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Rigetto domanda rimborso spese sostenute per sedute fisiokinesiterapia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8622 del 2002, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensiva

del provvedimento n. 67/906 del 29 maggio 2002, con il quale è stata rigettata la domanda di rimborso delle spese sostenute per n. 35 sedute di fisiokinesiterapia.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già militare dell’Esercito italiano, in data 10 giugno 1998 veniva riformato e posto in congedo perché affetto da : “ grave infermità “ -OMISSIS-“.

La CMO di II° istanza, in data 14 luglio 1998, dopo gli accertamenti sanitari, confermava la precedente diagnosi, ritenendo la patologia conseguenza del servizio.

Con DPR del 22 gennaio 2002 veniva accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego alla corresponsione dell’equo indennizzo.

Lo stesso, in relazione alla patologia riscontrata, si sottoponeva, come da piano terapeutico, a sei sedute settimanali di fisiokinesiterapia.

Successivamente la p.a., modificando l’originario intendimento, riduceva a tre le indicate sedute di fisiokinesiterapia.

Su parere dei sanitari che avevano in cura il dipendente, proprio in ragione di un peggioramento dello stato di salute dello stesso, il ricorrente continuava a sottoporsi a sei sedute settimanali.

Tale evenienza veniva condivisa anche dalla struttura medica dell’amministrazione resistente, che in data 18 aprile 2002 sottoponeva a visita il ricorrente ritenendolo bisognoso di sei sedute settimanali di trattamento di riabilitazione neuromotoria.

Conseguentemente il ricorrente chiedeva il rimborso della somma anticipata di euro 433,82 per le sedute relative al trimestre ottobre/dicembre 2001.

Con la nota impugnata la p.a. ha respinto la richiesta di rimborso.

Con Ordinanza n.5535/02 il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare : “… con ogni effetto ai fini del rimborso delle spese di cura”.

Non consta dagli atti di causa che la p.a. ha adottato ulteriori determinazioni al riguardo.

Alla udienza del 1° marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Il diniego è stato espresso in considerazione di un preventivo piano terapeutico formulato dalla struttura sanitaria della resistente in uno con la mancata preventiva autorizzazione di ulteriori sedute di fisiokinesiterapia.

In realtà, come espresso nella visita medico collegiale del 18 aprile 2002, lo stato di salute del ricorrente, malgrado le cure, è andato peggiorando, tanto che il citato organo ha ritenuto necessario sei sedute settimanali di terapia riabilitativa.

Pertanto, in considerazione del complessivo stato di salute e delle necessarie cure mediche per la gravissima patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il provvedimento di diniego di rimborso delle spese sostenute al riguardo, risulta assolutamente carente sotto il profilo motivazionale limitandosi a riportare esclusivi aspetti formali, omettendo, invece, le necessarie e peculiari giustificazioni afferenti alle evenienze patologiche del ricorrente che, come rilevato dalla stessa struttura sanitaria della resistente, richiedevano continui interventi riabilitati e, quindi, la corresponsione della somma dallo stesso anticipata.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. 55/2014, complessivamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CAP e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.