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Esecuzione sentenza di annullamento di non idoneità arruolamento Vigili del Fuoco per patologia

Sentenza

sul ricorso n. 5202 del 2003, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’ Avv.t0 Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81

contro

  • il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l’esecuzione

della sentenza n. 656/03 pronunciata dalla Sezione Prima Ter di questo Tribunale nella Camera di Consiglio del 30/1/2003, pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 4.2.03, nel procedimento R.G. n. 10243/2000 e notificata al Ministero dell’Interno in data 09.04.2003.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 14 Luglio 2003 il Pres. Cesare MASTROCOLA; udita altresì l’avv. Angelica Parente, in dichiarata sostituzione, per la parte ricorrente.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Espone il ricorrente che con sentenza n. 656 del 4 febbraio 2003 della 1° Sezione Ter di questo Tribunale, ha ottenuto l’annullamento del decreto in data 7.4.2000 con cui era stato giudicato inidoneo all’annullamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale sentenza, tuttavia, è rimasta ineseguita, nonostante il formale atto di diffida notificato in data 18.2.2003.

Nelle conclusioni si chiede l’adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario per assicurare l’esecuzione della suddetta sentenza, compresa la nomina di un Commissario ad acta, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze od onorari.

Si è costituita in giudizio, per il Ministero dell’Interno, l’Avvocatura Generale dello Stato la quale, tuttavia, non ha depositato memorie difensive.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza in epigrafe la 1° Sezione Ter di questo Tribunale ha annullato il decreto con cui -OMISSIS- era stato giudicato non idoneo all’arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo che, dagli ulteriori accertamenti sanitari disposti, era stato escluso che l’interessato fosse affetto da patologie cardiovascolari o comunque da alterazioni funzionali tali da configurare una sua idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie dei Vigili del Fuoco.

L’intimata Amministrazione è tuttavia rimasta inerte, nonostante il formale atto di diffida notificato in data 18 febbraio 2003 e pertanto il ricorrente ha fornito la prova di non essere riuscito ad ottenere l’esecuzione della sentenza in questione.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente ordine all’Amministrazione di eseguire la sentenza in epigrafe entro un breve termine, e, per l’ipotesi che questo trascorra inutilmente, deve essere nominato un commissario ad acta perchè provveda ad adottare tutti gli atti necessari per assicurare la piena esecuzione della ripetuta sentenza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Ibis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza n. 656 del 4 febbraio 2003 entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.

Ove il suddetto termine decorra inutilmente, nomina il Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, o altro dirigente da lui delegato, Commissario ad acta affinchè, nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) dallo scadere di quello precedentemente indicato, provveda ad adottare tutti gli atti necessari per assicurare piena esecuzione alla citata sentenza.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), compresi gli onorari di avvocato.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.