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Rigetto trasferimento legge 104/92

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3670 del 2011, proposto da
-OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

della nota prot. GDAP-0065994-2011 del 16 febbraio 2011, con cui il Ministero della Giustizia ha rigettato l’istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 presentata dal ricorrente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2011 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna la nota prot. GDAP-0065994-2011 del 16 febbraio 2011, con cui il Ministero della Giustizia ha rigettato l’istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato che il provvedimento impugnato ha negato il beneficio del trasferimento in ragione della carenza del requisito della continuità assistenziale in atto da parte del dipendente;

Considerato che, come fondatamente dedotto con l’unica censura articolata nel ricorso, per effetto della modifica dell’art. 33 comma 5° l. n. 104/92 operata dalla legge n. 183/2010 (vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato), ai fini della concessione del beneficio previsto dalla norma in esame non è più necessario il requisito della continuità dell’assistenza in quanto espunto dalla disposizione a seguito della citata modifica legislativa;

Considerato che tale opzione ermeneutica risulta confermata dalla Circolare n. 13/2010 del Ministero della Funzione Pubblica;

Richiamata la propria precedente sentenza n. 5581/2011 del 21 giugno 2011 in ordine all’immediata applicabilità dell’art. 33 l. n. 104/92 al personale delle Forze Armate;

Considerato che per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

Considerato che la peculiarità e la novità della questione giuridica oggetto di causa giustificano, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa