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Diritto accesso documentazione in seguito a estromissione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8081 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-;

per l’annullamento

del decreto n. 7315 del 22.05.14 nonchè per l’accertamento del diritto all’accesso, mediante visione e/o estrazione di copia, alla documentazione richiesta con istanza di accesso in data 30.04.14 (in riassunzione – Tar Abruzzo – Aquila, sez. I ord, n. 418/15 su r.g. n. 478/14)

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Con il ricorso in esame, pervenuto in riassunzione dal TAR Abruzzo, l’ex Allievo Maresciallo ricorrente premette:

di essere stato illegittimamente estromesso dal Corso Sottufficiali della Scuola di Viterbo in ragione di alcune carenze nel rendimento e per le punizioni subite;

di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di altri colleghi –evocati in giudizio quali contro interessati – asseritamente versanti nelle sue stesse condizioni, ai quali tuttavia l’Amministrazione ha consentito di seguitare a frequentare il corso in parola;

di aver presentato ricorso, pendente presso il Tar abruzzese, avverso il provvedimento di espulsione dal corso nel quale ha dedotto, tra i vari motivi di censura, la disparità di trattamento subita,

di aver presentato in data 30.4.2014 un’istanza di accesso agli atti relativi alle prove ed alle punizioni dei predetti, nominativamente indicati, motivata con riferimento alla necessità di sostenere in giudizio la doglianza della disparità di trattamento;

di aver ricevuto in data 4.6.2014 comunicazione del rifiuto dell’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta per due motivi: innanzitutto il ricorrente è stato ritenuto “carente di interesse diretto” in quanto la dimostrazione della eventuale disparità di trattamento non gli avrebbe comunque permesso di essere riammesso al corso; in secondo luogo l’istanza è stata ritenuta come intesa ad un “controllo generalizzato dell’azione amministrativa”.

Con il ricorso in esame l’interessato agisce in giudizio ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione ed evidenziando che la documentazione in parola è necessaria ai fini della sua difesa nel giudizio amministrativo pendente,

Il ricorso è fondato.

I motivi addotti dall’Amministrazione a giustificazione del diniego di ostensione della documentazione richiesta non sono condivisibili trattandosi di atti che di tutta evidenza risultano necessari alla difesa in giudizio del ricorrente (il cui interesse, com’è noto, non è limitato al solo annullamento dell’atto impugnato ma anche il risarcimento del danno da questo causato) ed in particolare a provare di aver subito un trattamento discriminatorio..

Risulta perciò evidente che l’istanza non è finalizzata ad un controllo generico del buon andamento dell’Amministrazione, per verificare la corretta gestione del corso di formazione in questione, ma è volta a verificare se l’espulsione del ricorrente da tale corso siano stata disposta nel rispetto di quelle regole di correttezza e di imparzialità di trattamento che invece l’interessato assume essere state disattese nei suoi confronti; gli atti da acquisire sono sufficientemente specificati sia nella loro consistenza sia nel loro collegamento con la personale del ricorrente e con le finalità perseguite essendo volte a tutelare un interesse concreto, personale, diretto ed attuale dello stesso. A diverse conclusioni non induce il fatto che “si tratta di documentazione relativa ai colleghi interessati”: è proprio al fine di supportare la sua tesi difensiva che il ricorrente ha bisogno degli atti potenzialmente utili a dimostrare che, rispetto agli altri pari grado, che pur versa in condizioni analoghe a quelle del ricorrente, egli ha ricevuto un trattamento diverso ed ingiustificatamente deteriore che ha determinato la sua espulsione dal corso, senza che ne sussistessero i presupposti.

Va osservato che i contro interessati, peraltro, pur ritualmente evocati in giudizio mediante PM, non si sono costituiti e pertanto non hanno manifestato opposizione al rilascio dei relativi atti.

Ne consegue che va riconosciuto il diritto del ricorrente all’accesso, ai sensi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, agli atti amministrativi relativi alle valutazioni delle prove dei soggetti contro interessati nonché ai procedimenti disciplinari di cui questi siano stati destinatari durante il corso in parola.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va ordinata l’esibizione della documentazione richiesta nell’istanza indicata in epigrafe, previo annullamento dell’atto di diniego nella medesima epigrafe indicato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla l’atto di diniego impugnato ed ordina all’Amministrazione resistente di esibire agli atti richiesti dal ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private indicate nel ricorso in esame.