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Retradatazione nomina e risarcimento danni

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5066 del 2006, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Angelica Parente, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– retrodatazione della nomina ad assistente capo a far data dall’1/10/93 – risarcimento danni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento del 1 marzo 2006, n. 8684/2.7.1, notificato il 10 marzo 2006, con cui veniva comunicato l’avvenuto conferimento, ora per allora, della qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 1 luglio 1997, oltre ad ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, con particolare riferimento al provvedimento n. 333-D/3443 del 27 dicembre 2005 ed al provvedimento in data 11 novembre 2002; chiedeva, inoltre, il ricorrente, il riconoscimento del diritto alla retrodatazione della nomina di Assistente Capo, ai fini giuridici ed economici, a far data dal 1 ottobre 1993.

Il ricorrente è Assistente Capo del Corpo di Polizia di Stato ed il suo arruolamento risale al 1978.

Tra il novembre del 1990 ed il marzo del 1991, il ricorrente veniva accusato del delitto di cui agli artt. 81, 110 e 317 c.p. e del delitto di cui agli artt. 81, 476, 61 n. 2 del c.p.

Poiché vi era procedimento penale pendente, la resistente Amministrazione, con decreto n. 333-D/3443 del 12 maggio 1993, sospendeva dal servizio il ricorrente con la seguente motivazione: “l’assistente OMISSIS (…) è sospeso cautelarmente dal servizio (…) fino alla conclusione del procedimento penale”.

Trascorsi i cinque anni di sospensione cautelare dal servizio, il 28 maggio 1998, la resistente Amministrazione emetteva decreto di riammissione in servizio a decorrere dal 9 giugno 1998.

Il ricorrente veniva riqualificato d’ufficio nel grado di “Assistente Capo” a far data dal 1 luglio 2001.

Dopo un lungo iter procedurale, con sentenza depositata in data 5 giugno 2003, emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione II penale – il ricorrente veniva assolto dai reati ascritti al primo capo di imputazione “perché il fatto non sussiste” e per il secondo capo di imputazione per “intervenuta prescrizione”.

Il ricorrente impugnava, parzialmente, dinanzi la Corte di Appello di Firenze, la sentenza de qua, con esplicito riferimento al secondo capo di imputazione; la Corte di Appello di Firenze, in data 9 giugno 2004, pronunciava anche con riguardo a tale capo di imputazione, una sentenza pienamente assolutoria.

Il ricorrente, dunque, in data 5 ottobre 2004, presentava domanda per la ricostruzione della carriera, con effetto retroattivo dal 1993.

L’Amministrazione, con decreto del 1 dicembre 2004, n. 333-D/3223, determinava che “la sospensione cautelare dal servizio disposta con provvedimento ministeriale del 12 maggio 1993, nei confronti dell’assistente della Polizia di Stato OMISSIS (…) è revocata a tutti gli effetti”.

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda, acquisiva i rapporti informativi e constatava che il giudizio complessivo relativo all’anno 1993 era “mediocre”; a questo punto, dunque, presentava istanza di reclamo per la rivalutazione e, in data 4 maggio 2005, l’Amministrazione notificava al ricorrente il nuovo rapporto informativo dell’anno 1993 con la valutazione di “ottimo”.

Tuttavia, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione conferiva la qualifica di Assistente Capo, ora per allora, solo a far data dal 1 luglio 1997.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio solo formalmente l’Amministrazione.

Alla udienza del 28 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio come nel caso di sospensione cautelare disposta nei confronti del pubblico impiegato in dipendenza di procedimento penale poi concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, la sospensione cautelare è revocata a tutti gli effetti e al dipendente spetta la completa ricostruzione di carriera, con conseguente automatica caducazione dell’eventuale provvedimento destitutorio e reviviscenza del rapporto di impiego nella sua pienezza.

Ne discende che, con l’assoluzione in sede penale, e il conseguente provvedimento di revoca a tutti gli effetti della sospensione cautelare, il ricorrente abbia riacquistato la posizione pregressa con conseguente necessità, per l’Amministrazione, di effettuare una effettiva ricostruzione della carriera giuridica ed economica, ora per allora.

D’altra parte, quanto al rapporto informativo relativo all’anno 1993, il ricorrente ha evidenziato come a seguito della istanza di reclamo per la rivalutazione, l’Amministrazione abbia operato un riesame dello stesso, giungendo ad una valutazione di “ottimo” che, dunque, determina la necessità che la stessa Amministrazione rinnovi l’esercizio del potere amministrativo, ora per allora, attraverso l’ausilio di un giudizio di prognosi postuma che tenga conto dei dati indicati dalla parte ricorrente.

La domanda risarcitoria, al contrario, deve essere respinta in considerazione della necessità che l’Amministrazione si ridetermini in merito alla retrodatazione della nomina della parte ricorrente così come indicato in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.