“In tema di trasporto aereo, in caso di perdita della merce, all'integrale risarcimento del danno può procedersi solo nel caso in cui il soggetto che richiede il risarcimento provi che la perdita sia dovuta a dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti. A tal fine non è pertanto sufficiente dimostrare la condotta imprudente del vettore nella scelta della società cui affidare i servizi di terra o degli ausiliari”: così si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, 17-04-2008, n. 10110. Il fatto: un'importante gioielleria è destinataria di una valigetta piena di oggetti in oro spedita dall'Estremo Oriente, ma non riceve la merce, sicché conviene in giudizio il vettore aereo, che chiama in causa la società di servizi aeroportuali incaricata dello sbarco merci nello scalo di arrivo. La compagnia aerea aveva peraltro già avviato una causa separata – poi riunita all'altra – per far valere la responsabilità del proprio ausiliario e in entrambe aveva fatto rilevare che in materia vigeva una limitazione di responsabilità con massimale di 17 “diritti speciali di prelievo” , salvo il caso di dolo o colpa grave del vettore.