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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3617 del 2000, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

dei seguenti atti:

a) provvedimento prot. n. 38/DIF del 31/01/2000 con cui il Ministero della Giustizia ha comunicato l’avvenuta esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per il superamento del limite di età;

b) decreto interministeriale emesso il 12/11/96 e pubblicato il 03/12/96 nella parte in cui prevede un limite di età ostativo alla partecipazione del ricorrente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 18/02/00 e depositato il 03/03/00 OMISSIS ha impugnato il provvedimento prot. n. 38/DIF del 31/01/2000, con cui il Ministero della Giustizia ha comunicato l’avvenuta esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per il superamento del limite di età, e il decreto interministeriale emesso il 12/11/96 e pubblicato il 03/12/96 nella parte in cui prevede un limite di età ostativo alla partecipazione del predetto.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 20 marzo 2000, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2752/00 del 05/04/00 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Deve, in via pregiudiziale, essere esaminata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse sollevata dall’amministrazione resistente.

L’eccezione è infondata in quanto il ricorrente ha interesse alla pronuncia di merito al fine di consolidare gli effetti prodottisi interinalmente per effetto dell’ordinanza cautelare n. 2752/00 in esecuzione della quale è stato ammesso al Corpo di polizia penitenziaria.

Inaccoglibile è, altresì, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero della Giustizia in relazione alla mancata impugnazione dell’effettivo provvedimento di esclusione e all’omessa intimazione in giudizio del Ministero della Difesa, cui apparteneva la commissione di concorso.

Ed, infatti, la prospettata esistenza di un provvedimento di esclusione diverso da quello in questa sede gravato non è in alcun modo comprovata dalla stessa amministrazione resistente la quale non solo non ha depositato l’atto in questione (al fine di consentirne l’impugnazione con motivi aggiunti) ma non ne ha nemmeno indicato gli estremi.

A ciò si aggiunga che la commissione ha operato nell’ambito di una procedura concorsuale gestita dal Ministero della Giustizia di talchè i relativi atti sono giuridicamente imputabili a tale ultima amministrazione; ne consegue la superfluità dell’evocazione in giudizio del Ministero della Difesa e ciò anche in relazione alla prospettata (ma non provata dall’ente che ha proposto l’eccezione) riconducibilità a tale ente del decreto interministeriale in questa sede gravato.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

OMISSIS impugna il provvedimento prot. n. 38/DIF del 31/01/2000 con cui il Ministero della Giustizia ha comunicato l’avvenuta esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria in ragione del superamento del limite di età, e il decreto interministeriale emesso il 12/11/96 e pubblicato il 03/12/96 nella parte in cui prevede un limite di età ostativo alla partecipazione del predetto.

Nella fattispecie, il ricorrente è stato escluso dal concorso per il superamento del limite di ventotto anni previsto per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria dall’art. 5 d. lgs. n. 443/92 e dal decreto interministeriale del 12/11/96.

Con la censura rubricata sub II e III il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 22 l. n. 958/86 invocando, ai fini della partecipazione al concorso, l’elevazione del limite di età ivi prevista.

Il motivo è fondato.

Secondo l’art. 22 della legge n. 958/86 “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.”

Tale norma deve ritenersi applicabile anche alla presente fattispecie in ragione della specialità della stessa dovendosi escludere, proprio per tale requisito, che la disposizione sia stata abrogata tacitamente per incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 d. lgs. n. 443/92 (TAR Lazio – Roma n. 4812/11; TAR Lazio – Roma n. 8225/02).

Dall’esame degli atti di causa (si veda, in particolare, il foglio di congedo illimitato allegato al ricorso) emerge che OMISSIS ha prestato servizio militare in ferma prolungata per due anni e, precisamente, dal 10/03/88 al 09/03/90 di talchè il predetto ha diritto, per analogo periodo, all’elevazione del limite di età per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso emesso sulla base dell’illegittimo presupposto per cui allo stesso sia applicabile, per la partecipazione alla procedura, il limite di età di ventotto anni.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento del gravato provvedimento di esclusione, unico tra gli atti impugnati lesivo dell’interesse del ricorrente.

Il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura;

2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.