V.F.P.4 dell’Esercito e in Guardia di Finanza (in cui, tuttavia, il ricorrente non si è collocato tra i vincitori).

Il ricorrente ha pertanto impugnato il provvedimento di esclusione, deducendone l’illegittimità con un unico, articolato, motivo di censura, in cui ha dedotto eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria; violazione degli art. 122 e 123, del d.lgs 443/1992; violazione ed erronea applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera d), punto 4, del bando di concorso; violazione della legge n. 241 del 1990; violazione dei principi di correttezza e buona fede; violazione del legittimo affidamento; violazione del diritto al lavoro sancito dalla carta costituzionale; eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore nei presupposti, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle norme sul giusto procedimento; sviamento e vizio della funzione.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso.

Con ordinanza collegiale n.12574 del 12/12/2014, il Collegio ha rilevato che “La disamina del provvedimento di esclusione, invero, ha evidenziato che la p.a. si è limita a riportare, in maniera sintetica, ma non sufficiente, unicamente la conclusione della valutazione medica svolta dalla commissione, senza peraltro indicare, né altrimenti rappresentare, attraverso quali pratiche mediche, ovvero attraverso quali strumenti è pervenuta alla contestata decisione, in cui, tra l’altro, neppure indica il grado di deficit visivo riscontrato nel ricorrente” e, per tali motivi, ha disposto una nuova visita medica oculistica a cura della competente struttura sanitaria della Polizia di Stato.

L’amministrazione ha ottemperato depositando la relativa relazione dapprima, irritualmente, via fax in data 22/01/2015 e via Pec in data 16/03/2015 e, quindi, ritualmente a mezzo posta in data 24 marzo 2015.

Nelle more, con separato ricorso n.3289 del 2015 il ricorrente ha impugnato anche la graduatoria del concorso a 208 posti elevati a 435 di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria maschile riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle f.f. a.a, nella parte in cui vi risultava escluso.

In via preliminare, pertanto, il Collegio ritiene che, per motivi di economia processuale, i suindicati ricorsi vadano riuniti in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi.

Nel merito, i ricorsi devono essere accolti.

Ed invero dalla relazione depositata in giudizio dall’amministrazione è emerso che il ricorrente ha un visus naturale all’occhio destro di 9/10 e di 8/10 nell’occhio sinistro ed è, pertanto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 122, lettera d), del D.Lvo n. 443/1992 (cfr. verificazione effettuata a cura del consulente oculista fiduciario, Dot..ssa Donatella De Angelis, in data 20 febbraio 2015).

Tanto premesso, i ricorsi vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.