menu

Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4152 del 1999, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del Decreto del Ministero Grazia e Giustizia, DAP, datato 21.12.1998, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 123, o), D.LVO 443/92.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del Ministero Grazia e giustizia, DAP, datato 21.12.1998, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 123, o), D.LVO 443/92.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione artt. 3, 24, 97, 1113 Cost., eccesso di potere sotto vari profili; (sostiene che la insindacabilità dei giudizi conseguenti alle visite mediche è in contrasto coi principi costituzionali);

2). Violazione e falsa applicazione art. 123, o), DLVO 443/92; eccesso di potere per travisamento fatti, errore su presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza istruttoria; (contesta la causa della esclusione che sarebbe in contrasto con le visite specialistiche a cui si è sottoposto successivamente);

3). Eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione e vizio della funzione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta.

Con ord. n. 1222/1998 è stata accolta la domanda cautelare in quanto il consulente incaricato ha ritenuto che : nel caso del ricorrente si rileva uno stato di “iperbilirubinemia di entità tale da non costituire controindicazioni all’assunzione”.

Dunque è stata accertata l’insussistenza del quadro clinico diagnosticato dalla PA resistente e posto a base del giudizio di non idoneità all’arruolamento.

Il ricorrente è stato prima riammesso alla selezione concorsuale e poi immesso nei ruoli del corpo di PP.

Il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza del motivo di censura dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.