SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11149 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, Via Emilia, 81;
contro
Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico – Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
-OMISSIS-;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 780 del 9 giugno 2015 con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo nella selezione per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., e sentite le parti;
Considerato che il ricorrente è stato dichiarato inidoneo nella selezione per vigile del fuoco indicata in epigrafe per un riscontrato “-OMISSIS-”;
Vista la documentazione medica di segno contrario depositata dal ricorrente;
Considerato l’esito della verificazione disposta da questo Tribunale con ordinanza collegiale 13357/2015 (cfr. relazione della Commissione Medica incaricata delle verificazione, depositata il 10 febbraio 2016);
Rilevato che la disposta verificazione ha accertato l’idoneità del ricorrente, ai sensi del DM 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, comma 1, lettera f, punto 1 (norma di riferimento), rilevando un visus naturale di 10/10 bilaterale e la non evidenza di esiti di intervento di chirurgia refrattiva all’esame con la lampada a fessura;
Ritenuto pertanto il ricorso fondato sotto il profilo del dedotto difetto di istruttoria dell’atto impugnato;
Ritenuto, infine, che le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento/00) in favore del ricorrente, oltre alle spese eventualmente spettanti come compenso del soggetto verificatore. La liquidazione di queste ultime è delegata dal Collegio al giudice relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, dello stesso soggetto verificatore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità (cui a tal fine la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’esclusione del ricorrente dal concorso.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge, nonché al pagamento del compenso spettante al soggetto verificatore.
Manda in Segreteria per gli adempimenti indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.