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Non idoneità arruolamento militari volontari

Sentenza

sul ricorso n. 8485 del 2002, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Emilia n. 81

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

  • delle note DPGM/1/3^/009444/RI/3°VFB00 in data 15 maggio 2002, con cui si comunica al ricorrente che in data 11 aprile 2002 la Commissione Medica di Caserta – nella prima versione – e la Commissione Medica di Chieti – nella seconda versione – lo ha giudicato “non idoneo” all’arruolamento quale volontario in ferma breve;
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compreso il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione Medica di Chieti in data 11 aprile 2002.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2003 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì l’avv. A. Parente, in sostituzione degli avv. E. Parente e G. C. Parente per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gallo per l’Amministrazione resistente .

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Contesta l’odierno ricorrente il giudizio di non idoneità nei propri confronti espresso ai fini dell’arruolamento quale volontario in ferma breve sotto i seguenti profili:

  • Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990;
  • Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per mancanza assoluta della motivazione. Ingiustizia manifesta;
  • Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore sui presupposti. Illogicità. Contraddittorietà. Sviamento. Difetto ed insufficienza di istruttoria. Ingiustizia manifesta;
  • Eccesso di potere per vizio della funzione. Irragionevolezza dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

  • Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all’odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della l 21 luglio 2000 n. 205.

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un’esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un’immediata definizione del merito della controversia.

Ciò preliminarmente rilevato, la fondatezza del ricorso all’esame viene in considerazione alla luce dell’esito della visita di revisione alla quale la resistente Amministrazione della Difesa – con ordinanza n. 870 del 16 dicembre 2002 – è stata invitata a sottoporre l’interessato presso il medesimo organo (quantunque in diversa composizione e con l’assistenza, se richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente) che aveva rassegnato il giudizio di non idoneità con la presente impugnazione avversato.

Va, in argomento, dato preliminarmente atto della sicura esperibilità, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048).

Quanto sopra rammentato, le risultanze dell’accertamento di revisione anzidetto hanno evidenziato un giudizio diagnostico di “sviluppo somatico armonico in soggetto con buona prestanza fisica ed attitudine dinamica”; pervenendo conseguentemente l’organo incaricato dell’incombente di che trattasi alla formulazione di un conclusivo giudizio di “idoneità al S.M.I. 2CO” dell’odierno ricorrente.

Nel rilevare, alla stregua di quanto precedentemente sottolineato, l’infondatezza del presupposto di fatto sul quale risulta basato il giudizio di “non idoneità” dalla resistente Amministrazione posto a base dell’avversato provvedimento di esclusione, deve darsi conseguentemente atto della fondatezza del proposto gravame: all’accoglimento del quale accede l’annullamento delle determinazioni con esso impugnate.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 3, I comma, della l 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.