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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per deficit staturale

Sentenza

sul ricorso n. 4951 del 2001 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Emilia n. 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;

il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento p.t.;

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

  • della comunicazione della Commissione Accertamenti psicofisici – Segreteria Reclutamento – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, datata 28 febbraio 2001, notificata in pari data, a firma del Segretario della Commissione, con la quale il ricorrente in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al d.l. 13.9.1996, n. 479, è stato giudicato non idoneo all’atto dell’accertamento del possesso del requisito di cui all’art. 122, lett. b), del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, per “deficit staturale cm. 163”;
  • nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso:
    1. il bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 – IV serie speciale del 3.12.1996, nella parte in cui è prevista la insindacabilità dei giudizi di non idoneità formulati dalle Commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione (art. 3, comma 3);
    2. e segnatamente, l’emanando decreto definitivo di esclusione del ricorrente dal concorso de quo per inidoneità, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 marzo 2006 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Dopo aver prestato servizio, quale ausiliario, nell’Arma dei Carabinieri perché riconosciuto idoneo a rigorosi esami clinici e di laboratorio per l’impiego al servizio militare di leva, il ricorrente inoltrava domanda di arruolamento come agente di Polizia Penitenziaria al Ministero della Giustizia – D.A.P., ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479.

Convocato il 28.2.2001 per gli esami clinici generali e per le prove strumentali di laboratorio, veniva giudicato non idoneo dalla Commissione preposta per “deficit statura m. 1,63 art. 122 B)”.

Avverso tale determinazione il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

  1. Violazione dell’art. 107 D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, in relazione anche agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.. Eccesso di potere sotto vari profili. Vizio della funzione. Il bando di concorso, prescrivendo la definitività dei giudizi di inidoneità, è in contrasto con l’art. 107 del d.lgs. richiamato. In tal modo è anche irrazionalmente limitata la tutela delle proprie ragioni, diritti ed interessi che deve essere riconosciuta ad ogni cittadino.
  2. Violazione dell’art. 122 lett. b), D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta. La diagnosi della Commissione è inesatta. Come dimostrato dalla documentazione medica allegata, rilasciata da strutture pubbliche, il deficit è del tutto inesistente.

III. Vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta. Il provvedimento impugnato è motivato solo in apparenza perché la diagnosi confligge con espliciti ed impliciti giudizi di idoneità riportati dal ricorrente in precedenza ed è documentalmente smentita dalla certificazione medico-specialistica allegata.

Con atto depositato in data 9 maggio 2001 si è costituito il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza n. 3473/2001 del 23 maggio 2001, questo Tribunale ha disposto un accertamento d’ufficio, in contraddittorio tra le parti, in ordine alla sussistenza o meno del requisito staturale.

In data 11 luglio 2001 sono pervenute le risultanze della verificazione, attestanti l’esecuzione di (10) misurazioni consecutive “la cui media risulta essere di cm. 165,5”.

Con ordinanza n. 4495/2001 in data 11 luglio 2001, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

Con memorie depositate in data 20 luglio 2001, 7 agosto 2001, 17 dicembre 2002,  13 gennaio 2003, 18 febbraio 2003 e 2 marzo 2006 il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le censure già formulate nonché evidenziato di aver subito, a causa dell’errore diagnostico commesso dalla Commissione medica, un grave danno, per ottenere il risarcimento del quale, oltre che la ricostruzione della carriera, ha proposto i ricorsi R.G. 9017/2004 e R.G. 4297/2004.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 16 marzo 2006.

Diritto

  1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio di non idoneità per “deficit staturale” espresso dalla Commissione per gli accertamenti di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992, contestando, tra l’altro, il presupposto di fatto su cui poggia il giudizio stesso e cioè asserendo che la diagnosi della Commissione, così come formulata, deve ritenersi del tutto inesatta e priva di riscontri tecnico-scientifici; a supporto della fondatezza del denunciato travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, allega due certificati rilasciati dall’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 Messina dai quali risulta che lo stesso possiede un’altezza pari a cm. 166.

1.2. In ragione del rilievo che il giudizio espresso in ordine ai requisiti psico-fisici richiesti per l’assunzione, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr, tra le altre, C.d.S., sent. n. 4053 dell’8 luglio 2003; C.d.S., sent. n. 1392 del 27 ottobre 1998), questo Tribunale ha disposto una verificazione anche osservando che la non conformità tra il giudizio della Commissione ed i certificati dell’ASL prodotti dal ricorrente investe un requisito fisico che, ove attinente – come nel caso in esame – a persone ormai adulte, non è soggetto ad apprezzabili modificazioni nel tempo.

Tale verificazione ha dato esito negativo in relazione alla sussistenza del deficit staturale riscontrato dall’Amministrazione.

Il Dipartimento di Scienze dell’Apparato Locomotore dell’Università di Roma “La Sapienza” ha, infatti, affermato di aver eseguito 10 (dieci) misurazioni consecutive “la cui media risulta essere di cm. 165,5” (e non di m. 1,63, come, invece, indicato nel giudizio impugnato).

Stante il riportato esito – che induce, tra l’altro, a prescindere da eventuali questioni di carattere pregiudiziale concernenti la stessa applicabilità dei limiti di cui al D.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411 al Corpo di Polizia Penitenziaria, di recente, però, affrontate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4698 del 21 agosto 2003 – va evidenziata l’erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda l’impugnato giudizio di inidoneità all’arruolamento e la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere.

Per contro, va riconosciuto il possesso da parte del ricorrente del requisito fisico dell’altezza, individuato – seppure per relationem – sulla base del disposto di cui all’art. 122, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443.

  1. Tanto rileva ai fini dell’accoglimento del ricorso, sicché le altre censure sollevate sono assorbite.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater accoglie il ricorso n. 4951/2001 e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità per deficit staturale, espresso in data 8 febbraio 2001 dalla Commissione per gli accertamenti di cui all’art. 106 D.Lg.Vo. 443/92 del Ministero della Giustizia.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.