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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5488 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento di reintegrazione in servizio del ricorrente, in data 3 aprile 2003, notificato il successivo 4 aprile 2003, a firma del Capo del Dipartimento, nella parte in cui dispone quale decorrenza giuridica la data del 3 aprile 2003 e quale decorrenza economica la data di presentazione in servizio;

2) di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale;

per il riconoscimento

del diritto di OMISSIS alla “restituito in integrum” ai fini giuridici ed economici a far data dal 10 settembre 2002, ovvero alla reintegrazione in servizio dalla data in cui è stato illegittimamente estromesso dal Corpo di P.P.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 27 maggio 2003 e depositato il successivo 31 maggio, OMISSIS, quale agente di P.P., chiedeva l’annullamento – unitamente al riconoscimento del relativo diritto alla base della domanda – del provvedimento indicato in epigrafe, con il quale era stata disposta la sua reintegrazione in servizio, nella parte in cui individuava la relativa decorrenza giuridica ed economica.

In particolare il ricorrente, ricordando di essere stato dapprima nominato ed inquadrato nelle dotazioni organiche del Corpo di P.P., quale agente effettivo presso la Casa Circondariale di Monza, e poi escluso, in data 10 settembre 2002 – per mancanza dei requisiti ex art. 124, comma 3, r.d. n. 12/1941 – con provvedimento poi annullato in sede giurisdizionale da questo Tribunale con sentenza n. 14832/2002, lamentava che solo in seguito ad atto di diffida del gennaio 2003 era stato adottato il provvedimento impugnato del 3 aprile 2003 con il quale era sì disposta la sua reintegrazione in servizio ma con decorrenza giuridica da tale data ed economica solo dalla data di effettiva presentazione in servizio.

Lamentava quindi nel ricorso, in sintesi, quanto segue.

I. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 nonché agli artt. 1175, 1375, 1218 del C.C. anche con riferimento agli artt. 2,3,4,36, 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, eccesso di potere per disparità di trattamento”.

Il ricorrente richiamava la su ricordata sentenza, che annullava l’illegittima estromissione dal Corpo di P.P. dopo l’immissione in ruolo in seguito a fatti sopravvenuti alla medesima, ed evidenziava che la reintegrazione doveva avvenire “ora per allora”, con integrale riconoscimento della decorrenza giuridica e del trattamento economico che il ricorrente avrebbe percepito se avesse continuato a svolgere il servizio dalla data del 10 settembre 2002 di estromissione, con ulteriore pregiudizio sotto il profilo del trattamento previdenziale nonché della perdita di “chance” per le occasioni che si sarebbero presentate nell’avanzamento di carriera se fosse rimasto in servizio, secondo la conclusione della giurisprudenza che richiamava.

Si costituiva in giudizio con atto di mera forma l’Amministrazione intimata.

Con quattro successive memorie il ricorrente insisteva per l’accoglimento delle sue tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2012 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, la fondatezza del ricorso nei limiti che si esporranno.

Con la richiamata sentenza di questa Sezione n. 14832/2002, infatti, era stato annullato il provvedimento che disponeva l’esclusione “postuma” del ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di P.P., perché adottata successivamente all’avvio al corso di formazione e aggiornamento, in data 20 ottobre 1999, e alla prestazione del giuramento, in data 28 gennaio 2000, con conseguente immissione in ruolo e assegnazione al servizio effettivo dal 3 febbraio 2000, sulla base della considerazione per la quale il fatto che aveva portato all’iniziativa dell’Amministrazione (assunzione della qualità di imputato del ricorrente in procedimento penale) era avvenuto nell’aprile 2000, quando l’interessato era già agente effettivo di ruolo, e perché non può disporsi esclusione da concorso oltre l’assunzione in servizio, potendo l’Amministrazione procedere solo mediante annullamento discrezionale in autotutela se suggerito da specifiche ragioni di interesse pubblico.

