menu

Ottemperanza sentenza annullamento decreto esclusione concorso Polizia Penitenziaria per deficit staturale e patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11478 del 2014, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Il Ministero della Giustizia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza

alla sentenza n. 7395/13 del TAR Lazio sezione 1^ quater e dell’ordinanza n. 323/13 TAR Lazio sezione terza bis, notificata in data 3 marzo 2014 e passata in giudicato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 17 settembre 2014 e depositato il 06 agosto 2014, il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7395/13, con la quale è stato annullato il decreto datato 24.01.2001 di esclusione dal concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria per “Deficit staturale e iperglicemia”, in quanto la Commissione non ha esplicitato le ragioni della esclusione del ricorrente e ha indicato soltanto la lettera P dell’art. 12 DLGVO 443/1992; e dell’ordinanza n. 323/13 della sezione terza bis, con la quale è stato sospeso ai fini del riesame il provvedimento di inidoneità alla visita di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici per l’assunzione nel corpo della polizia penitenziaria.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione deducendo l’infondatezza del ricorso in ottemperanza, essendo la sentenza n. 7395/2013 stata appellata (ma non ancora deciso l’appello) ed essendo, nel frattempo, intervenuta la sentenza del T.A.R. n. 8719/2014 in ordine al ricorso sul quale è stata pronunciata l’ordinanza cautelare della quale si chiede l’esecuzione.

Il ricorrente ha diffidato l’amministrazione ad adempiere in data 26 giugno 2014 con contestuale costituzione in mora.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto come di seguito precisato.

L’amministrazione non risulta che abbia ottemperato in alcun modo alle statuizioni rese dal T.A.R., le quali sono esecutive in quanto, seppure è stato proposto appello da parte dell’amministrazione, non risulta che vi siano stati provvedimenti sospensivi della loro efficacia. Si rientra pertanto nell’ipotesi di cui alla lettera B) dell’art. 112 c.p.a., comma 2. Inoltre dalla lettera C) del successivo comma 4 dell’art. 114 si desume la possibilità di accogliere ricorsi per l’esecuzione di provvedimenti del giudice non passati in giudicato, come è la sentenza n. 8719 del 2014 e di ordinarne l’ottemperanza.

A tale stregua, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione intimata di dare esecuzione a quanto statuito con le richiamate pronunce di questo Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, fermo restando che il commissario ad acta che si procede a nominare sin da ora, come di seguito precisato, terrà come parametri dell’esecuzione la sentenza n. 7395/2013 della sezione I quater e l’ordinanza n. 323/2013 di questa sezione, atteso che la sentenza n. 8719/2014 risulta depositata nello stesso giorno di notifica del presente ricorso il 6 agosto 2014 ed è quindi da considerarsi sopraggiunta sulla presente fattispecie processuale, ancorchè sempre favorevole al ricorrente.

Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine di sessanta giorni, si nomina sin da ora, come richiesto dal ricorrente, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato; l’eventuale compenso verrà liquidato con separato provvedimento.

Deve, invece, essere disattesa, la richiesta di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., atteso che, come già precisato dalla sezione (cfr. sentenze n. 10804/2014 dell’11.11.2014 e n. 11206 del 07.11.2014), la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.

Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto:

1) ordina al Ministero della Giustizia costituito, di dare esecuzione alle pronunce del T.A.R. del Lazio indicate in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

2) respinge la richiesta della fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, lett. e);

3) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all’uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza.

4) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori come per legge a favore del ricorrente e al pagamento del compenso del commissario ad acta, ove attivato, che sarà liquidato con separato provvedimento e all’esito della verifica della quantità e qualità dell’attività espletata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.