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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per patologia

Sentenza

sul ricorso n. 14858 del 1998 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Emilia n. 81;

contro

il Ministero di Grazia e Giustizia, ora Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

  • del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, datato 24 agosto 1998, notificato il 4 settembre 1998, a firma del Direttore Generale, con il quale il ricorrente in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al d.l. 13.9.1996, n. 479, è stato giudicato non idoneo all’atto dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 123, lett. o), del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, per “Iperbilirubinemia (v4)”;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenzale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso:
    1. il bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 – IV serie speciale del 3.12.1996, nella parte in cui è prevista la insindacabilità dei giudizi di non idoneità formulati dalle Commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione (art. 3, comma 3);
    2. il provvedimento della Commissione accertamenti psicofisici datato 26.06.1998, notificato in pari data, a firma del Segretario della Commissione, di non idoneità per “iperbilirubinemia art. 123/o”;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 marzo 2006 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Dopo aver prestato servizio per due anni nell’Esercito Italiano, partecipando a missioni operative e meritando decorazioni, il ricorrente inoltrava istanza per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 96 – 4° Serie Speciale – del 3.12.96 del bando di aumento organico per 1400 unità di personale maschile, ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479.

Convocato il 26 giugno 1998 per gli esami clinici generali e le prove strumentali di laboratorio, veniva giudicato non idoneo dalla Commissione preposta per “iperbilirubinemia art. 123/o” e, in seguito, escluso dall’assunzione con il decreto in epigrafe.

Avverso il giudizio di inidoneità ed il provvedimento di esclusione, “in uno a tutti quelli comunque presupposti connessi o consequenziali”, il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

  1. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.. Eccesso di potere sotto vari profili. Le prescrizioni del bando di concorso che stabiliscono la definitività dei giudizi di inidoneità sono illogiche e manifestamente ingiuste, ponendosi in netto contrasto con i principi sanciti dalla Carta Costituzionale.
  2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 123, lett. o), D.L.VO 30.10.1992, n. 443. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria. L’atto amministrativo impugnato è emanato sul presupposto dell’esistenza di fatti che risultano inesistenti. Come dimostrato dalla documentazione medica allegata, rilasciata da strutture pubbliche, il ricorrente è affetto dalla sindrome di Gilbert, la quale non è dovuta a cause emolitiche e non si associa a segni e sintomi di epatopatia. In definitiva, il ricorrente non presenta patologie o imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l’assunzione nel corpo della Polizia Penitenziaria ai sensi della normativa vigente.

III) Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per vizio della funzione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta. Il provvedimento impugnato è motivato solo in apparenza ed in modo assolutamente illogico perché la diagnosi confligge con espliciti ed impliciti giudizi di idoneità riportati dal ricorrente in precedenza ed è documentalmente smentita dalla certificazione medico-specialistica allegata.

Con atto depositato in data 19 dicembre 1998 si è costituito il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza n. 44/99 del 14 gennaio 1999, questo Tribunale ha disposto un accertamento d’ufficio, in contraddittorio tra le parti, in ordine: – alla sussistenza o meno della patologia riscontrata; – alla possibilità o meno di far rientrare tale patologia tra le ipotesi previste dall’art. 123 lett. o), richiamato dalla Commissione; – alla compatibilità della patologia con l’assunzione.

In seguito alla reiterazione degli incombenti istruttori con ordinanza n. 1022/99, in data 12 aprile 1999 sono pervenute le risultanze della verificazione, dalle quali risulta che “gli esami eseguiti in data 18.02.1999 al ricorrente confermano lo stato di iperbilirubinemia di entità tale da non costituire controindicazioni all’assunzione….”.

In data 4 maggio 1999 il ricorrente ha depositato una relazione tecnica, nella quale – pur essendo rilevate due anomalie – è esclusa la sussistenza, in relazione a OMISSIS, di infermità riconducibili tra le cause di inidoneità dell’art. 123 sopra richiamato.

Con ordinanza n. 1373/1999 del 5 maggio 1999, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

Con memorie depositate in data 10 novembre 2000, 23 aprile 2001, 7 ottobre 2004, 12 novembre 2004 e 2 marzo 2006 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, sostanzialmente reiterando le censure già formulate.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 16 marzo 2006.

Diritto

  1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto con il quale è stato escluso dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, non essendo risultato idoneo all’esame clinico generale ed alle prove strumentali di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, con la seguente diagnosi: “iperbilirubinemia art. 123/o”.

In particolare, il ricorrente contesta il presupposto di fatto su cui poggia il giudizio stesso e cioè asserisce che la diagnosi della Commissione, così come formulata, deve ritenersi del tutto erronea; a supporto della fondatezza del denunciato travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, allega risultanze di visite specialistiche e di esami strumentali nonché relazioni tecniche, dai quali risulta l’assenza di infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema istiocitario congenite né acquisite, atteso che l’iperbilirubinemia – effettivamente sussistente – rappresenta una mera “anomalia e non un’infermità”.

1.2. In ragione del rilievo che il giudizio espresso in ordine ai requisiti psico-fisici richiesti per l’assunzione, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr, tra le altre, C.d.S., sent. n. 4053 dell’8 luglio 2003; C.d.S., sent. n. 1392 del 27 ottobre 1998), questo Tribunale ha disposto una verificazione.

Tale verificazione ha dato esito negativo in relazione alla sussistenza di patologie riconducibili nell’ambito dell’art. 123, lett. o), in argomento.

Dalla nota in data 6 aprile 1999, a firma del Direttore della Cattedra di Ematologia dell’Università degli Studi TOR VERGATA Roma, depositata in data 12 aprile 1999, risulta, infatti, che “gli esami eseguiti in data 18.02.1999 al ricorrente confermano lo stato di iperbilirubinemia di entità tale da non costituire controindicazioni all’assunzione”.

Stante il riportato esito, va evidenziata l’erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda l’impugnato giudizio di inidoneità all’arruolamento e la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere.

  1. Tanto rileva ai fini dell’accoglimento del ricorso, sicché le altre censure sollevate sono assorbite.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, accoglie il ricorso n. 14858/1998 e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, datato 24.08.1998, di esclusione del ricorrente dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria nonché il presupposto giudizio di inidoneità del 26 giugno 1998, espresso dalla Commissione medica di cui all’art. 106, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.