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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7644 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia datato 4.4.2001, con cui il ricorrente, in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria indetto ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479, è stato giudicato non idoneo per “eccesso ponderale con impaccio motorio”;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi:

a) il bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 – IV serie speciale del 3.12.1996, nella parte in cui sono previste la insindacabilità dei giudizi di non idoneità formulati dalle Commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione;

b) la comunicazione della Commissione Accertamenti Psicofisici – Segreteria Reclutamento – Dipartimento Amministrazione penitenziaria – Ministero della Giustizia datata 14.3.2001, notificata in pari data, con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il ricorrente, avendo prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri in qualità di carabiniere ausiliario, ha presentato domanda di assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, in relazione al concorso indetto ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479.

Convocato lo stesso in data 14.3.2001 per gli esami clinici e le prove strumentali di laboratorio, la Commissione preposta lo ha giudicato non idoneo per “eccesso ponderale con impaccio motorio” e conseguentemente, con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 4.4.2001, egli è stato escluso dall’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria per la suddetta inidoneità.

Quest’ultimo provvedimento, unitamente agli atti presupposti e, in particolare, al citato giudizio della Commissione medica ed al bando di concorso, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi di non idoneità, è stato impugnato con il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione dell’art. 107 del d.lgs. 30.10.1992, n. 443, in relazione anche agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. – eccesso di potere sotto vari profili – vizio della funzione: il bando di concorso prevede che i giudizi di non idoneità sono definitivi, insindacabili ed inappellabili (art. 3, comma 3), con la conseguente automatica esclusione del candidato; ciò si porrebbe in contrasto con il citato art. 107 del d.lgs. n. 443/1992, il quale prevede invece che il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della sua notifica, limitando la possibilità di tutelare le proprie ragioni e contrastando le regole dell’uguaglianza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa;

2) violazione dell’art. 122 del d.lgs. 30.10.1992, n. 443 – errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, incongruità ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta: sussisterebbe il travisamento dei fatti, atteso che la diagnosi della Commissione sarebbe inesatta e priva di riscontri tecnico scientifici e che dalla documentazione medica prodotta in giudizio si desumerebbe l’inesistenza della patologia contestata;

3) vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta: il provvedimento sarebbe motivato solo in apparenza, in quanto la diagnosi confliggerebbe con i precedenti giudizi di idoneità sul punto; inoltre il giudizio sarebbe viziato, perché erroneo nei suoi presupposti di fatto.

In via istruttoria è stata chiesta la verificazione in ordine all’idoneità del ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza 11.7.2001, n. 704-C, è stata disposta una verificazione a cura di una commissione medica designata dal Direttore del Centro dell’Ospedale militare Medicina legale “Cecchignola” di Roma.

In data 15.9.2001 è stato depositato il verbale di visita, attestante l’assenza della causa di esclusione contestata e l’idoneità del ricorrente al concorso.

Con ordinanza 27.9.2001, n. 5986, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

In esecuzione della predetta ordinanza, il ricorrente è stato inquadrato nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, assumendo la qualifica di agente in data 13.4.2002 e di agente scelto il 28.12.2006.

Con decreto 14.2.2012, n. 1892, il ricorso è stato dichiarato perento, per mancata produzione di nuova istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010.

Essendo stata dichiarata la persistenza dell’interesse a ricorrere, con successivo decreto 12.4.2012, n. 6270, è stato revocato il menzionato decreto di perenzione n. 1892/2012.

Il ricorrente ha depositato una memoria defensionale in vista della pubblica udienza dell’8.11.2012, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 – Con l’odierno ricorso OMISSIS si duole della propria esclusione dal concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria indetto ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479, disposta, ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 443/1992, per “eccesso ponderale con impaccio motorio”, ed a tal fine impugna il decreto che l’ha determinata, nonché il presupposto giudizio della Commissione medica, gravando, altresì, il relativo bando di concorso, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi di non idoneità.

2 – In via preliminare va rimarcata la persistenza dell’interesse del ricorrente ad una decisione nel merito, atteso che il suo inserimento da molti anni nel Corpo di Polizia penitenziaria è avvenuto pur sempre in esecuzione di un’ordinanza cautelare e che in ogni caso potrebbe emergere un interesse ad avanzare pretese consequenziali.

3 – Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

4 – Va in primo luogo evidenziato al riguardo che il giudizio espresso dalla Commissione medica, su cui si fonda l’esclusione del ricorrente, costituisce il risultato di un accertamento tecnico. Ne conseguono la sua sindacabilità e la possibilità, attraverso il ricorso ad una verificazione o ad una consulenza tecnica d’ufficio, di eseguire un ulteriore accertamento tecnico teso a verificarne la correttezza o meno.

4.1 – Proprio sulla base di quanto appena affermato, come si è detto in narrativa, questo Tribunale ha disposto una verificazione, diretta ad accertare se effettivamente il ricorrente presentasse o meno lo “eccesso ponderale con impaccio motorio”, per il quale lo stesso è stato escluso ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 443/1992.

4.2 – Il risultato di tale verificazione è stato quello di escludere detta patologia, essendo stato riscontrato soltanto un lieve eccesso ponderale, tale da non pregiudicare quella “armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia”, integrante un requisito di ammissione al Corpo di Polizia penitenziaria.

5 – Ne deriva che il decreto di esclusione ed il presupposto giudizio di inidoneità gravati sono inficiati da violazione della citata disposizione normativa, nonché da errore sui presupposti e da insufficiente istruttoria.

6 – Il ricorso è, perciò, fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati ed obbligo per l’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.

7 – Sussistono le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, in considerazione della peculiarità della questione disaminata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.