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Esclusione reclutamento VFP1 per mancanza documentazione richiesta dal bando

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13135 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Tedeschi, Giovanni Carlo Parente, con domicilio presso Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero della Difesa;

per l’annullamento

del provvedimento con cui il ministero della difesa-centro di selezione vfp1 di Napoli ha escluso il ricorrente dalla selezione per il reclutamento di 7000 vfp1 nell’anno 2014.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Il ricorrente impugna il provvedimento del Ministero della difesa-Centro di selezione VFP1 di Napoli con cui è stata disposta la sua esclusione dal concorso per il reclutamento di 7000 volontari nell’anno 2014 indetto con Decreto n. 211 del 19.09.2013 perché “non ha esibito allegato B previsto dall’art. 11 co. 3 del bando”.

Il ricorso è affidato ad un unico mezzo di censura, con cui si lamentano: violazione e falsa applicazione del DPR n. 487/94, DPR 127/97, DPR 445/2000, violazione e falsa applicazione del bando di concorso, nonché svariati profili di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di motivazione, violazione del principio del favor partecipationis.

Alla camera di consiglio odierna la causa è trattenuta in decisione, sussistendone i presupposti e dandone previo avviso alle parti.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della violazione e falsa applicazione dell’art. 11 lett. b) del bando di concorso. La previsione del bando richiamata, che la PA assume violata, così recita: “I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, pena l’esclusione dal reclutamento, con: h) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a 6 mesi precedenti la visita (…) redatto conformemente all’all. B (…) attestante lo stato di buona salute”.

In ottemperanza a quanto disposto dalla precitata previsione del bando, il ricorrente ha prodotto in sede di visita un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia sul modulo prescritto e contenente tutte le attestazioni richieste dalla lex specialis, debitamente sottoscritto dal medico, controfirmato dall’interessato e datato.

Illegittimamente l’Amministrazione ha ritenuto che il certificato prodotto senza il timbro previsto, ma non prescritto a pena di esclusione, dalla richiamata disposizione del bando dovesse ritenersi “non prodotto”, anziché ricorrere, com’era suo onere, al potere di soccorso di cui all’art. 6 della legge n. 241/90, invitando l’interessato a “regolarizzare” – mediante l’apposizione del timbro mancante” – il documento già (tempestivamente) prodotto dallo stesso e recante gli elementi essenziali della sottoscrizione del medico e della data di rilascio.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l’effetto dell’atto impugnato, come già disposto dalla Sezione in diversi casi analoghi (cfr., TAR Lazio, Sez. I ter n. 503/2008).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.