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Ottemperanza sentenza accoglimento ricorsi e annullamento provvedimento di esclusione Polizia Penitenziaria per non idoneità

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11479 del 2014, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

delle sentenze nn. 10712/12 TAR Lazio sezione prima quater e 5179/14 TAR Lazio sezione terza bis;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 17 settembre 2014 e depositato il 06 agosto 2014, OMISSIS chiede l’esecuzione delle sentenze nn. 10712/12 T.A.R. Lazio, sezione prima quater, e 5179/14 T.A.R. Lazio, sezione terza bis, che hanno accolto i ricorsi del ricorrente e annullato il provvedimento di esclusione dal Corpo di Polizia Penitenziaria dell’istante nonché il provvedimento di inidoneità fisica, entrambi deliberati dall’amministrazione della Giustizia.

Il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio la certificazione del 18 settembre 2013 di “non proposto appello” avverso la sentenza n. 10712/12 del T.A.R. Lazio, sezione prima quater e lamenta l’inottemperanza alla sentenza 5179/14, sezione terza bis, che aveva statuito l’obbligo da parte dell’amministrazione di sottoporre il ricorrente a nuova visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici, ai sensi della Tabella A del d.P.R. 834/1981.

Nonostante lo spirare del termine di 60 giorni previsto dall’art. 92 c.p.a. per proporre appello avverso le sentenze di primo grado, anche la citata sentenza del T.A.R. 5179/2014 è rimasta ineseguita da parte dell’amministrazione, non costituita nel presente giudizio.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2014 il ricorso per l’ottemperanza è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente ha diffidato l’amministrazione ad adempiere in data 19 aprile 2013 con contestuale costituzione in mora.

L’amministrazione non risulta che abbia ottemperato in alcun modo alle sentenze del T.A.R.

A tale stregua, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto va ordinato all’amministrazione intimata di dare esecuzione a quanto ordinato con le richiamate sentenze di questo Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Si nomina sin da ora, come richiesto dalla ricorrente, per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine di sessanta giorni, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato; l’eventuale compenso verrà liquidato con separato provvedimento.

Deve, invece, essere disattesa, la richiesta di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., atteso che, come già precisato dalla sezione (cfr. sentenze n. 10804/2014 dell’11.11.2014 e n. 11206 del 07.11.2014), la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.

Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto:

1) ordina all’autorità amministrativa non costituita, di dare esecuzione alle sentenze del T.A.R. Lazio, sezione prima quater, n. 10712/12 e sezione terza bis, n. 5179/14, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

2) respinge la richiesta della fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e);

3) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all’uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza.

5) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori come per legge e al pagamento del compenso del commissario ad acta, ove attivato, che sarà liquidato con separato provvedimento e all’esito della verifica della quantità e qualità dell’attività espletata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.