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Provvedimento di proscioglimento ferma e del collocamento in congedo illimitato

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3628 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del provvedimento M_D GMIL 1 II 6 3 0032185, notificato il 8.2.2013 con cui è stato disposto il “proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato a decorrere dall’11° giorno di licenza straordinaria convalescenza” della ricorrente;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve – edizione 2007, nella parte in cui – capo 7, punto a) – dispone che i volontari ammessi al prolungamento della ferma possano fruire di 10 giorni di congedo per convalescenza per ogni mese di servizio, “limite da computarsi sull’arco di ciascun mese di prolungamento”;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla ferma quadriennale dopo aver superato tutte le prove previste per aver cumulato, durante il periodo di prolungamento del servizio da volontario in ferma breve annuale (VFP1), tredici giorni di assenza dal servizio per malattia (intervento chirurgico -. Cfr. documentazione sanitaria depositata agli atti del giudizio).

Contro il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’intimata Amministrazione l’ha prosciolta dalla ferma e collocata in congedo illimitato per aver superato di 3 giorni il limite massimo previsto per la licenza straordinaria ha quindi presentato ricorso, deducendo i seguenti motivi di gravame:

– violazione e falsa applicazione del DPR n. 487/1994 – difetto assoluto di motivazione – violazione dell’art. 2 del bando di concorso – violazione degli artt. 957 e 2204 del d. lgs. n. 66/2010 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria – disparità di trattamento – violazione del diritto al lavoro – violazione del principio di proporzionalità delle conseguenze dei provvedimenti amministrativi.

La condizione per l’ammissione alla ferma quadriennale è quella di aver prestato servizio volontario per un anno. Il prolungamento del periodo annuale è solo una facoltà attribuita al candidato ai fini del completamento dell’iter concorsuale per l’ammissione alla ferma quadriennale. Il periodo di assenza per congedo della ricorrente è stato dal 19 dicembre 2012, cioè durante il periodo di prolungamento facoltativo della ferma annuale.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 29.4.2013.

La ricorrente contro il successivo provvedimento con il quale è stata prosciolta dalla ferma prefissata quadriennale per le suddette ragioni, ha poi proposto motivi aggiunti depositati il 15.5.2013, con contestuale richiesta di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati.

Nei motivi aggiunti ha ulteriormente sviluppato i profili di gravame già dedotti nel ricorso introduttivo.

Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 2344/2013 del 13.6.2013 ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7.5.2014.

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

La ricorrente si è collocata in congedo durante il periodo di prolungamento del servizio annuale che essa stessa aveva richiesto ai fini del completamento dell’iter concorsuale per l’accesso alla ferma quadriennale.

Avendo tuttavia completato, prima del periodo di prolungamento, l’anno di servizio necessario per essere ammessa al concorso per VFP4 (cfr. art. 2 del bando di concorso), tale periodo di congedo non può essere computato, nella sua parte in eccesso (tre giorni), nei limiti consentiti durante la ferma annuale (dieci giorni al massimo di congedo).

La stessa ricorrente ha infatti esercitato la facoltà di rimanere in servizio, potendo essere ai fini dell’ammissione al concorso VFP4 anche in congedo dopo l’anno di ferma compiuto.

Come poi dimostra la documentazione sanitaria versata in atti la ricorrente è del tutto idonea alla ripresa del servizio, circostanza quest’ultima che verrebbe indirettamente smentita qualora fosse legittimo il proscioglimento per il superamento dei limiti di convalescenza.

In altre parole, i rilievi formulati nel ricorso e nei motivi aggiunti corrispondono alla “ratio” della disposizione del bando invocata (art. 2), la quale mira a precludere per difetto di requisito la partecipazione al concorso innanzitutto i concorrenti che, in precedente rapporto di servizio, siano stati prosciolti per inidoneità psico-fisica. In tali fattispecie, ed a maggior ragione nei casi in cui l’inidoneità del militare sia limitata ad una semplice posizione di congedo per malattia, la norma del bando deve essere perciò interpretata ed applicata nel senso che non può darsi luogo ad alcuna decadenza che possa poi costituire difetto di requisito di partecipazione a successivo concorso o essere frutto di un calcolo effettuato con interpretazione estensiva delle disposizioni in materia.

Conclusivamente nei confronti della ricorrente, che si è trovata in convalescenza per malattia per tredici giorni a partire dal 19.12.2013, il congedo dalla ferma come VFP1 non poteva essere legittimamente disposto e non poteva perciò integrare alcuna carenza di requisito giustificante il proscioglimento in questione (VFP4).

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e di conseguenza vanno annullati gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 2.000,00(duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.