Ne consegue che – anche in assenza di ulteriori allegazioni nella presente sede da parte dell’Amministrazione – il rapporto di servizio doveva considerarsi come mai interrotto a partire dal 10 settembre 2002, data del provvedimento annullato con la su ricordata sentenza, tenendo conto anche – ai fini della ricostruzione giuridica ed economica in occasione della riassegnazione in servizio – della non giustificata inerzia mantenuta dall’Amministrazione dalla data di pubblicazione della sentenza sopra ricordata, del 31.12.2002, fino al 3 aprile 2003, data di adozione del provvedimento impugnato sollecitato da diffida dell’interessato.

La decorrenza giuridica ed economica, quindi, disposta solo “ex nunc” dal 3 aprile 2003, doveva invece decorrere dal 10 settembre 2002 al fine di non dare soluzione di continuità al rapporto di servizio illegittimamente interrotto.

E’ principio giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, 19.1.12, n. 208 e TAR Lazio, Sez. I, 8.11.10, n. 33265), infatti, quello per il quale, ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza giuridico/economica del rapporto di pubblico impiego a titolo di “restituito in integrum”, occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto e illegittima mancata costituzione “ex novo” del rapporto stesso, riconoscendo solo nella prima ipotesi – corrispondente però al caso di specie – una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente (pur se con alcune limitazioni, come quella inerente il divieto di comprensione di somme percepite “aliunde”, comunque qui non dimostrate dall’Amministrazione resistente).

Poiché nel caso di specie risulta annullato in sede giurisdizionale il provvedimento con il quale l’Amministrazione aveva risolto il rapporto di impiego già in atto (avendo il ricorrente già prestato giuramento e iniziato il servizio presso Casa Circondariale), nel caso di specie opera il principio giurisprudenziale secondo cui in tal caso spetta al dipendente l’integrale “restituito in integrum” nel rapporto in questione, sia ai fini giuridici sia a quelli economici, e quindi anche le competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione o risoluzione del rapporto, ad esclusione soltanto degli emolumenti strettamente legati alla prestazione lavorativa effettiva (Cons. Stato, Sez. III, 7.12.11, n. 6446).

Sotto tale profilo, quindi, deve essere accolta la domanda del ricorrente, con conseguente annullamento “in parte qua” del provvedimento impugnato, nella parte in cui da luogo alla reintegrazione in servizio con decorrenza giuridica dalla sua data del 3 aprile 2003 ed economica dalla data di effettiva presentazione in servizio presso la Casa Circondariale di Monza, invece che dalla data del 10 settembre 2002 ove era stata disposta l’illegittima risoluzione del rapporto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricostruzione giuridica ed economica da tale ultima data – anche sotto il profilo contributivo e previdenziale – e condanna all’Amministrazione a provvedere nel senso sopra richiamato.

Per quel che riguarda gli emolumenti accessori, il Collegio richiama quanto già evidenziato in argomento dalla giurisprudenza, secondo cui l’Amministrazione dovrà attenersi alle linee guida sancite dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15.6.98, n. 3 e dalla giurisprudenza successiva (Ad. Plen. n. 18/2011, Sez. VI, n. 1489/1999, Sez. IV, n. 115/1999 nonché Cass. Civ., Sez. I, n. 5795/1998, n. 1712/1995 e n. 5525/1995), secondo cui gli interessi legali e la rivalutazione dovranno essere calcolati separatamente sull’importo nominale del credito retributivo, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi.

Non può darsi luogo invece alla liquidazione di ulteriore danno sotto il profilo della perdita di “chance” in ordine alle occasioni di carriera perse e all’avanzamento in ruolo, in assenza di dimostrazione da parte del ricorrente delle specifiche occasioni perse a causa del provvedimento impugnato in quei circa sette mesi tra il 10 settembre 2002 e il 3 aprile 2003.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti suddetti.

Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:

1) annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui reintegra in servizio il ricorrente con decorrenza giuridica dal 3 aprile 2003 e con decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione in servizio;

2) accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica dal 10 settembre 2002, condannando l’Amministrazione intimata a provvedere senza indugio alla disposta retrodatazione a alla corresponsione degli emolumenti dovuti, anche sotto il profilo contributivo e previdenziale, con gli accessori di legge nei sensi di cui in motivazione e fino al soddisfo;

3) condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.