SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3253 del 1999, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via degli Scipioni n. 52;
contro
il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia), in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a firma del Direttore generale, datato 12.10.1998, notificato il 21.12.1998, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 122, lett. d), ed all’art. 123, lett. o), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria di cui al D.L. 13.9.1996, n. 479;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compreso il bando di concorso pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96, di aumento organico di 1.400 unità di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui sono previste l’insindacabilità dei giudici di non idoneità formulati dalle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2009 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Ministero di Grazia e Giustizia ha emanato il bando per aumento organico di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96.
Il ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione, in data 17.9.1998 è stato convocato per essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443.
In tale occasione è stato giudicato non idoneo all’assunzione nel Corpo de quo “per deficit visus o.d. 5/10 o.s. 3/10 art. 122 lettera d); microcitemia art. 123 lettera o)” e, con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 12.10.1998, notificato il 21.12.1998, è stato escluso dalla predetta assunzione.
Avverso il richiamato provvedimento, nonché il bando di concorso, nella parte in cui sono previste l’insindacabilità dei giudizi formulati dalla commissione medica e la conseguente automatica esclusione, è stato proposto il presente gravame, fondato sui seguenti motivi di censura:
1) violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. – eccesso di potere sotto vari profili: le disposizioni del bando che stabiliscono l’insindacabilità dei giudizi di non idoneità conseguenti a visite mediche sarebbero illogiche e manifestamente ingiuste, ponendosi in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, dovendosi affermare che il carattere tecnico di detti giudizi non impedisce la tutela giurisdizionale;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 122, lett. d), e 123, lett. o), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 – eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria: sarebbe evidente il travisamento dei fatti, atteso che, sottopostosi il ricorrente, subito dopo la visita in questione, a visita medica e ad esami strumentali presso strutture pubbliche, non sarebbero emerse le patologie contestate e, d’altra parte, dette malattie non sarebbero risultate neppure in precedenza, al momento dell’accertamento dell’idoneità nella visita di leva e poi ai fini dell’incorporamento presso il battaglione C.C. di appartenenza; detta incongruenza consentirebbe al Tribunale di ordinare all’Amministrazione di effettuare nuovi accertamenti;
3) eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per vizio della funzione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta: il provvedimento sarebbe motivato solo in apparenza ed in modo illogico, palesando una diagnosi in contrasto con precedenti – espliciti ed impliciti – giudizi di idoneità sul punto, ed inoltre il provvedimento recante l’esclusione non individuerebbe il nesso di causalità tra l’infermità riscontrata e l’inidoneità al servizio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Con ordinanza 7.4.1999, n. 1040, si è disposto che il ricorrente fosse sottoposto ad accertamenti medici.
A seguito dell’acquisizione dell’esito di questi ultimi, con successiva ordinanza 9.6.1999, n. 1760, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.
Parte ricorrente ha successivamente depositato una memoria e parte resistente, in vista della pubblica udienza, ha prodotto documenti.
Nella pubblica udienza del 14.5.2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1- Con il presente gravame si censura il provvedimento di esclusione del -OMISSIS- dal concorso per 1.400 unità di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con bando pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96, fondato sugli assunti deficit visus e microcitemia.
1.1 – Si sono applicati l’art. 122, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, secondo cui “per l’ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente”, qual è il caso che ci riguarda, si richiede un “visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell’occhio che vede di meno”, per cui l’assenza di detto requisito ne determina l’esclusione, nonché l’art. 123, lett. o), del medesimo decreto, che individua, quali cause di inidoneità “le infermità del sangue…di apprezzabile entità”.
2 – Ciò detto, va altresì precisato che i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l’applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato.
In altri termini, è ben possibile far ricorso a verificazioni ed, altresì, a consulenze tecniche d’ufficio per accertare la correttezza dell’esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura.
2.1 – Pertanto il bando di concorso è illegittimo, nella parte in cui stabilisce l’insindacabilità dei giudizi della Commissione accertamenti psicofisici.
3 – Una volta chiarito detto punto, deve rilevarsi che avendo l’attuale ricorrente prodotto in giudizio documentazione sanitaria, dalla quale risulta che lo stesso rientrerebbe nei parametri stabiliti, quanto al visus, e confutato che la patologia della microcitemia, in relazione alla quale ha pure allegato i risultati delle prove di laboratorio, sarebbe da considerarsi quale malattia del sangue di grave entità, tale da impedire di poter svolgere le mansioni cui si riferisce il concorso da cui è stato escluso, lo stesso è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, a cura di specialisti qualificati.
In particolare, lo specialista oculista ha riscontrato un visus complessivo di 12/10, all’occhio sinistro di 7/10 ed all’occhio destro di 5/10, parametri evidentemente sufficienti per risultare idoneo.
Relativamente alla microcitemia, lo specialista ematologo, dopo aver svolto gli esami necessari, ha eseguito la diagnosi, rilevando che il “quadro di macrocitosi delle emazie, imputabile ad uno stato di portatore di trait Beta microcitemico”, non poteva essere considerato di apprezzabile entità, per cui detta patologia non rientrava tra quelle che comportano l’inidoneità.
4 – Ne deriva che il provvedimento di esclusione è illegittimo ed il ricorso è fondato e va accolto.
4.1 – Pertanto, i provvedimenti gravati vanno annullati e l’Amministrazione è tenuta a confermare l’assunzione disposta provvisoriamente, dopo aver eseguito l’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 1040/1999.
5 – Le spese di giudizio e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.
Ordina dell’Amministrazione resistente di versare, in favore del ricorrente, la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.