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Non idoneità permanenza in servizio Carabinieri per patologia

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio  del 28 Aprile 2003

 

Visto il ricorso 681/2003  proposto da:

-OMISSIS-

 

rappresentato e difeso da:

PARENTE AVV. GIOVANNI CARLO

PARENTE AVV. ERENNIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA EMILIA, 81

presso

PARENTE AVV. GIOVANNI CARLO  

 

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA 

VIA DEI PORTOGHESI, 12

 

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI  

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento del Comando Generale dell’Arma di Carabinieri 1 Reparto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 13.11.02, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo per la permanenza in servizio in qualità di Carabiniere Effettivo dell’Arma dei Carabinieri in quanto affetto da “Iperbilirubinemia di alto grado > di 4 mg/dl (6.05mg/dl); di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza dell’Amministrazione della Difesa;

Udito il relatore, Cons. Pietro Morabito uditi altresì per le parti l’avv. Parente Angelica, in dichiarata sostituzione, e l’avv. dello Stato Cesaroni;

Considerato che parte ricorrente, carabiniere ausiliario, è stata giudicata non idonea alla selezione per la permanenza in servizio quale carabiniere effettivo, con la seguente motivazione: (Iperbilirubinemia di grado alto > di 4mg/dl.)

Considerato che il giudizio medico formulato dall’amministrazione – preclusivo degli ulteriori esami concorsuali – è risultato contraddetto dall’esito di specifici accertamenti effettuati dal ricorrente presso strutture sanitarie pubbliche;

Vista l’ordinanza n. 106-C/2003 del 10.2.2003 con cui la Sezione ha disposto ulteriori accertamenti sanitari –presso  la medesima struttura di selezione ed a cura di commissione medica in composizione diversa da quella che ha espresso il primo ed impugnato giudizio – per stabilire l’oggettiva sussistenza o meno dei requisiti di idoneità di cui al provvedimento impugnato;

Considerato che in sede di revisione medica, il Collegio appositamente incaricato ha formulato, il 18.3.2003, la seguente diagnosi: “Iperbilirubinemia indiretta di grado minimo (AV EM 2)”, concludendo con un giudizio di idoneità  all’arruolamento quale carabiniere effettivo”;

Considerato che, peraltro, il Comando generale dell’Arma dei CC, ha partecipato, con nota in data 3.4.2003, che il ricorrente si è definitivamente classificato nella graduatoria relativa alla selezione effettuata al posto 882 bis mentre l’ultimo degli idonei ammessi alla permanenza in servizio si è posizionato al 486° posto;

Considerato che detta sopravvenuta circostanza lascia, in ogni caso, sopravvivere l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento di inidoneità impugnato e ciò anche alla luce di una possibile futura utilizzazione della graduatoria al fine dell’assunzione degli idonei oggi esuberanti in relazione ai posti di carabiniere effettivo disponibili;

Considerato alla luce di quanto sopra indicato che l’odierna controversia può essere definita con una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art.9 della legge n.205 del 2000;

Ritenuto equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sezione Prima Bis

Pronunciandosi ai sensi dell’art.9 della legge n.205 del 2000,   accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

La presente decisione sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.