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Non idoneità transito servizio permanente Vigili del Fuoco per patologia

Sentenza

sul ricorso n. 8768 del 2005, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Angelica Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Emilia n. 81

contro

il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

  • del provvedimento prot. n. 60349 del 13 luglio 2005 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al transito nei ruoli in servizio permanente dei Vigili del Fuoco per “ridotta tolleranza ai carboidrati. D.M. 3 maggio 1993 n. 228, art. 2, comma 1, lett. s)”;
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il verbale di visita medica effettuata il 24 maggio 2005, redatto dalla preposta Commissione sanitaria per la verifica della permanenza dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 521/1988.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 14 giugno 2006 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Contesta parte ricorrente l’avversato giudizio di non idoneità sulla base delle seguenti censure:

  • Violazione per mancata applicazione del D.M. 5 febbraio 2002 (Tabella A) recante l’individuazione delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di inidoneità al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 35 della Costituzione;
  • Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione del D.M. 228/1993;
  • Vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

  • Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all’odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della legge 21 luglio 2000 n. 205.

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un’esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un’immediata definizione del merito della controversia.

Ciò preliminarmente rilevato, la fondatezza del ricorso all’esame viene in considerazione alla luce dell’esito della visita di revisione alla quale la resistente Amministrazione della Difesa – con ordinanza n. 184 del 1° febbraio 2006 – è stata invitata a sottoporre l’interessato presso il medesimo organo (quantunque in diversa composizione e con l’assistenza, se richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente) che aveva rassegnato il giudizio di non idoneità con la presente impugnazione avversato.

Va, in argomento, dato preliminarmente atto della sicura esperibilità, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); e ciò segnatamente ove venga in considerazione, come nel caso di specie, la sussistenza – o meno – dei requisiti fisici per l’arruolamento nelle Forze Armate, laddove la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l’accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719).

Quanto sopra posto, le risultanze dell’accertamento di revisione anzidetto hanno posto in evidenza il possesso, in capo al sig. Cicuzza, di valori ematochimici così indicati:

  • glicemia 93 mg/dl
  • HB glicosilata 8%

pervenendo conseguentemente l’organo incaricato dell’incombente di che trattasi alla formulazione di un conclusivo giudizio di “idoneità” dell’odierno ricorrente al servizio di istituto incondizionato nel C.N.VV.F.

Nel rilevare, alla stregua di quanto precedentemente sottolineato, l’infondatezza del presupposto di fatto sul quale risulta basato il giudizio di “non idoneità” dalla resistente Amministrazione posto a base dell’avversato provvedimento di esclusione, deve darsi conseguentemente atto della fondatezza del proposto gravame: all’accoglimento del quale accede l’annullamento delle determinazioni con esso impugnate.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 3, I comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.